Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17737 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17737 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24600/2017 R.G. proposto da:
DI COGNOME NOME COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE -DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 3103/2017 depositata il 04/04/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La soc. RAGIONE_SOCIALE nonché -per partecipazione -i soci COGNOME NOME e COGNOME NOME erano attinti da avviso di accertamento per Iva ed altro sull’anno di imposta 1998 per operazioni soggettivamente inesistenti.
Il giudice di prossimità non apprezzava le ragioni della parte contribuente, donde spiccava appello il solo socio COGNOME NOME che trovava parziale accoglimento dal collegio di secondo grado, la cui sentenza era cassata con rinvio da questa Corte, in ragione della violazione del litisconsorzio fra società e soci.
Riassunto il giudizio -tanto dai due soci, quanto dalla società -il collegio del rinvio rigettava le ragioni della parte privata, dichiarando inammissibile l’appello.
Ricorrono per cassazione i soci COGNOME Salvatore e COGNOME, affidandosi a tre motivi di impugnazione, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso.
In prossimità dell’adunanza, il Pubblico Ministero in persona del sost. Procuratore Generale dott. NOME COGNOME ha depositato requisitoria in forma di memoria, concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO
In via preliminare di rito occorre rilevare la mancata integrità del contraddittorio. Ed infatti, il ricorso per cassazione è stato proposto unicamente dai due soci, in tale veste, ma non dalla società RAGIONE_SOCIALE
Al proposito, la Corte rammenta che, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n.14815 del 4 giugno 2008, è stato statuito come “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base
della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci -salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (conforme, tra le molte, Cass. 20 aprile 2016 n.7789). Tale principio è stato affinato ritenendo non necessario il rinvio al primo giudice, disponendo le riunione per economia processuale e rispetto della ragionevole durata del processo quando: a) vi sia identità di causa petendi dei ricorsi; b) simultanea proposizione degli stessi avverso sostanziale avviso unitario di accertamento da cui scaturiscono le rettifiche reddituali per società e soci; c) simultanea trattazione degli afferenti processi in entrambi i gradi di merito; d) identità sostanziale delle decisioni ivi adottate (cfr. Cass. V, n. 3830/2010, Cass. V, n. 3789/2018).
Occorre pertanto disporre l’integrazione del contraddittorio nel presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia a nuovo ruolo per la trattazione della causa.
Così deciso in Roma, il 08/05/2025.