Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31762 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31762 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 1989/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
SETTIMIO DOMENICO COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE RAGIONE_SOCIALE MARCHE n. 703/2021 depositata il 15/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La RAGIONE_SOCIALE ( hinc : CTR), con la sentenza n. 703/2021 depositata in data 15/06/2021, ha accolto il ricorso proposto dal NOME NOME COGNOME contro la sentenza n. 183/2014, con la quale la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Pesaro aveva rigettato il ricorso del contribuente contro la cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2006.
La CTR -premesso che la vicenda processuale scaturisce dal contenzioso derivante dalla pluralità di avvisi di accertamento emessi nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE -ha ritenuto che la questione centrale ruotasse attorno alla (possibile) responsabilità del COGNOMENOME COGNOME ex art. 38 c.c.
2.1. Ha quindi fondato la propria decisione in senso favorevole sulle seguenti ragioni:
-mancata indicazione nell’avviso di accertamento di atti gestori e/o di amministrazione dell’associazione posti in essere dal NOME COGNOME, che non è stato indicato neppure come coobbligato in solido nell’avviso di accertamento;
-mancata emissione da parte dell’amministrazione finanziaria di un atto impositivo prodromico con apposita motivazione inerente ai requisiti ex art. 38 c.c.;
nullità della cartella esattoriale per errata procedura di notifica degli atti di accertamento e riscossione: l’amministrazione finanziaria ha eseguito le proprie contestazioni solo nei confronti
dell’RAGIONE_SOCIALE non rappresentata dal NOME COGNOME né al momento della notifica, né durante il periodo d’imposta contestato incorrendo in errore, avendo instaurato la procedura di riscossione nei confronti di un soggetto non solo sbagliato, ma nei confronti del quale non era mai stata contestata la responsabilità solidale.
Contro la sentenza della CTR l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi.
NOME ha resistito con controricorso e ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Considerato che:
In via preliminare, occorre disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione, che è stato parte del giudizio nel quale è stata emessa la sentenza impugnata (v. pag. 5). Difatti, la questione relativa alla notificazione della cartella di pagamento riguarda anche l’agente della riscossione, alla luce dei principi in materia di litisconsorzio tributario precisati da Cass., Sez. U, 30/04/2024, n. 11676).
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo , disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agente della riscossione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 27/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME