Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4231 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4231 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente – contro
Ferro NOME ;
OGGETTO: Irpef 2003 -Socio di RAGIONE_SOCIALE -Maggior reddito imputato per trasparenza – Litisconsorzio necessario.
-intimato – avverso
la sentenza n. 3775, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, il 26.1.2021 e pubblicata il 26.4.2021;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate, a seguito del controllo della posizione fiscale della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, verificava il conseguimento di maggiori redditi non dichiarati in relazione
all’anno 2000, quando aveva forma di società di persone (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), e le notificava avviso di accertamento. Al socio Ferro Antonino era quindi notificato l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale l’Amministrazione finanziaria contestava il maggior reddito di partecipazione ritenuto conseguito ai fini Irpef.
Società e socio impugnavano con separati ricorsi gli avvisi di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina. La CTP accoglieva il ricorso del socio osservando che, con separata decisione, l’atto impositivo pregiudicante, emesso nei confronti della società, era stato annullato dalla CTR della Sicilia, sezione staccata di Messina.
L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina. La CTR riteneva che la ricordata pronuncia della CTR emessa nei confronti della ‘società in nome collettivo è da considerarsi esecutiva’, ed in conseguenza confermava la decisione adottata dalla CTP.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello, affidandosi ad un motivo di ricorso. Il contribuente ha ricevuto la notificazione del ricorso il 22.4.2022 presso il difensore costituito nel secondo grado del processo, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 39, comma 1 bis , del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 295 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR, riscontrata la pregiudizialità del processo pendente nei confronti della società, avrebbe dovuto sospendere il giudizio nei
confronti del socio, a nulla rilevando che la pronuncia di secondo grado nei confronti della società risultava esecutiva.
Occorre preliminarmente segnalare come l’Amministrazione finanziaria abbia chiarito che il giudizio tributario nei confronti della società non si è concluso, avendo la Cassazione con ord. 12.3.2013, n. 6188 disposto la cassazione con rinvio della ricordata pronuncia della CTR. Dall’esame di questa pronuncia emerge che questa Corte ha cassato la impugnata decisione del giudice dell’appello con rinvio al giudice di primo grado, perché risultava violato il litisconsorzio necessario che sussiste tra la società di persone ed i suoi soci, cui il maggior reddito societario sia imputato per trasparenza.
2.1. Si è infatti già avuto occasione di chiarire, pronunciando a Sezioni Unite, che ‘in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone
l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio’, Cass. SU, 4.6.2008, n. 14815 (conf. tra le tante, da ultimo, Cass. sez. V, 30.10.2024, n. 28060). Il principio deve quindi trovare applicazione anche nel presente giudizio.
In conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di primo grado, perché possa procedersi alla trattazione unitaria nei confronti della società di persone e dei suoi soci.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
in ordine al ricorso proposto dall’ Agenzia delle Entrate , dichiara la nullità dell’intero, e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio nell’integrità del contraddittorio, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22.1.2025.