Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5416 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5416 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
(1)sul ricorso iscritto al n. 16332/2017 R.G. proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE;
-controricorrente-
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 11710/2016, depositata il 22 dicembre 2016;
(2)sul ricorso iscritto al n. 6418/2019 R.G. proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE;
-intimata-
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 6961/3/18, depositata il 18 luglio 2018;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 febbraio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
La Direzione Provinciale II di Napoli dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti di NOME e NOME COGNOME, ex socie della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE), due distinti avvisi di accertamento mediante i quali imputava per trasparenza a ciascuna di loro, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili, pari al 50 per cento pro capite, il maggior reddito determinato in capo alla prefata società con precedente atto impositivo divenuto definitivo in difetto di impugnazione; ne derivavano, a carico RAGIONE_SOCIALE sunnominate, le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRPEF e l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni ammnistrative pecuniarie previste dalla legge.
Entrambe le contribuenti contestavano la pretesa impositiva proponendo autonomi ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Napoli, la quale, dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società partecipata e di eventuali altri soci, accoglieva i ricorsi con due distinte sentenze di identico contenuto rese in pari data, annullando gli avvisi di accertamento impugnati.
Le decisioni di primo grado venivano, però, successivamente riformate dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania, che con sentenza n. 11710/2016 del 22 dicembre 2016 accoglieva gli appelli separatamente spiegati dall’Amministrazione Finanziaria, riuniti in simultaneo processo, respingendo gli originari ricorsi RAGIONE_SOCIALE parti private.
Accertata in via pregiudiziale la tempestività dei gravami erariali, i giudici di seconde cure rilevavano che non poteva formare oggetto del contendere l’esistenza del maggior reddito accertato in capo alla RAGIONE_SOCIALE e che gli atti impositivi emessi nei confronti RAGIONE_SOCIALE ex socie erano sufficientemente motivati.
Avverso tale sentenza NOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso congiunto per cassazione, affidato a quattro motivi, al quale l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La medesima sentenza veniva da loro impugnata per revocazione, ai sensi degli artt. 395, num. 4, c.p.c. e 64, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, sull’assunto che la CTR fosse incorsa in errore di fatto risultante in modo incontrovertibile dagli atti di causa, avendo negato, in contrasto con le evidenze processuali, la sussistenza della prova dell’avvenuta notificazione RAGIONE_SOCIALE decisioni di primo grado, segnante la decorrenza del termine breve per la proposizione dell’appello.
La Commissione regionale respingeva l’impugnazione con sentenza n. 6961/3/18 del 18 luglio 2018, rilevando che i giudici d’appello avevano in realtà esaminato la documentazione asseritamente comprovante la notificazione RAGIONE_SOCIALE pronunce di primo grado, ma l’avevano ritenuta priva di valenza dimostrativa «per una serie di ragioni, riportate in motivazione» .
Contro quest’ultima sentenza NOME e NOME COGNOME hanno spiegato altro ricorso per cassazione, articolato in due motivi, al quale l’RAGIONE_SOCIALE non ha resistito, rimanendo intimata.
I due ricorsi sono stati iscritti rispettivamente al n. NUMERO_DOCUMENTO e al n. 6418/NUMERO_DOCUMENTO r.g..
Sia l’uno sia l’altro sono stati notificati anche alla RAGIONE_SOCIALE, rimasta intimata.
Le cause sono state avviate alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei procedimenti iscritti ai nn. 16332/2017 e 6418/2019 R.G..
Come ripetutamente affermato da questa Corte regolatrice, i ricorsi per cassazione proposti contro la sentenza di appello e contro quella che ha deciso l’impugnazione per revocazione avverso la medesima decisione, se contemporaneamente pendenti, devono essere riuniti in applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c..
La riunione è, infatti, giustificata dalla connessione esistente fra le due pronunce, potendo rivelarsi determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l’esito di quello riguardante la sentenza che ha statuito sulla revocazione, il quale deve essere, pertanto, esaminato in precedenza (cfr. Cass. n. 16435/2016, Cass. n. 21315/2022, Cass. n. 9592/2024, Cass. n. 30184/2204, Cass. n. 19916/2025).
