Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13496 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13496 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 21587/2016 R.G. proposto da NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 1328/16 depositata il 16 marzo 2016
Udita la relazione svolta nell ‘adunanza camerale de l 6 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
rilevato che:
–NOME COGNOME impugnò dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento con il quale, in riferimento all’anno 2006, l’RAGIONE_SOCIALE le aveva imputato
per trasparenza, a norma dell’art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), maggiori redditi di partecipazione alla , di cui era socia, recuperandoli a tassazione ai fini dell’IRPEF;
-l’atto impositivo in parola faceva sèguito ad altro avviso di accertamento emesso dalla medesima RAGIONE_SOCIALE nei confronti della predetta società, con il quale era stato rettificato il reddito d’impresa da questa dichiarato in relazione allo stesso anno d’imposta;
-la Commissione adìta accolse il ricorso della COGNOME, annullando l’avviso di accertamento impugnato;
-la decisione venne, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale, con sentenza n. 1328/16 del 16 marzo 2016, accolse l’appello proposto dall’Amministrazione Finanziaria, implicitamente respingendo l’originario ricorso della contribuente;
-avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
considerato che:
-come ripetutamente statuito da questa Corte regolatrice, «in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e RAGIONE_SOCIALE associazioni di cui all’ art. 5 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci -salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali-, sicché tutti questi
soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario» (cfr. Cass. n. 12590/2023, Cass. n. 35187/2022);
-sull’argomento è stato pure affermato che «il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’ art. 14 D. Lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio» (cfr. Cass. Sez. Un. n. 14815/2008; conforme, più di recente, Cass. n. 16730/2018 e Cass. n. 3088/2024); ne discende che «l’unitarietà dell’accertamento del maggior reddito RAGIONE_SOCIALE società di persone e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse, ex art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicale nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice di primo grado» (cfr. Cass. n. 1472/2018);
-non si è, peraltro, mancato di precisare che «nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci determina la rimessione della causa al primo giudice, che, tuttavia, non è necessaria ove in sede di legittimità possa disporsi la ricomposizione del contraddittorio mediante la riunione: ciò si verifica quando, oltre a sussistere la piena consapevolezza di
ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e RAGIONE_SOCIALE difese processuali svolte dalle stesse, la complessiva fattispecie sia caratterizzata da: identità oggettiva quanto a ‘causa petendi’ dei ricorsi; simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento, costituente il fondamento della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci, e, quindi, identità di difese; simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; identità sostanziale RAGIONE_SOCIALE decisioni adottate da tali giudici» (cfr. Cass. n. 6073/2022);
-da un controllo effettuato presso la Cancelleria della Corte è emerso che risulta tuttora pendente il ricorso per cassazione proposto dalla (procedimento n. 21579/2016 R.G.) avverso la sentenza d’appello n. 1329/16 resa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 16 marzo 2016, relativa al sostanzialmente unitario avviso di accertamento in base al quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha operato la rettifica della dichiarazione della qui ricorrente socia NOME COGNOME;
-alla luce di ciò, sulla scorta dei surriferiti princìpi di diritto, si rende necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, ai fini della trattazione congiunta e del l’eventuale riunione del presente ricorso con quello innanzi indicato;
P. Q. M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, ai fini della trattazione congiunta e dell’eventuale riunione del presente ricorso con quello iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione