Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32906 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32906 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20084/2016 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME, dall’Avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio d i quest’ultimo;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– resistente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 51/2016, depositata in data 25/01/2016, non notificata;
udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 13 novembre 2024 dal consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Calabria rigettò l’appello proposto da NOME COGNOME contro la sentenza della Commissione tributaria regionale di Catanzaro che ne aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento emesso per Irpef dell’anno di imposta 2006, derivante per trasparenza dall’accertam ento emesso nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE di cui ella era socia.
In particolare, i giudici di appello evidenziarono di non poter esaminare nuovi motivi rispetto a quelli dedotti in primo grado e che la trascrizione dei motivi proposti nel ricorso proposto dalla società non ne potesse determinare l’esame in quella sede ; ritennero infondata la doglianza relativa alla notifica dell’avviso di accertamento.
Contro tale sentenza la ricorrente propone ricorso affidato a tre motivi.
L ‘Agenzia delle entrate ha depositato atto al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 13 novembre 2024 , preceduta dal deposito di documenti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 t.u.i.r., 40 d.P.R. n. 600 del 1973, 14 d.lgs. n. 546 del 1992, 101 cod. proc. civ. e 111 Cost. con conseguente nullità del giudizio e della sentenza. La ricorrente deduce infatti che, trattandosi di accertamento nei confronti di socio di società di persone, erano stati emessi due avvisi, uno, quello relativo alla società, impugnato davanti
alla CTP di Cosenza, e l’altro, il proprio, impugnato davanti alla CTP di Catanzaro; i due giudizi non erano stati riuniti in appello; ricorrendo una ipotesi di litisconsorzio necessario tra la società e i soci, assume quindi la nullità dell’intero giudizi o.
1.1. Occorre premettere che la sentenza n. 117/03/2016 del 11/02/2016 della CTR della Calabria, richiamata dalla ricorrente, ed avente ad oggetto l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE e degli altri soci NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME al cui giudizio di appello l’odierna ricorrente aveva chiesto riunirsi il proprio, è stata oggetto di ricorso per cassazione, concluso con definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 conv. dalla legge n. 136 del 2019 e conseguente decreto di estinzione n. 3661/2022 depositato in data 7/02/2022.
Ne consegue in primo luogo che non è possibile la riunione dei due giudizi.
Da tale circostanza segue anche l’infondatezza del motivo , in quanto, premesso che la definizione agevolata della società non si estende ai soci (Cass. n. 15076/2020), l’adesione alla definizione agevolata da parte della società e degli altri soci esclude la necessità di integrare il contraddittorio nei loro confronti (Cass. n. 2827/2010).
Sia la RAGIONE_SOCIALE che gli altri soci, infatti, avendo definito con il condono la propria posizione tributaria per l’anno in questione, non hanno alcun interesse processualmente rilevante a partecipare al giudizio relativo all’accertamento del reddito da partecipazione dell’altra socia. Invero, l’esigenza di unitarietà dell’accertamento – che identifica la ratio del litisconsorzio necessario anche nella peculiare ottica rilevante in materia (Cass. S.U. n. 14815/2008), ove la inscindibilità è determinata dall’oggetto del ricorso nello specifico nesso tra atto impositivo e contestazione del contribuente (Cass. S.U. n. 1052/2007) – viene meno
con l’intervenuta definizione da parte della società (Cass. n. 637/2024).
Col secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione della legge sulle notifiche, con inesistenza degli avvisi di accertamento (artt. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, 137 e ss. cod. proc. civ.), consistita nel fatto che la CTR ha ritenuto che la mancata redazione della relata di notifica per posta costituisce una irregolarità e non una ipotesi di inesistenza.
2.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
La doglianza, in primo luogo, appare generica in assenza di alcuna indicazione della fattispecie concreta, non avendo la parte formulato alcuna descrizione delle modalità con cui è stata effettuata la notificazione dell’avviso impugnato.
E’ noto che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., -quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021- non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, onere che può ritenersi insussistente laddove nel ricorso sia però puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U. n. 8950/2022).
Il principio di specificità è quindi compatibile con il principio di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga,
alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito previsto dall’art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., che il documento o l’atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (Cass. n. 12259/2022).
Nessuno di tali adempimenti è stato compiuto validamente dal contribuente.
Occorre appena precisare che in caso di impugnazione, da parte del contribuente, di un atto per l’invalidità della notificazione, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell’avviso o della cartella non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l’impugnabilità davanti al giudice tributario (Cass. n. 35014/2022).
Nel riportare, trascrivendola alle pagine 7 e 8, la doglianza proposta in riferimento alla notifica dell’avviso di accertamento impugnato, in realtà la ricorrente fa riferimento alla notifica degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società e degli altri soci; ciò emerge in maniera univoca dal riferimento ad una pluralità di atti impugnati e alle «relate di cui è corredato ogni singolo avviso di accertamento (cfr. allegati nn. 2, 3, 4, 5 e 6)» nonché dalla lettura del ricorso in appello da essa stessa prodotto e la cui pagina 6 è richiamata, emergendo che la doglianza relativa alla «inesistenza della notifica degli atti impugnati per mancata sottoscrizione delle relative relate di notifica» costituiva invero parte della trascrizione del diverso ricorso della società e degli altri soci, di cui s’è detto in precedenza.
In diritto, peraltro, ove si tratti di notifica svolta per il tramite del servizio postale, questa Corte ha già evidenziato che la fase essenziale del procedimento è costituita dall’attività dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico, sicché, qualora all’atto sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall’art. 3 della legge 20/11/1982, n. 890, non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità (Cass. n. 14245/2015; Cass. n. 19526/2016; Cass. n. 952/2019).
Col terzo motivo si deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di legge processuale per omessa pronuncia (art. 112 cod. proc. civ.), con nullità del processo e della sentenza, non avendo la CTR esaminato e deciso le questioni proposte già con l’atto introduttivo mediante richiamo al gravame proposto dalla società, ritenendosi sufficiente a tal fine anche un generico richiamo.
3.1. Il motivo non è fondato.
Le doglianze di merito relative all’accertamento societario proposte in grado di appello sono state espressamente decise dalla CTR con valutazione di loro inammissibilità in quanto non validamente proposte in primo grado, per cui appare evidente l’insussis tenza della lamentata omessa pronuncia.
4. Il ricorso va quindi respinto.
Alla soccombenza non segue condanna al pagamento delle spese di lite in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva dell’intimata Agenzia delle Entrate.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma in data 13 novembre 2024.