Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2769 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 2769  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9998/2016 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato  COGNOME  NOME (CODICE_FISCALE)  che  lo  rappresenta  e  difende  unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE,  domiciliata ex  lege in  INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso
SENTENZA di COMM.TRIB.REG.  VENEZIA n. 1543/2015 depositata il 14/10/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il signor NOME COGNOME ed il signor NOME COGNOME erano soci in pari misura del 50% l’uno della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘. A  fare  data  dall’anno  fiscale  2004,  e  per  i  tre  periodi  successivi, società  e  soci  optavano  per  la  forma  di  reddito  in  trasparenza prevista  dall’articolo  115  del  DPR  numero  917  del  1986  con imputazione  in  capo  ai  soci  dei  redditi  maturati  dalla  società,  in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale.
Per l’anno d’imposta 2006, quindi rientrante nel prefato regime di  trasparenza,  l’Ufficio  contestava  maggior  reddito  in  ragione  di fatture ritenute afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti, con ripresa a tassazione nei confronti della società e, proporzionalmente, dei due soci.
I  due  soci  proponevano ricorso avanti il giudice di prossimità, ciascuno per la parte di propria competenza, mentre la società non proponeva ricorso.
I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente donde ricorre  per  Cassazione  il  signor  NOME  COGNOME  affidandosi  a  due mezzi  cassatori  cui  replica  il  Patrono  erariale  con  tempestivo controricorso.
In prossimità dell’odierna adunanza la parte privata ha depositato altresì memoria a sostegno delle proprie ragioni.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360  numero  4  del  codice  di  procedura  civile  per  violazione  del contraddittorio  da  litisconsorzio  necessario  nonché  per  violazione degli articoli 1, 14, 29 e 59 del decreto legislativo numero 546 del 1992, nonché degli articoli 101 e 102 del codice di procedura civile, nonché dell’articolo 111 della Costituzione repubblicana.
Nello specifico, si contesta che sia stato dato seguito ai gradi di merito in violazione del principio del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario conseguente all’opzione
dell’imputazione del reddito per trasparenza operata ai sensi dell’articolo 116 del DPR numero 917 del 1986 per l’anno d’imposta 2004 e per i tre a seguire.
Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360  numero  3  del  codice  di  procedura  civile  per  violazione  delle medesime  disposizioni  di  legge  citate  per  il  motivo  che  precede, sostanzialmente riformulato come censura di violazione di legge.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente, vertendo sui medesimi argomenti e sono fondati.
Al proposito, la Corte rammenta che, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n.14815 del 4 giugno 2008, è stato statuito come “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da
nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di Ufficio” (conforme, tra le molte, Cass. 20 aprile 2016 n.7789). Tale principio è stato affinato ritenendo non necessario il rinvio al primo giudice, disponendo le riunione per economia processuale e rispetto della ragionevole durata del processo quando: a) vi sia identità di causa petendi dei ricorsi; b) simultanea proposizione degli stessi avverso sostanziale avviso unitario di accertamento da cui scaturiscono le rettifiche reddituali per società e soci; c) simultanea trattazione degli afferenti processi in entrambi i gradi di merito; d) identità sostanziale delle decisioni ivi adottate (cfr. Cass. V, n. 3830/2010, Cass. V, n. 3789/2018).
3.1. In materia tributaria, nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi di una società RAGIONE_SOCIALE (nella specie, una RAGIONE_SOCIALE), in cui i soci hanno optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. n. 917 del 1986, con conseguente automatica imputazione dei redditi sociali a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ex art. 14 del d.lgs n. 546 del 1992 nei confronti di tutti i soci e della società, sicché il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di Ufficio (cfr. Cass. VI-5, n. 24472/2015, conforme, da ultimo, Cass. T, n. 21262/2024 e 27278/2024).
 Non  potendosi  procedere  alla  riunione  dei  giudizi  fra  tutti  i litisconsorti necessari, atteso che la società non ha proposto ricorso avverso l’originario avviso di accertamento, deve essere dichiarata la  nullità  dell’intero  giudizio,  cassata  la  sentenza  impugnata,  con rinvio al giudice di primo grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26/11/2024.