Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21472 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21472 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27772/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-ricorrente- contro COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO;
-intimato- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 3724/2021 depositata il 26/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La CTR del Lazio, con sentenza n. 3724/2021, depositata in data 26.7.2021, rimetteva la causa innanzi alla CTP di RAGIONE_SOCIALE ex art. 59 d.lgs. 546/1992 lett. b) per integrazione del contraddittorio sul presupposto che: ‘ Il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l’Agente della RAGIONE_SOCIALE esercita il diritto di procedere in via esecutiva, mentre l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte di ruolo che si riferisce a pretese creditorie che si fanno valere nei confronti del singolo contribuente e ne contiene tutti gli elementi essenziali. Nell’ipotesi in cui il contribuente contesti la regolare notificazione della cartella di pagamento e qualora l’Agente della RAGIONE_SOCIALE dia prova della sua conformità al paradigma legale, al ricorrente è preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella di pagamento che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente a quest’ultima. Ciò posto, l’atto introduttivo del giudizio di primo grado risulta notificato unicamente al Comune di Arcinazzo RAGIONE_SOCIALE no. L’estratto di ruolo, prodotto dalla contribuente e datato 6 marzo 2019, è stato emesso dall’RAGIONE_SOCIALE – Ente impositore: Comune di Arcinazzo RAGIONE_SOCIALEno (RM). Pertanto, deve ritenersi applicabile la norma di cui all’art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546/1992 a mente della quale l’odierno giudicante è tenuto a rimettere la causa alla Commissione RAGIONE_SOCIALEle che ha emesso la sentenza impugnata nel caso (tra gli altri tassativamente previsti) in cui riconosca, come nella specie, che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato ‘.
Contro detta sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo, illustrato con successiva memoria.
Il Comune di Arcinazzo RAGIONE_SOCIALEno è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 primo comma, n.3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 59 del d.lgs. 546/1992 nonchè degli artt. 101 e 102 c.p.c. per avere di giudici di appello ritenuto litisconsorte necessario del giudizio di primo grado l’RAGIONE_SOCIALE (invece, non evocata in giudizio) rispetto ad una domanda, rivolta esclusivamente nei confronti del solo ente creditore, fondata su un’eccezione di prescrizione della pretesa tributaria.
La censura è da ritenere fondata in linea con le direttrici ermeneutiche offerte dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16412 del 25 luglio 2007 in cui si è affermato l’orientamento interpretativo secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della RAGIONE_SOCIALE per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all’invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario. Nel caso in cui il contribuente svolga contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, permane l’onere per l’Agente della RAGIONE_SOCIALE, che voglia andare esente dalle eventuali conseguenze della lite, di chiamare in giudizio l’ente creditore in ossequio all’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 (cfr. Cass. nn. 16685/2019, 9250/2019, 8295/2018, 10528/2017). Sulla base dei principi, da ultimo ribaditi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7514/2022, anche nelle controversie tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale o altro atto esattoriale emesso dal concessionario della RAGIONE_SOCIALE per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all’invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire, quindi, indifferentemente nei confronti tanto dell’Ente impositore quanto del Concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un
litisconsorzio necessario, non imponendosi al giudice tributario l’integrazione del contraddittorio.
Nel caso in esame è evidente che non sussisteva una ipotesi di litisconsorzio necessario relativamente ad RAGIONE_SOCIALE (invece, non evocata in giudizio) rispetto ad una impugnazione diretta esclusivamente nei confronti del solo ente creditore e fonda ta su un’eccezione di prescrizione della pretesa tributaria, risultando, quindi, che come contestato da parte ricorrente, i giudici di appello hanno violato il disposto di cui agli artt. 101102 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 59 del d.lgs. 546/1992.
In conclusione in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata, con rinvio alla CGT-2 del Lazio la quale dovrà riesaminare la vicenda in esame e procedere, anche, alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di questo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data