Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24681 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24681 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/09/2024
AVVISO DI
ACCERTAMENTO –
IRPEF 2003-2004-2005
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20214/2015 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale a margine del controricorso,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia -sezione staccata di Caltanissetta n. 1918/21/2014, depositata 9 giugno 2014;
udita la relazione della causa svolta nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 9 maggio 2024 dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti gli atri, nonché la declaratoria di nullità del giudizio per omessa integrazione del contraddittorio, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in diversa composizione;
– Rilevato che:
All’esito di verifica fiscale, la RAGIONE_SOCIALE di Enna redigeva processo verbale di constatazione nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, dal quale emergeva che tale società -della quale COGNOME NOME era socia accomandante -non aveva mai presentato le dichiarazioni dei redditi, né istituito le scritture contabili obbligatorie ex lege .
L’RAGIONE_SOCIALE, esaminate le risultanze del p.v.c., notificava, in data 24 ottobre 2008, n. 3 avvisi di accertamento nei confronti della società (n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2003; n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2004; n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2005) , che divenivano definitivi a seguito di mancata impugnazione.
La socia accomandante COGNOME NOME, a sua volta, riceveva la notifica di avvisi di accertamento per redditi da capitale, riguardanti la propria quota di partecipazione della società RAGIONE_SOCIALE
In particolare, con l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, veniva accertato, per l’anno 2003, nei
confronti di COGNOME NOME, un maggior reddito di partecipazione di € 91.416,00, con conseguente maggior imposta IRPEF e relativi addizionali, interessi e sanzioni per € 31.152,00; con l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO veniva accertato, per l ‘anno 2004, un maggior reddito da partecipazione di € 146.039,34, con maggiore imposta IRPEF e relativi addizionali, interessi e sanzioni per € 60.433,00; con l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO veniva accertato, per l’anno 2005, un maggior reddi to da partecipazione di € 148.584,15, con maggiore imposta IRPEF e relativi addizionali, interessi e sanzioni per € 62.590,00.
COGNOME NOME impugnava, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna, sia gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società, che quelli emessi nei suoi confronti per la propria quota di partecipazione; la C.T.P. adìta, con sentenza n. 71/02/2010, depositata il 10 febbraio 2010, dichiarava il difetto di legittimazione di COGNOME NOME in ordine all’impugnazione degli avvisi di accertamento nei confronti della società mentre, in accoglimento del ricorso, annullava gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della stessa COGNOME NOME.
Interposto gravame dall’ RAGIONE_SOCIALE, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia -sezione staccata di Caltanissetta, con sentenza n. 1918/21/2014, pronunciata il 10 marzo 2014 e depositata in segreteria il 9 giugno 2014, rigettava l’appello, condannando l’Ufficio alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di quattro motivi (ricorso notificato il 23 luglio 2015).
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
Con decreto del 15 febbraio 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l ‘adunanza in camera di consiglio del 9 maggio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. AVV_NOTAIO civ.
E’ intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, e per la conseguente declaratoria di nullità dell’intero giudizio per omessa integrazione del contraddittorio, con rinvio del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a quattro motivi.
1.1. Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce nullità della sentenza per violazione del principio del giudicato interno ex artt. 21 e 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 346 cod. AVV_NOTAIO civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice.
Deduce, in particolare, l’Ufficio che gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE erano divenuti definitivi, sia perché non impugnati dal legale rappresentante della stessa società, sia perché il capo della sentenza di primo grado del presente giudizio, nella parte in cui aveva dichiarato il difetto di legittimazione di COGNOME NOME ad impugnare i suddetti
avvisi, non era stato oggetto di impugnazione (avendo la COGNOME proposto appello incidentale soltanto con riferimento alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese); erroneamente, pertanto, la C.T.R. aveva poi confermato l’annullamento degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della socia per redditi di partecipazione, in quanto, una volta divenuti definitivi gli accertamenti nei confronti della società, ne derivava la necessaria definitività anche degli accertamenti che su di essi si fondavano.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 59 del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 102 cod. AVV_NOTAIO civ. e dell’art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. AVV_NOTAIO civ.
Deduce l’ente impositore che la sentenza impugnata era affetta da nullità per avere violato il principio del litisconsorzio necessario, con riferimento agli accertamenti in rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi della società, con automatica imputazione dei redditi a ciascun socio in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso l’Ufficio eccepisce l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio, che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. AVV_NOTAIO civ.
Osserva la ricorrente che erroneamente la RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto che la contribuente non potesse conoscere le concrete ragioni per le quali si era proceduto alla rettifica della dichiarazione dei redditi, in quanto il processo verbale di constatazione era stato sì notificato solo al socio
accomandatario, ma la socia avrebbe potuto prenderne in ogni caso visione tra la documentazione societaria.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso si eccepisce violazione degli art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. AVV_NOTAIO civ.
Deduce l’RAGIONE_SOCIALE che, contrariamente a quanto affermato dalla C.T.R., gli avvisi di accertamento erano adeguatamente motivati, in quanto in essi era chiaramente riportato che la società aveva omesso per più anni la dichiarazione dei redditi, e quindi la contribuente era stata posta in condizione di comprendere esattamente le ragioni della pretesa tributaria.
Così delineati i motivi di ricorso, questa Corte osserva quanto segue.
2.1. In via preliminare, per il suo carattere pregiudiziale ed assorbente, deve essere esaminato il secondo motivo di ricorso, che è fondato.
Ed invero, in tema di società di persone, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 917/1986 e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguardi inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone dunque che tutti questi soggetti siano parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad
alcuni soltanto di essi, con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, salvo che i soci prospettino questioni personali come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito tra i soci (Cass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815; Cass. 11 giugno 2018, n. 15116; Cass. 14 aprile 2022, n. 12180; Cass. 29 novembre 2023, n. 33319; Cass. 9 febbraio 2023, n. 4094).
Nel caso di specie, non è controversa l’unitarietà dell’accertamento, che ha coinvolto la società ed i soci; conseguentemente, il giudizio avrebbe quindi dovuto svolgersi anche nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, nonché nei confronti del socio accomandatario COGNOME NOME, e dell’altro socio accomandante COGNOME NOME.
In conclusione, quindi, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice di primo grado (Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna), ex art. 383, terzo comma, cod. AVV_NOTAIO civ., che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.
Gli altri motivi di ricorso devono considerarsi assorbiti.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.