Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 997 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 997 Anno 2023
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9575/2018 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliat in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ex lege
-controricorrente-
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 5313/2017 depositata il 20/09/2017;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere COGNOME;
udito il PROCURATORE GENERALE che conclude per l’accogli mento del primo motivo del ricorso
FATTI DI CAUSA
La ricorrente, che deduce di essere comproprietaria di un immobile in INDIRIZZO INDIRIZZO, unitamente a NOME COGNOME, ha proposto ricorso avverso il classamento di detto immobile eseguito ai sensi dell’art. 1 comma 335 legge 311/2004. Il ricorso è stato respinto in primo grado. La contribuente ha proposto appello, che la Commissione tributaria regionale del Lazio ha respinto, ritenendo sufficientemente motivato l’ avviso di accertamento e non necessario un preventivo sopralluogo prima della classificazione ai sensi del citato art. 1 comma 335. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso la contribuente affidandosi a sette motivi. Si è costituita con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE. Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso relativo al difetto di contraddittorio, con assorbimento degli ulteriori motivi. La causa è stata trattata alla udienza pubblica del 1 dicembre 2022, in camera di consiglio, in base alla disciplina (successivamente prorogata) dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori RAGIONE_SOCIALE parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art . 360 n.4 c.p.c. la violazione dell’art. 102 c.p.c. e dell’art. 14 del D.lgs. 546/1992, osservando che l’immobile per cui è stato eseguito il classamento è in comproprietà con altra persona che non ha partecipato né al giudizio di primo grado né a quello di appello e che la CTR, sebbene dia atto che è stata opposta la nullità per difetto di contraddittorio, non si è pronunciata sul punto. Di conseguenza la ricorrente ripropone il motivo nel ricorso per cassazione deducendo che il giudizio si è svolto in violazione RAGIONE_SOCIALE norme sul litisconsorzio
necessario, dal che consegue la nullità della sentenza e dell’intero procedimento.
2.- Con il sec ondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art . 360 n. 4 c.p.c. la violazione dell’art 132 c.p.c. per motivazione apparente; la ricorrente deduce che il giudice d’appello ha utilizzato un modello standardizzato di generale respingimento RAGIONE_SOCIALE impugnazioni di questo genere. Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 4 c.p.c. la violazione dell’art. 56 del D.lgs. 546/1992 nella parte in cui il giudice d’appello ha ritenuto che l’atto di appello non contenesse alcun motivo specifico di censura senza tenere conto che, pur se è requisito di ammissibilità dell’appello che esso contenga motivi specifici, non è tuttavia imposto che vi siano particolari requisiti di forma e pertanto il giudice d’appello non aveva alcuna ragione per svalutare, fino a negarle, le censure dell’appellante. Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 4 c.p.c. la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in quanto il giudice d’appello non si è pronunciato sulla totale arbitrarietà ed erroneità della scelta operata dall’ufficio, dedotta dalla parte. Con il quinto motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell’art 360 n.3 c.p.c. , la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 335 della legge n. 311 del 2004, in particolare sulla congruità della motivazione . Osserva che l’RAGIONE_SOCIALE ha utilizzato uno standard motivazionale comune a tutti gli avvisi di riclassamento degli immobili in Roma, motivati essenzialmente solo con il riferimento allo scostamento tra i valori catastali e a quelli di mercato nonché ai provvedimenti amministrativi posti a fondamento della attività. Con il sesto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 1 comma 335 della legge n. 311 del 2004, osservando che l’ avviso di accertamento è nullo perché privo di una effettiva motivazione. Con il settimo motivo del ricorso si lamenta ai
sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. la violazione de ll’art 115 c. p.c. La ricorrente deduce che erroneamente si è fatto riferimento al fatto notorio per la giustificare la rivalutazione degli immobili nella specifica microzona.
3.- Il primo motivo di ricorso è fondato.
Non è in contestazione che l’ immobile oggetto dell’avviso di accertamento impugnato è in comproprietà con altra persona che non ha partecipato al giudizio; la stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE evidenzia che l’avviso di accertamento è stato notificato ad entrambe le parti interessate e che l’altro comproprietario è rimasto silente, non impugnando l’avviso.
Secondo questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione dell’atto di classamento di un immobile, anche eseguito ai sensi dell’art 1 comma 335 cit., di cui siano proprietari più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento vincolante ai fini dell’esercizio del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) – possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell’immobile medesimo ( Cass. 21/01/2020 n. , n.1272; Cass. n. 15489 del 2010; Cass. n. 24101 del 2012 e n. 3068 del 2014).
Pertanto, la violazione RAGIONE_SOCIALE norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, nè dal giudice d’appello che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., impone l’annullamento della pronuncia emessa a contraddittorio non integro e quindi, assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione e in accoglimento del primo motivo, va disposto il conseguente rinvio della causa al giudice di primo grado in composizione diversa, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3 (Cass. nn. 27640 e 27647 del
2019), che provvederà alla decisione, previa integrazione del contraddittorio, e alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata dichiarando la nullità dell’intero giudizio e rimette gli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese