Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30588 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30588 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24669/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio degli AVV_NOTAIOti COGNOME AVV_NOTAIO e COGNOME NOME, dai quali è rappresentato e difeso
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 1469/35/16 depositata il 22 marzo 2016
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 ottobre 2024 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
All’esito di attività di verifica fiscale, la Direzione Provinciale III di Roma dell’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento mediante il quale rideterminava con metodo induttivo extracontabile, ai sensi dell’art.
39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, il reddito d’impresa dalla stessa dichiarato ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette in relazione all’anno 2005.
La rettifica reddituale si fondava sulla ritenuta inattendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili esaminate, desunta dal rinvenimento presso la sede della società di cinque quaderni redatti in lingua cinese asseritamente recanti l’annotazione di transazioni commerciali .
In sèguito lo stesso Ufficio notificava al socio accomandatario Feng Shan un distinto avviso di accertamento con il quale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.P.R n. 917 del 1986 (TUIR), gli imputava per trasparenza, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili, pari al 70%, il maggior reddito così determinato in capo all’ente collettivo.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo a lui personalmente rivolto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che respingeva il suo ricorso.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale, con sentenza n. 1469/35/16 del 22 marzo 2016, in accoglimento dell’appello della parte privata, annullava l’avviso di accertamento in questione.
A sostegno della pronuncia resa il collegio regionale osservava che:
-con sentenza dibattimentale del Tribunale di Roma, passata in giudicato, lo Shan era stato assolto con formula piena dal reato di evasione fiscale ascrittogli dal Pubblico Ministero, concernente i medesimi fatti materiali posti a fondamento della pretesa erariale oggetto della presente controversia; -al giudicato penale di assoluzione doveva essere riconosciuta efficacia vincolante nel giudizio tributario, ai sensi dell’art. 654 c.p.p..
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Lo Shan ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p..
1.1 Si censura l’impugnata decisione per aver erroneamente riconosciuto efficacia vincolante nel presente giudizio tributario al giudicato penale di assoluzione nel frattempo intervenuto in favore del contribuente.
Con il secondo motivo, pure proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e dell’art. 2909 c.c..
2.1 Viene rimproverato alla RAGIONE_SOCIALE di non aver tenuto conto del principio di unitarietà sancito dalla richiamata disposizione del TUIR, in virtù del quale l’attività di accertamento svolta nei confronti della società di persone non può essere disgiunta da quella relativa ai loro soci.
2.2 I giudici d’appello avrebbero, infatti, tralasciato di considerare che l’avviso di rettifica del reddito d’impresa emesso a carico della RAGIONE_SOCIALE era divenuto definitivo e che tale circostanza assumeva .
Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., è lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, consistente nell’acquisita definitività dell’atto impositivo adottato nei riguardi della società.
In via pregiudiziale, va rilevato d’ufficio che il processo si è irregolarmente svolto nei due gradi di merito a contraddittorio non integro.
4.1 Valgano, al riguardo, le seguenti considerazioni.
4.2 Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e dei loro soci -alla quale consegue l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi -comporta che il ricorso tributario avanzato, anche avverso un solo avviso di rettifica, dalla società o da uno dei soci, riguarda inscindibilmente sia l’una che gli altri, salvo il caso in cui vengano prospettate questioni personali ai singoli partecipanti.
4.3 Ne discende che tutti questi soggetti devono essere parti dello stesso procedimento e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di loro.
4.4 Il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone, quindi, l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, onde il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, pure d’ufficio (cfr. , ex multis , Cass. n. 3110/2024, Cass. n. 33319/2023, Cass. n. 12590/2023, Cass. n. 35187/2022).
4.5 È stato, altresì, precisato che il litisconsorzio necessario originario ricorre anche nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, poiché l’accertamento in rettifica della dichiarazione societaria incide anche sull’imputazione proporzionale dei redditi a costui, indipendentemente dal fatto che la sua responsabilità sia limitata alla quota conferita (cfr. Cass. n. 30070/2021, Cass. n. 7026/2018, Cass. n. 27337/2014).
4.6 Ciò premesso, va osservato che il presente giudizio, avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento mediante il quale è stato imputato per trasparenza al socio di una società di persone (la RAGIONE_SOCIALE) il maggior reddito d’impresa
determinato dall’Ufficio in capo all’ente collettivo in relazione all’anno d’imposta 2005, si è svolto nei due gradi di merito senza il necessario coinvolgimento di tale società e degli altri soci (emergendo dalla stessa sentenza in esame che lo Shan, all’epoca dei fatti contestati, era titolare di una quota di partecipazione agli utili pari al 70% e che del sodalizio faceva parte anche tale Cai COGNOME).
4.7 L’unicità della controversia non può, peraltro, essere ricomposta nell’odierna sede di legittimità, difettando le condizioni all’uopo richieste dalla giurisprudenza di questa Corte (sull’argomento si vedano, ex plurimis , Cass. n. 7763/2018, Cass. n. 29843/2017, Cass. n. 6876/2016, Cass. n. 9732/2015).
Per le ragioni illustrate, in applicazione dei surriferiti princìpi di diritto, va dichiarata la nullità dell’impugnata sentenza e dell’intero procedimento.
5.1 Essendosi al cospetto di una nullità del processo per la quale il collegio d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti al giudice di prime cure, la causa va rinviata, ai sensi degli artt. 383, comma 3, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, perché provveda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi (ovvero la società e gli altri soci).
5.2 I giudici del rinvio, alla luce dello «ius superveniens» costituito dall’art. 21 -bis del D. Lgs. n. 74 del 2000, inserito dall’art. 1, comma 1, lettera m), del D. Lgs. n. 87 del 2024, valuteranno anche la possibile incidenza sulla presente controversia tributaria della sentenza penale di assoluzione con la formula pronunciata in favore del contribuente, ove ne risulti accertato l’intervenuto passaggio in giudicato.
5.3 Essi pronunceranno, inoltre, sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa