Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28780 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28780 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19589/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO, presso la RAGIONE_SOCIALE,
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE,
– intimata –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, n. 9209/2019, depositata il 06/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre nei confronti d ell’RAGIONE_SOCIALE, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello della contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Caserta che aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2011, era stato accertato un maggior reddito derivante dalla quota di partecipazione, in qualità di socio accomandante, posseduta nella RAGIONE_SOCIALE, destinataria di separato atto impositivo. La RAGIONE_SOCIALE, in via preliminare riteneva che alla fattispecie fo sse applicabile il raddoppio dei termini di decadenza, atteso che l’atto impositivo era stato originato da dichiarazioni ideologicamente false per evadere l’Iva. Nel merito rilevava che l’accertamento nei confronti della società era ormai divenuto definitivo, in quanto non impugnato; che, pertanto, restavano incontrovertibilmente accertati in capo alla soicetà maggiori ricavi ; che il giudizio verteva sull’accertamento ‘a cascata’ nei confronti del socio accomandante ; che la ripartizione RAGIONE_SOCIALE quote era paci fica; che, di conseguenza, anche l’accertamento nei confronti del socio doveva ritenersi legittimo.
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e la nullità del giudizio per violazione del litisconsorzio necessario con gli altri soci, NOME COGNOME e NOME COGNOME e con la stessa società.
Con il secondo motivo denuncia, la violazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. e dell’art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212.
Censura la sentenza impugnata per non aver motivato in concreto sull’applicabilità dell’istituto del raddoppio dei termini .
Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione della legge 2 dicembre 2015, n. 208 in correlazione all’art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Assume che l’RAGIONE_SOCIALE non poteva fruire del termine raddoppiato in quanto la denuncia penale era stata presentata, diversamente da quanto disposto dalla legge oltre il termine quadriennale ordinario diversamente da quanto stabilito dalla disciplina transitoria dettata in ragione della modifica dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973.
Il primo motivo è fondato, restando assorbiti gli ulteriori.
4.1. L’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone di cui all’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone che siano tutti parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; da ciò consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, salvo che i soci prospettino questioni personali come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito tra i soci (Cass., Sez. U, 04/06/2008, n. 14815; Cass. 11/6/2018, n. 15116).
4.2. Dall’esposizione del fatto riportata in ricorso risulta che la ricorrente impugnava l’avviso di accertamento proponendo questioni
non soltanto personali. La socia, infatti, deduceva , tra l’altro, che l’avviso di accertamento societario doveva ritenersi nullo in quanto l’attività ivi contestata non era imputabile alla società essendo stata posta in essere personalmente da NOME COGNOME in forma individuale.
In conclusione, in accoglimento del ricorso deve dichiararsi la nullità della sentenza impugnata e dell’intero giudizio e rimettersi le parti innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE e di tutti i soci della medesima, cui si demanda anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, dichiara la nullit à della sentenza impugnata dell’intero giudizio e rimette le parti innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE e di tutti i soci della medesima.
Così deciso in Roma, il 1° ottobre 2024.