Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33453 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33453 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30558/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COALGEL DI COGNOME FRANCO COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’ABRUZZO -SEZ.DIST. PESCARA n. 343/2017 depositata il 12/04/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
In punto di fatto, dalla sentenza in epigrafe, si evince che ‘la società RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento del 23/10/2013, notificato in data 19/11/2013, relativo all’anno 2011 per IRAP ed IVA, oltre sanzioni ed interessi, per complessivi euro 51.620,47. Deduceva che: -l’avviso era conseguenza d una verifica svolta dalla Guardia di finanza conclusasi in data 19/07/2013: -da detta verifica erano emersi un recupero di costi ed IVA relativi ad un immobile concesso in uso gratuito ad un dipendente per lavori di ristrutturazione un’unità abitativa facente parte del complesso frigorifero condotto in locazione dalla Coalgel: -indebita detrazione dell’IVA sulle note di credito a favore della clientela ed annotat sul conto ‘contributi in conto esercizi una tantum’ccepiva l’illegittimità dell’avviso e chiedeva che venissero riconosciute le fatture riconducibili all’ordinaria manutenzione e revisione dell’impianto elettrico. Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate chiedendo il rigetto del ricorso’.
La CTP di Pescara accoglieva parzialmente il ricorso con sentenza n. 309 del 31/03/2016, depositata il 09/05 successivo, confermando l’avviso quanto ai rilievi concernenti i lavori di ristrutturazione dell’immobile ed annullandolo quanto al rilievo concernente l’indetraibilità dell’IVA sulle note di credito.
Entrambe le parti proponevano appello, per i capi di rispettiva soccombenza.
La CTR dell’Abruzzo, con la sentenza in epigrafe, così decideva: ‘Rigetta l’appello dell’Ufficio, accoglie l’appello del contribuente ‘.
Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con sei motivi. La contribuente resta intimata.
Considerato che:
Il primo motivo, in riferimento al rilievo concernente l’indetraibilità dell’IVA sulle note di credito, è volto a denunciare violazione o falsa applicazione degli artt. 26, comma 2, DPR n. 633 del 1972 e 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
I successivi motivi si riferiscono tutti ai rilievi concernenti i lavori di ristrutturazione dell’immobile e sono volti a denunciare:
-il secondo, falsa applicazione degli artt. 95, comma 2, e 109, comma 5, tuir, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.;
-il terzo, violazione o falsa applicazione degli artt. 12 disp. prel. cod. civ. e 95, comma 2, tuir, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.;
-il quarto, violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.;
-il quinto, violazione degli artt. 19 -bis.1, comma 1, DPR n. 633 del 1972 e 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.;
-il sesto, motivazione apparente della sentenza impugnata, con conseguente nullità di questa, in violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
A fronte di quanto precede, si impone la questione, rilevabile d’ufficio, della verifica dell’integrità del contraddittorio, già nei gradi di merito, con riferimento a tutti i soci.
3.1. Più precisamente, costituisce ‘diritto vivente’ l’insegnamento a termini del quale, ai fini delle imposte sui redditi, l’imputazione per trasparenza ai soci di società di persone di maggiori redditi in derivazione da quello accertato in capo alla
società determina, in sede di impugnazione, un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli uni e l’altra. Un tanto, in effetti, costituisce il punto di approdo di una lunga elaborazione giurisprudenziale, culminata con il principio enunciato da Sez. U, n. 14815 del 04/06/2008, Rv. 603330 -01, a tenore del quale ‘l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P .R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci -salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio’.
Recentemente, viepiù, si è affermato che, ‘in tema di contenzioso tributario, il principio secondo cui in virtù dell’unitarietà dell’accertamento sussiste litisconsorzio necessario tra soci e società di persone, opera anche ove quest’ultima si estingua per
effetto della cancellazione dal registro delle imprese, atteso che, a seguito di tale evento, i soci succedono nella posizione processuale dell’ente estinto, venendosi a determinare, tra di essi, una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale’ (Sez. 5, n. 6285 del 14/03/2018, Rv. 647465 -01).
Sotto altro profilo, ‘l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del ‘simultaneus processus’ nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 40, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci. Tuttavia, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, con unico atto, ad accertamenti ILOR ed IVA a carico di una società di persone, fondati su elementi in parte comuni, seppur non coincidenti, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di ‘simultaneus processus’, attesa l’inscindibilità delle due situazioni’ (Sez. 5, n. 11240 del 20/05/2011, Rv. 617227 -01; Sez. 5, n. 12236 del 19/05/2010, Rv. 613071 -01).
Nel caso di specie, in cui si verte di riprese riguardanti l’IRAP, oltreché l’IVA, non consta rispettata l’integrità del contraddittorio nei confronti dei soci della contribuente.
Pertanto, pronunciandosi su ricorso, deve essere dichiarata la nullità dell’intero giudizio e di conseguenza deve essere disposta la
cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con rimessione degli atti di causa al giudice di primo grado, ai fini della celebrazione del giudizio, nella rigorosa osservanza del contraddittorio necessario ex art. 110 cod. proc. civ. tra la società e tutti gli originari suoi soci, ovvero, ‘in limine’, gli eredi di costoro; all’esito, procederà detto giudice, altresì, alla definitiva regolazione tra le parti delle spese di lite, comprese quelle del presente grado di legittimità.
P.Q.M.
Pronunciando su ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio.
Per l’effetto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, rimettendo la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara per la celebrazione del giudizio e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 12 dicembre 2024.