Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17915 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17915 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 19886/2024 R.G. proposto da: COGNOME NOME, in qualità di socio della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende (EMAIL)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
avverso SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n. 978/2024 depositata il 06/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ( hinc: CGT2), con la sentenza n. 978/2024 depositata in data 06/02/2024, ha rigettato l’appello proposto dal COGNOME NOME COGNOME contro la sentenza n. 5773/2016, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Catania aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2004.
La CGT2 ha ritenuto infondata la censura relativa al difetto di motivazione e, in ogni caso, ha ritenuto non fondati i motivi di ricorso riproposti come motivi d’appello, considerata la legittimità del metodo di accertamento induttivo cui aveva fatto ricorso l’amministrazione finanziaria, alla luce dell’inattendibilità del valore RAGIONE_SOCIALE rimanenze di magazzino indicato dal contribuente, non supportato da idonea documentazione analitica. Difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche le imprese in regime di contabilità semplificata ex art. 18 d.P.R. 29/09/1973, n. 600, devono indicare ogni anno nel registro degli acquisti, tenuto ai fini IVA, il valore RAGIONE_SOCIALE rimanenze, senza limitarsi a indicare quello globale.
2.1. Ad avviso della CGT2, pertanto, in tema di imposte dirette, in caso di omessa presentazione del prospetto analitico RAGIONE_SOCIALE rimanenze, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE può procedere all’accertamento di tipo induttivo.
Contro la sentenza della CGT2 il COGNOME ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
…
Ritenuto che:
In via preliminare occorre rilevare che il ricorrente agisce in qualità di socio di una RAGIONE_SOCIALE, per questioni afferenti alle imposte dirette.
1.1. Si pone quindi la questione del litisconsorzio necessario (Cass., Sez. U, 04/06/2008, n. 14815) da esaminare anche in relazione alla graduazione dell’ordine RAGIONE_SOCIALE questioni da trattare.
Il collegio ritiene, quindi, opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, al fine di consentirne la trattazione in pubblica udienza.
…
P.Q.M.
Rinvia la causa ad altro ruolo, al fine di consentirne la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso all’esito della camera di consiglio del 12/03/2025 e in