Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2769 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2769 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9998/2016 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso
SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n. 1543/2015 depositata il 14/10/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il signor NOME COGNOME ed il signor NOME COGNOME erano soci in pari misura del 50% l’uno della società ‘RAGIONE_SOCIALE A fare data dall’anno fiscale 2004, e per i tre periodi successivi, società e soci optavano per la forma di reddito in trasparenza prevista dall’articolo 115 del DPR numero 917 del 1986 con imputazione in capo ai soci dei redditi maturati dalla società, in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale.
Per l’anno d’imposta 2006, quindi rientrante nel prefato regime di trasparenza, l’Ufficio contestava maggior reddito in ragione di fatture ritenute afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti, con ripresa a tassazione nei confronti della società e, proporzionalmente, dei due soci.
I due soci proponevano ricorso avanti il giudice di prossimità, ciascuno per la parte di propria competenza, mentre la società non proponeva ricorso.
I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente donde ricorre per Cassazione il signor NOME COGNOME affidandosi a due mezzi cassatori cui replica il Patrono erariale con tempestivo controricorso.
In prossimità dell’odierna adunanza la parte privata ha depositato altresì memoria a sostegno delle proprie ragioni.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per violazione del contraddittorio da litisconsorzio necessario nonché per violazione degli articoli 1, 14, 29 e 59 del decreto legislativo numero 546 del 1992, nonché degli articoli 101 e 102 del codice di procedura civile, nonché dell’articolo 111 della Costituzione repubblicana.
Nello specifico, si contesta che sia stato dato seguito ai gradi di merito in violazione del principio del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario conseguente all’opzione
dell’imputazione del reddito per trasparenza operata ai sensi dell’articolo 116 del DPR numero 917 del 1986 per l’anno d’imposta 2004 e per i tre a seguire.
Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione delle medesime disposizioni di legge citate per il motivo che precede, sostanzialmente riformulato come censura di violazione di legge.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente, vertendo sui medesimi argomenti e sono fondati.
Al proposito, la Corte rammenta che, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n.14815 del 4 giugno 2008, è stato statuito come “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da
nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di Ufficio” (conforme, tra le molte, Cass. 20 aprile 2016 n.7789). Tale principio è stato affinato ritenendo non necessario il rinvio al primo giudice, disponendo le riunione per economia processuale e rispetto della ragionevole durata del processo quando: a) vi sia identità di causa petendi dei ricorsi; b) simultanea proposizione degli stessi avverso sostanziale avviso unitario di accertamento da cui scaturiscono le rettifiche reddituali per società e soci; c) simultanea trattazione degli afferenti processi in entrambi i gradi di merito; d) identità sostanziale delle decisioni ivi adottate (cfr. Cass. V, n. 3830/2010, Cass. V, n. 3789/2018).
3.1. In materia tributaria, nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi di una società di capitali (nella specie, una s.r.RAGIONE_SOCIALE), in cui i soci hanno optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. n. 917 del 1986, con conseguente automatica imputazione dei redditi sociali a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ex art. 14 del d.lgs n. 546 del 1992 nei confronti di tutti i soci e della società, sicché il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di Ufficio (cfr. Cass. VI-5, n. 24472/2015, conforme, da ultimo, Cass. T, n. 21262/2024 e 27278/2024).
Non potendosi procedere alla riunione dei giudizi fra tutti i litisconsorti necessari, atteso che la società non ha proposto ricorso avverso l’originario avviso di accertamento, deve essere dichiarata la nullità dell’intero giudizio, cassata la sentenza impugnata, con rinvio al giudice di primo grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26/11/2024.