Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10193 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10193 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16890/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 11596/15/2015 depositata il 18/12/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
COGNOME NOME, nella qualità di socio accomandante di RAGIONE_SOCIALE, era raggiunto dalla notificazione dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per IRAP ed IVA in relazione all’anno di imposta 2008 emesso nei confronti della predetta società a rettifica della dichiarazione ModNUMERO_DOCUMENTO con relativo studio d settore, previo invito a comparire notificato ex art. 140 cod. proc. civ. al legale rappresentante, COGNOME NOME, deceduto.
Il COGNOME, in proprio e quale socio accomandante, proponeva ricorso, che la CTP di Napoli, con sentenza n. 31426/46/2014, rigettava, rilevando, in particolare, che ‘l’avviso gravato, emesso in danno della RAGIONE_SOCIALE, era stato regolarmente notificato presso il domicilio del ricorrente -nella sua qualità di socio accomandante della predetta società, a causa del decesso del socio accomandatario COGNOME NOME ed in mancanza di altro legale rappresentante p.t. della società -ai sensi dell’art. 140 c.p.c.’ (così la sentenza in epigrafe).
Proponeva appello il COGNOME, ‘eccep, innanzitutto, la pretesa nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro socio COGNOME NOME‘ (ivi).
Con la sentenza in epigrafe, la CTR ‘dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente’, condannandolo al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del doppio grado.
Osservava in motivazione la CTR:
Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dall’Ufficio finanziario con le controdeduzioni depositate in data 17/11/2015, essendo stato emesso l’avviso di accertamento oggetto di ricorso in danno della RAGIONE_SOCIALE, di RAGIONE_SOCIALE, della quale era legale rappresentante COGNOME NOME, deceduto. L’Ufficio, già nelle controdeduzioni di primo grado, evidenziava che l’atto di poi impugnato era stato notificato al COGNOME NOMEdata l’irreperibilità di persona presso la sede della società ed il decesso del legale rappresentante p.t. (COGNOME COGNOME, esplicitando compiutamente l’eccezione di inammissibilità in sede di gravame, avendo evidenziato che parte appellante non era affatto il destinatario dell’avviso impugnato, rivolto unicamente nei confronti della RAGIONE_SOCIALE .
Orbene, tenuto conto dell’incontestato e condivisibile principio appena enunciato nonché dell’esplicito rinvio alle norme del codice di rito operato dall’art. 49 D.Lgs. 546/92, ne deriva la declaratoria di inammissibilità dell’appello -ed ancor prima del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado -difettando la ‘legitimatio ad causam’ del ricorrente -appellante, potendo essere impugnato l’avviso -e poi l’eventuale sentenza -unicamente dalla RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., tale non potendosi ritenere il COGNOME NOME nulla essendo in atti documentato a tal proposito.
COGNOME NOME propone ricorso per cassazione con tre motivi. L’RAGIONE_SOCIALE si costituisce ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 24 e 53 Cost. e 81 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 5 DPR n. 597 del 1973, 5 tuir, 40 DPR n. 600 del 1973 e 2320 cod. civ. ‘La esclusione del diritto del socio accomandante ad impugnare l’avviso di accertamento tributario riguardante la società ai fini di tutela dei propri diritti, voluto dalla Commissione Regionale ‘a qua’, è illegittima nella misura in cui viene a violare il diritto del ricorrente alla difesa costituzionalmente sancito ‘.
Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., mancata applicazione e violazione dell’art. 182, comma 2, cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 81 cod. proc. civ. ‘In subordine, qualora si dovesse ritenere che il ricorrente avesse impugnato l’avviso di accertamento anche nell’interesse della società e/o in nome e per conto della stessa , ci troveremmo in presenza non di una ipotesi di carenza di legittimazione ‘ad causam’ bensì ‘ad processum”. Donde, comunque, la violazione dell’art. 182 cod. proc. civ.
Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 10 l. n. 146 del 1998, 140 e 145 cod. proc. civ. e 60 DPR n. 600 del 1973. Fin dal ricorso introduttivo di primo grado il ricorrente aveva eccepito la mancata instaurazione del contraddittorio. ‘La procedura notificatoria descritta è inesistente per il fatto che non poteva raggiungere il suo scopo’. ‘Infatti dagli stessi atti depositati dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emerge che il messo notificatore (operatore tributario), recatosi presso la sede della società, per la notifica dell’invito, dovette constatare ed attestare
quanto segue: ‘Società chiuso ed il legale rappr. è deceduto’. A questo punto l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, preso atto della situazione, avrebbe dovuto procedere alla notifica ai sensi dell’art. 145 c.p.c. ‘.
È fondato il primo motivo.
Peraltro. le argomentazioni che conducono alla fondatezza di detto motivo portano altresì al rilievo d’ufficio dell’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci della RAGIONE_SOCIALE
In generale, vale il principio a termini del quale, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, tra cui l’IRAP, di cui odiernamente (oltre all’IVA) si discute, l’imputazione per trasparenza ai soci di società di persone di maggiori redditi in derivazione da quello accertato in capo alla società determina, in sede di impugnazione, un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli uni e l’altra. Un tanto, in effetti, costituisce il punto di approdo di una lunga elaborazione giurisprudenziale, culminata con il principio di diritto enunciato da Sez. U, n. 14815 del 04/06/2008, Rv. 603330 -01, a tenore del quale ‘l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e RAGIONE_SOCIALE associazioni di cui all’art. 5 d.P .R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci -salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione
debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio’.
Recentemente, viepiù, si è affermato che, ‘in tema di contenzioso tributario, il principio secondo cui in virtù dell’unitarietà dell’accertamento sussiste litisconsorzio necessario tra soci e società di persone, opera anche ove quest’ultima si estingua per effetto della cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, atteso che, a seguito di tale evento, i soci succedono nella posizione processuale dell’ente estinto, venendosi a determinare, tra di essi, una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale’ (Sez. 5, n. 6285 del 14/03/2018, Rv. 647465 -01).
Sotto altro profilo, ‘l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del ‘ simultaneus processus’ nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 40, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci. Tuttavia, qualora l’RAGIONE_SOCIALE abbia contestualmente proceduto, con unico atto, ad accertamenti ILOR
ed IVA a carico di una società di persone, fondati su elementi in parte comuni, seppur non coincidenti, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di ‘simultaneus processus’, attesa l’inscindibilità RAGIONE_SOCIALE due situazioni’ (Sez. 5, n. 11240 del 20/05/2011, Rv. 617227-01; Sez. 5, n. 12236 del 19/05/2010, Rv. 613071-01).
Alla luce di quanto precede, deve concludersi che,
-per un verso, a differenza di quanto sostenuto dalla CTR, sicuramente sussistono legittimazione ed interesse dell’odierno ricorrente ad impugnare l’avviso di accertamento pur intestato e diretto a RAGIONE_SOCIALE, siccome gli effetti di tale avviso sono direttamente (anche) a lui (come a tutti i soci ovvero ai loro eredi) imputabili;
-per altro verso, non consta essere stata tuttavia ‘a monte’ assicurata l’integrità del contraddittorio quantomeno nei confronti degli eredi di COGNOME NOME ed altresì nei confronti di un ulteriore socio emergente dal ricorso, ossia COGNOME NOME.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento dei restanti.
In definitiva, s’impone la cassazione della sentenza impugnata, con rimessione degli atti di causa al giudice di primo grado, ai fini della celebrazione del giudizio, nella rigorosa osservanza del contraddittorio necessario ex art. 110 cod. proc. civ. tra la società e tutti i suoi soci, ovvero, per i medesimi, gli eredi. All’esito, detto giudice procederà alla definitiva regolazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese di lite, comprese quelle del presente grado di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli per la celebrazione del giudizio e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 27 febbraio 2024.