Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 903 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 903 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME ha indicato recapito PEC, avendo il contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, al INDIRIZZO in Milano;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 3281, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 29.4.2015 e pubblicata il 14.7.2015; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME la Corte osserva:
Fatti di causa
Oggetto: Irpef 2006 – Reddito di partecipazione – A società di persone – Violazione del litisconsorzio necessario -Conseguenze.
L’Agenzia delle Entrate notificava a COGNOME l’avviso di accertamento n. T9D013A07928/2011, avente ad oggetto il maggior reddito di partecipazione ritenuto conseguito quale socio al 40% della Snc Bo Service, ai fini Irpef e con riferimento all’anno 2006.
L’avviso di accertamento notificato alla società diveniva definitivo a causa della mancata impugnazione (sent. CTR, p. III).
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatogli a titolo personale innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, proponendo contestazioni relative all’accertamento di un maggior reddito conseguito dalla società, ed anche alla mancata compensazione con perdite invocate dallo stesso contribuente a titolo personale. La CTP riteneva non esaminabili i motivi di ricorso, essendosi reso definitivo l’accertamento nei confronti della società, e pertanto rigettava il ricorso.
Il contribuente spiegava appello avverso la sentenza sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, rinnovando le proprie critiche. La CTR confermava la decisione della CTP.
Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a due motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione degli artt. 5, 8 e 84 del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), e degli artt. 41 e 41 bis del Dpr n. 600 del 1973, in combinato disposto con gli artt. 2290 e 2495 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che risulti precluso al socio cui sia contestata la percezione di un reddito di partecipazione ad una società di persone, proporre censure che riguardano il maggior
reddito che si sostiene essere stato accertato nei confronti della società, trascurando peraltro la violazione verificatasi del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente critica la violazione degli artt. 5, 8 e 84 del Tuir, e dell’art. 8 della legge n. 212 del 2000, per non avere il giudice dell’appello riconosciuto che il preteso maggior reddito di partecipazione deve comunque essere valutato tenendo conto in compensazione delle perdite riportate dal contribuente a titolo personale nel medesimo anno d’imposta ed in quelli pregressi.
Mediante il primo strumento di ricorso il contribuente censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame per aver ritenuto che non sia consentito al socio, in sede di opposizione avverso l’avviso di accertamento avente ad oggetto il reddito di partecipazione conseguito quale socio di una società di persone, contestare il conseguimento di un maggior reddito da parte della società. Inoltre, anche se la censura non risulta richiamata nella parte riassuntiva del motivo, il ricorrente critica la CTR anche per non aver rilevato che ricorreva un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario che non è stato rispettato (ric., pp. 15, 17).
3.1. La CTR impugnata e la controricorrente concordano nel ritenere che non fosse consentito al socio contestare il maggior reddito percepito dalla società in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione conseguito, perché l’atto impositivo emesso nei confronti della società era stato regolarmente notificato al ricorrente che non lo aveva opposto, ed era divenuto definitivo.
3.2. Per ragioni logiche e sistematiche, ed in considerazione delle sue possibili conseguenze, occorre innanzitutto valutare se sia intervenuta la violazione del litisconsorzio necessario tra la società
di persone ed i soci. Invero questa Corte di legittimità ha avuto recentemente occasione di ribadire, confermando un orientamento interpretativo consolidato, che ‘l’unitarietà dell’accertamento – che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni, di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, nonché dei soci delle stesse, ai quali vengono automaticamente imputati i redditi proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi – comporta che il ricorso tributario, proposto da uno dei soci, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo che per la prospettazione di questioni personali; ne consegue che tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto, non avendo ad oggetto una singola posizione debitoria, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con la conseguente configurabilità di un litisconsorzio necessario originario, a pena di nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio’, Cass. sez. V, 30.10.2024, n. 28060.
Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto a causa della violazione del litisconsorzio originario, cassandosi la decisione impugnata con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano perché proceda a nuovo giudizio. Le ulteriori censure ed il secondo motivo di ricorso rimangono assorbiti.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie negli indicati limiti di ragione il primo motivo di ricorso proposto da COGNOME cassa la decisone impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi
esposti, proceda a nuovo giudizio provvedendo anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024.