Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28677 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28677 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16518/2016 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 1032/2016 depositata il 09/02/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il signor NOME COGNOME era destinatario di avviso di accertamento con ripresa a tassazione per l’anno d’imposta 2008 dei maggiori redditi derivantigli per trasparenza dalla partecipazione alla società RAGIONE_SOCIALE di cui era socio accomandatario.
Trovava apprezzamento delle proprie ragioni davanti al giudice di prossimità, ma l’Ufficio appellava rilevando la violazione del contraddittorio per mancata riunione con l’analogo giudizio, promosso dalla società e pendente avanti alla stessa RAGIONE_SOCIALE per la Campania.
Il collegio d’appello rilevava una conseguenzialità fra la sentenza relativa alla società, ove erano state confermate le riprese a tassazione, e la posizione del socio. Pertanto, accoglieva l’appello dell’Ufficio, riformando la sentenza di primo grado.
Avverso questa pronuncia propone ricorso in contribuente NOME affidandosi a due mezzi di impugnazione, mentre l’Amministrazione finanziaria si è riservata l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso si propone censura ai sensi dell’articolo 360 numeri 3 e 4 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell’articolo 32 del DPR numero 600 del 1973, dell’articolo 39, secondo comma, lettera d) bis del medesimo decreto, dell’articolo 10 della legge numero 212 del 2000, nonché violazione falsa applicazione degli articoli 24,111, sesto comma, della Costituzione repubblicana, nonché violazione falsa applicazione dell’articolo 40 dello stesso DPR numero 600 del 1973, carenza assoluta e difetto di motivazione. In buona sostanza, si contesta che il giudice di appello si sia limitato ad affermare che le difese del contribuente si siano limitate alla contestazione dell’accertamento a carico della società partecipata, laddove il giudice di primo grado
aveva ritenuto illegittimo il ricorso al metodo induttivo per il solo mero ritardo del contribuente nel fornire la documentazione scritta. Parimenti errata sarebbe la sentenza in scrutinio per aver fatto riferimento al presupposto accertamento in capo alla società RAGIONE_SOCIALE di cui il ricorrente è socio accomandatario, vedendosi così pregiudicato dall’esito di un giudizio di cui non è stato parte, con profonda lesione del diritto di difesa del contribuente.
Con il secondo motivo si profila censura ai sensi dell’articolo 360 numero 5 del codice di rito, per violazione dell’articolo 32 del DPR numero 600 del 1973, nell’articolo 39, secondo comma, lettera d) bis del medesimo testo, nonché nell’articolo 10 della legge numero 212 del 2000. In buona sostanza, si lamenta l’omissione d’esame del fatto consistente nella produzione in primo grado dell’intera documentazione contabile relativamente al periodo d’imposta 2008, evidenziando l’essere tenuto in considerazione che la richiesta di documentazione contabile non era mai pervenuta al legale rappresentante della società, per effetto a lui non imputabile; altresì, il giudice di appello non ha considerato la richiesta di CTU contabile sulla documentazione prodotta in primo grado.
Invia preliminare di rito, occorre rilevare la violazione del contraddittorio fra la società RAGIONE_SOCIALE, il signor NOME COGNOME, suo socio accomandatario, e gli altri soci non conosciuti.
Al proposito, la Corte rammenta che, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n.14815 del 4 giugno 2008, è stato statuito come “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società
che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di Ufficio” (conforme, tra le molte, Cass. 20 aprile 2016 n.7789). Tale principio è stato affinato ritenendo non necessario il rinvio al primo giudice, disponendo le riunione per economia processuale e rispetto della ragionevole durata del processo quando: a) vi sia identità di causa petendi dei ricorsi; b) simultanea proposizione degli stessi avverso sostanziale avviso unitario di accertamento da cui scaturiscono le rettifiche reddituali per società e soci; c) simultanea trattazione degli afferenti processi in entrambi i gradi di merito; d) identità sostanziale delle decisioni ivi adottate (cfr. Cass. V, n. 3830/2010, Cass. V, n. 3789/2018).
Non essendosi verificate le tre ultime condizioni che consentirebbero la ricostruzione del litisconsorzio in questa sede, la sentenza in scrutinio va cassata con rinvio al giudice di primo grado per rinnovare l’intero giudizio nel rispetto del litisconsorzio sostanziale e processuale.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata e dell’intero giudizio e , previa integrazione del
contraddittorio, rimette le parti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, cui demanda altresì la regolazione delle spese. Così deciso in Roma, il 19/09/2024.