Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1223 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1223 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
TRIBUTI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7515/2014 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è difesa , ope legis ;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 134/34/13, pronunciata in data 3 luglio 2013 e pubblicata in data 1 ottobre 2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal consigliere dott. NOME COGNOME.
Rilevato che:
La società RAGIONE_SOCIALE con distinti ricorsi, riuniti davanti alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, impugnava due avvisi di accertamento, con cui era determinato un maggior reddito Ires 2006 e Ires e Irap 2007 della società RAGIONE_SOCIALE, da essa incorporata, con cui era qualificata come società non operativa ai sensi dell’art. 30 della l. 23 dicembre 1994, n. 724.
La CTP accoglieva i ricorsi.
L’RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE, proponeva appello, chiedendo in via principale la conferma dell ‘accertamento e in via subordinata la determinazione del reddito minimo per il 2006, e la conferma dell’accertamento per il 2007, e appello incidentale la contribuente.
La Commissione tributaria regionale del Piemonte respingeva l’appello incidentale e accoglieva quello principale dell’ufficio; in particolare, per l’anno 2006 la CTR determinava il reddito in euro 19.210,00, negando che la società potesse dedurre le perdite degli esercizi precedenti, ai sensi dell’art. 30 ciò essendo possibile solo in relazione al reddito eccedente la misura minima di legge; per l’anno 2007, preso atto che la società non aveva presentato l’interpello previsto dall’art. 37 -bis , ottavo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, richiamato dall’art. 30, l. n. 724 del 1994, e ritenuto che ciò precludesse la valutazione RAGIONE_SOCIALE situazioni oggettive che avevano reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi, confermava l’accertamento.
r.g. n. 7515/2014 Cons. est. NOME COGNOME
Contro tale sentenza propone ricorso la società, con due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costi tuita con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 29 settembre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380bis .1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in l. 25 ottobre 2016, n. 197.
Considerato che:
La ricorrente propone due motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della l. 23 dicembre 1994, n. 724, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in riferimento all’annualità 2006.
In particolare, evidenzia che la sentenza sia errata laddove, pur dando atto implicitamente che le ragioni addotte nell ‘ istanza di interpello fossero fondate e ritenendo legittimo il reddito dichiarato, inferiore a quello minimo, ha negato il diritto alla deduzione RAGIONE_SOCIALE perdite, mentre il comma 4bis prevede che la disciplina antielusiva prevista dall’art. 30 possa essere derogata non solo sotto il profilo del reddito minimo ma anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE perdite.
Occorre precisare in fatto che, come risulta dagli atti di parte, la società, per il 2006, dichiarava un imponibile di 19.200,00 euro, inferiore a quello minimo, azzerato però dalle perdite degli anni pregressi; l’ufficio riteneva ingiustificata la disapplicazione del reddito minimo per la mancanza RAGIONE_SOCIALE condizioni richieste; la CTP accoglieva il ricorso e l’ Ufficio, in appello, chiedeva, in subordine rispetto alla conferma integrale dell’accertamento, che fosse confermato l’imponibile di euro 19.200 ,00 dichiarato dalla società con negazione della deducibilità RAGIONE_SOCIALE perdite pregresse. La CTR accoglieva la domanda subordinata dell’ufficio evidenziando che l’art. 30 prevede che le perdite possano essere portate in diminuzione del reddito solo
per la parte eccedente il reddito minimo, per cui il reddito dichiarato, inferiore a quello minimo, non poteva essere diminuito.
Col secondo motivo la società deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della l. 23 dicembre 1994, n. 724, in relazione all’art . 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in riferimento all’annualità 200 7, laddove la CTR ha ritenuto che la mancata presentazione dell’interpello previsto dall’art. 37 -bis , ottavo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, richiamato dall’art. 30, l. n. 724 del 19 94, precludesse la valutazione RAGIONE_SOCIALE situazioni oggettive che avevano reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi, senza possibilità per il contribuente di provarne in giudizio la sussistenza.
La causa non può accedere all’esame del merito dei motivi dedotti con il ricorso dovendo la Corte rilevare d ‘ ufficio, in via pregiudiziale, la nullità insanabile dei giudizi di merito in quanto affetti dal vizio di violazione del contraddittorio.
Infatti Cass., Sez. U., 4/06/2008, n. 14815, ha affermato il principio secondo cui in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e RAGIONE_SOCIALE associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 917 del 1986 e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e la conseguente automatica imputazione a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie
costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario, la cui violazione è rilevabile di ufficio (successivamente, ex plurimis , da ultime Cass. 15/06/2022, n. 19218; Cass. 23/05/2022, n. 16524; Cass. 18/05/2022, n. 18309; Cass. 15/12/2021, n. 40175).
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d ‘ ufficio.
Orbene, nella vicenda in giudizio, l’avviso di accert amento emesso nei confronti della società è stato da questa impugnato e sia il giudizio di primo grado che l’appello si sono sviluppati esclusivamente nei confronti della stessa, senza che i soci (necessariamente almeno due tra accomandatario e accomandante) siano stati mai coinvolti, non incidendo sulle superiori considerazioni la circostanza che l’avviso concernesse l’originaria posizione della società incorporata .
Pertanto, ove in sede di legittimità venga rilevata una violazione RAGIONE_SOCIALE norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal collegio di primo grado (che avrebbe dovuto disporre immediatamente l’integrazione del contraddittorio, ovvero riunire i processi in ipotesi instaurati dai litisconsorti necessari, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 29), né dal collegio d’appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell’integrazione del contraddittorio con tutti i soci della società contribuente, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b), in modo da assicurare un processo unitario per tutti i soggetti interessati), deve disporsi, anche d’ufficio, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 383, ultimo
comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 16/02/2009, n. 3678; Cass. 13/04/2007, n. 8825).
In conclusione, deve cassarsi la decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di RAGIONE_SOCIALE, che, in diversa composizione, previa integrazione del contraddittorio, dovrà pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
dichiara la nullità del giudizio di merito, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di RAGIONE_SOCIALE, perché provveda, previa integrazione del contraddittorio, a nuovo giudizio e a regolamentare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2022.