1.1 Tanto premesso, con il primo motivo del ricorso iscritto al n. 6418/2019 R.G., formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 395, num. 4, c.p.c..
1.2 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nell’escludere che la gravata decisione fosse affetta da errore di fatto revocatorio laddove aveva escluso la sussistenza in atti della prova della notificazione RAGIONE_SOCIALE sentenze di primo grado ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione stabilito dall’art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.
I giudici a quibus non avrebbero considerato che al fascicolo di causa erano state acquisite copie autentiche RAGIONE_SOCIALE predette sentenze, allegate
alle istanze di sgravio e di annullamento in autotutela presentate dalle contribuenti il 15 maggio 2015 presso la sede della competente Direzione Provinciale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
1.3 Il motivo è infondato.
1.4 Secondo quanto argomentato dalla CTR investita del ricorso per revocazione, i giudici di appello non omisero di esaminare i documenti in questione, ma li reputarono inidonei a fornire la prova della consegna, presso la sede dell’Ufficio, di copie autentiche RAGIONE_SOCIALE sentenze di primo grado.
1.5 La Commissione regionale ha, dunque, escluso che nel caso di specie fosse ravvisabile un errore revocatorio consistito nella negazione di un fatto positivamente accertato in modo indiscutibile, ritenendo che, al più, si fosse in presenza di un errore di giudizio derivante da una non corretta valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali.
In effetti, nella sentenza n. 11710/2016 del 22 dicembre 2016, di cui le stesse ricorrenti hanno in questa sede trascritto un passo significativo, era stato affermato che «le parti appellate non no fornito prova della regolare notificazione RAGIONE_SOCIALE sentenze di primo grado» , in quanto erano state « prodotte agli atti rispettive ricevute di istanza di sgravio su sentenza CTP, ma tanto non ra sufficiente a provare l’avvenuta conoscenza legale di dette sentenze, pur essendo presumibile che la richiesta di sgravio comportasse la conoscenza di fatto RAGIONE_SOCIALE sentenze da parte dell’RAGIONE_SOCIALE» .
Era stato, inoltre, precisato che «una cosa è la conoscenza di fatto della sentenza, il cui dispositivo viene notificato dalla segreteria della Commissione Tributaria a tutte le parti costituite, un’altra è la conoscenza legale dell’avvenuta notifica della sentenza (anche a mezzo di consegna diretta all’ufficio finanziario ) , ai fini della decorrenza del termine breve » di cui all’art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.
1.6 Da quanto precede si ricava, quindi, che in sede di decisione
dell’appello il collegio regionale tenne conto RAGIONE_SOCIALE ricevute prodotte dalle ricorrenti per dimostrare la notificazione RAGIONE_SOCIALE sentenze di primo grado, ma le reputò prive di valenza probatoria, in tal modo esprimendo sul punto una valutazione.
1.7 Avuto riguardo all’impianto motivazionale che la sostiene, l’impugnata decisione si sottrae alle critiche che le vengono rivolte.
Essa, infatti, si conforma al costante orientamento nomofilattico secondo cui l’errore di fatto ex art. 395, num. 4, c.p.c. è configurabile solo in presenza di una svista percettiva, immediatamente riconoscibile, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontrovertibilmente escluso o accertato, non rilevando, ai fini della revocazione, l’inesatto apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa, il quale attiene alla valutazione di merito e rientra nell’errore di giudizio (cfr., ex multis , Cass. n. 19621/2025, Cass. n. 20512/2025, Cass. n. 29018/2025, Cass. n. 1493/2026).
Con il secondo motivo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 4, c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 402 c.p.c., 6, comma 3, e 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.
2.1 Si assume che nella fase rescissoria il collegio regionale avrebbe dovuto decidere la causa nel merito, dichiarando la tardività degli appelli erariali perché proposti oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione RAGIONE_SOCIALE sentenze di primo grado.
2.2 Il motivo rimane travolto (per assorbimento cd. improprio) dall’accertata infondatezza del mezzo di gravame precedentemente scrutinato, in quanto, una volta riconosciuto che la CTR ha correttamente negato la configurabilità, nel caso di specie, di un errore di fatto revocatorio, deve giocoforza escludersi che essa potesse dare corso alla fase rescissoria del giudizio.
L’esito del ricorso per revocazione impone di procedere allo scrutinio
dei motivi del ricorso per cassazione iscritto al n. 16332/2017 R.G., proposto avverso la sentenza della CTR campana n. 11710/2016.
3.1 Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 4, c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 16, comma 3, e 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.
3.2 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente escluso la tardività degli appelli erariali, sebbene gli stessi fossero stati proposti oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione RAGIONE_SOCIALE sentenze di primo grado, eseguita il 15 maggio 2015 mediante consegna presso la sede dell’Ufficio.
3.3 Il motivo è infondato.
3.4 Ai sensi dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel processo tributario le notificazioni possono essere fatte nei confronti dell’ufficio del RAGIONE_SOCIALE e dell’ente locale anche mediante consegna all’impiegato addetto, che ne rilascia ricevuta sulla copia.
3.5 Per costante giurisprudenza di questa Corte, la notificazione effettuata secondo tale modalità non è valida qualora sulla copia dell’atto depositato manchi la sottoscrizione dell’impiegato ricevente, non essendo idoneo a dimostrare il perfezionamento della procedura notificatoria un qualunque altro documento asseritamente comprovante la circostanza dell’avvenuta consegna (cfr. Cass. n. 20367/2018, Cass. n. 26804/2020, Cass. n. 17838/2021, Cass. n. 8827/2022).
3.6 Ciò posto, va osservato che, a dimostrazione dell’eseguita notificazione RAGIONE_SOCIALE sentenze d primo grado le contribuenti hanno versato in atti le ricevute rilasciate in data 15 maggio 2015 dalla Direzione Provinciale II di Napoli, riprodotte per immagine nel ricorso per cassazione, le quali attestano il deposito di un’ «istanza di sgravio avvisi n. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO su sentenza CTP» e di un’ «istanza di autotutela e annullamento atti n. NUMERO_DOCUMENTO e
NUMERO_CARTA su sentenza CTP» presentate, rispettivamente, da NOME COGNOME e da NOME.
3.7 Non risultano, tuttavia, prodotte copie RAGIONE_SOCIALE menzionate sentenze munite della sottoscrizione per ricevuta apposta su di esse dall’impiegato addetto, come espressamente richiesto dal citato art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 ai fini della validità della notificazione.
3.8 Nel descritto contesto, rettamente la CTR ha escluso che nel caso di specie potesse ritenersi operante il termine breve d’impugnazione di cui all’art. 51, comma 1, del decreto legislativo.
Con il secondo e il terzo motivo, entrambi introdotti ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione:
(i) dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 331 c.p.c.;
(ii) dell’art. 101, primo comma, c.p.c. e dell’art. 14, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.
4.1 Si denuncia la nullità della sentenza d’appello per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, litisconsorte necessaria, rimasta contumace in primo grado.
4.2 I due motivi, che possono essere esaminati insieme in quanto accomunati dalla prospettazione del medesimo error in procedendo , sono fondati.
4.3 Dalla lettura della sentenza gravata e dall’esame del fascicolo di causa, al quale la Corte può accedere direttamente in ragione della natura processuale del vizio denunciato, avendo le ricorrenti, in assolvimento dell’onere di specificità imposto dall’art. 366, primo comma, num. 4, c.p.c., riprodotto per immagine i documenti sui quali la censura si fonda, emerge quanto segue:
-con due distinte ordinanze rese nell’àmbito dei relativi procedimenti di primo grado, la CTP di Napoli dispose l’integrazione del contraddittorio
nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e di altri eventuali soci della stessa;
-l’incombente processuale fu regolarmente adempiuto dalle ricorrenti;
né la RAGIONE_SOCIALE né NOME COGNOME e NOME COGNOME, individuati come altri soci, si costituirono in giudizio;
-gli appelli successivamente esperiti dall’RAGIONE_SOCIALE avverso le sentenze emesse a conclusione di quei procedimenti furono proposti esclusivamente nei confronti di NOME e NOME COGNOME;
nel corso del giudizio di secondo grado, definito con la qui impugnata sentenza n. 11710/2016, non fu ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, né tantomeno di NOME COGNOME e NOME COGNOME, i cui nominativi non compaiono in alcun punto della decisione.
4.4 Ciò posto, deve rammentarsi che, per consolidato indirizzo di questa Corte, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 (t.u.i.r.) e dei loro soci -alla quale consegue l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi- comporta che il ricorso tributario avanzato, anche contro un solo avviso di rettifica, dalla società o da uno dei soci, riguarda inscindibilmente sia l’una sia gli altri, salvo il caso in cui vengano prospettate questioni personali ai singoli partecipanti.
4.5 In virtù del richiamato orientamento giurisprudenziale, tanto la società quanto i soci devono necessariamente partecipare allo stesso procedimento, con la conseguenza che il ricorso proposto da alcuni soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, e che il giudizio celebrato senza il coinvolgimento di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio (cfr. Cass. Sez. U. n. 14815/2008;
conformi, ex multis , Cass. n. 35187/2022, Cass. n. 12590/2023, Cass. n. 33319/2023, Cass. n. 3110/2024).
4.6 Orbene, la presente controversia ha ad oggetto due distinti atti impositivi con i quali è stato imputato per trasparenza ad altrettante ex socie della RAGIONE_SOCIALE, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili, il maggior reddito accertato in capo a quest’ultima in relazione all’anno 2008.
4.7 Per le esposte ragioni il giudizio d’appello avrebbe, quindi, dovuto svolgersi con la partecipazione della società e degli altri soci, già destinatari di ordini di integrazione del contraddittorio emessi in prime cure.
4.8 Poiché, tuttavia, essi non vi hanno preso parte, va dichiarata la nullità del procedimento di secondo grado e della relativa sentenza conclusiva, che deve essere cassata.
Rimane assorbito il quarto motivo di ricorso, proposto a norma dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. e prospettante la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., mediante il quale si imputa alla CTR di aver a torto ritenuto che l’acquisita definitività dell’avviso di accertamento emesso a carico della RAGIONE_SOCIALE impedisse alle ex socie di contestare i presupposti fattuali e giuridici della pretesa avanzata nei loro confronti dal Fisco.
Tirando le fila del discorso fin qui condotto:
(i)deve essere rigettato il ricorso avverso la sentenza n. 6931/3/18, con la quale è stata respinta l’impugnazione per revocazione proposta da NOME e NOME COGNOME;
(ii)vanno, invece, accolti il secondo e il terzo motivo del ricorso avverso la sentenza n. 11710/2016; per l’effetto, dichiarata la nullità del giudizio di secondo grado e cassata la decisione pronunciata all’esito RAGIONE_SOCIALE stesso, la relativa causa deve essere rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (già CTR) della Campania, in diversa
composizione, affinchè proceda a un nuovo esame di merito, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi.
Le spese del procedimento n. 6418/2019 R.G., definito con la presente ordinanza, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; quelle inerenti al procedimento n. 16332/2017 R.G. saranno liquidate dal giudice del rinvio, cui tale còmpito è demandato a norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Con riferimento al ricorso respinto viene resa l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
P.Q.M.
La Corte, riuniti i procedimenti, così dispone:
rigetta il ricorso iscritto al n. 6418/2019 R.G. e condanna le ricorrenti, in solido fra loro, a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese del relativo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 5.600 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito;
accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso iscritto al n. 16332/2017 R.G., respinto il primo e assorbito il quarto; per l’effetto, dichiara la nullità del procedimento di appello, cassa l’impugnata sentenza n. 11710/2016 depositata il 22 dicembre 2016 e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità ad essa inerenti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto, con riferimento al giudizio iscritto al n. 6418/2019 R.G., della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la
proposta impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 17 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME