Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18655 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18655 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2051/2023 R.G. proposto da:
COGNOME E COGNOME, rappresentati e difesi dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bianzone (SO), INDIRIZZO EMAIL
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege .
–
intimata
–
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2396/2022, depositata in data 7 giugno 2022.
nonché
sul ricorso iscritto al n. 20116/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege .
Accertamento società di persone. Soci e amministratori di fatto
contro
COGNOME, rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bianzone (SO), INDIRIZZO
EMAIL
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 194/2022, depositata in data 26 gennaio 2022.
nonché
sul ricorso iscritto al n. 22070/2022 R.G. proposto da: COGNOME, rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bianzone (SO), INDIRIZZO EMAIL
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege . avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 347/2022, depositata in data 8 febbraio 2022. Udita la relazione delle cause svolta nella camera di consiglio del 20
maggio 2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che:
Nel ricorso n. 2051/2023 R.G. si rappresentava che l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME quali amministratori e soci di fatto, nella misura del 50% della società RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO avente ad oggetto IRAP ed IVA per l’anno di imposta 2013. L’atto scaturiva da una attività di indagine
della G. d F., tenenza di Tirano, svolta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per il periodo di imposta 2013 -2019.
I contribuenti proponevano ricorso innanzi la C.t.p. di Sondrio avverso l’atto impositivo contestando la propria qualità di amministratore di fatto, asserendosi estranei alla gestione societaria; l’ente erariale si costituiva instando per il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 2/2021 la C.t.p. rigettava il ricorso ritenendo legittimo l’avviso di accertamento.
Contro tale sentenza proponevano appello i contribuenti dinanzi alla C.t.r. della Lombardia; l’Ufficio si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello.
Con sentenza n. 2396/2022, depositata in data 7 giugno 2022, la C.t.r. adita rigettava l’appello.
Avverso questa sentenza, NOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, successivamente illustrato da deposito di memoria. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
Nel ricorso n. 20116/2022 R.G. si rappresentava che l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di NOME COGNOME quale amministratore e socio di fatto, nella misura del 50% della società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE, l’avviso di accertamento n. T9Y010200621, per l’anno di imposta 2013, con cui l’Ufficio accertava un maggior reddito di partecipazione pari ad euro 256.299,00.
Il contribuente proponeva ricorso avverso l’atto impositivo innanzi la C.t.p. di Sondrio che, con sentenza n. 1/2/2021, rigettava il ricorso ritenendo che dalle indagini della G.di F. era chiaramente emerso che NOME COGNOME ed il figlio NOME fossero titolari di tutti i poteri tipici dell’amministratore della società.
Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi alla C.t.r. della Lombardia; l’Ufficio si costituiva chiedendo il rigetto
dell’appello. Con sentenza n. 194/2022, depositata in data 26 gennaio 2022, la C.t.r. adita accoglieva l’appello.
Avverso questa sentenza, l’ Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Il contribuente ha resistito con controricorso.
Nel ricorso n. 22070/2022 R.G . si rappresentava che l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di NOME COGNOME quale amministratore e socio di fatto, nella misura del 50% della società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, per l’anno di imposta 2013, con cui l’Ufficio aveva sottoposto a tassazione redditi di partecipazioni per € 256.299,00, in considerazione della partecipazione del contribuente alla società a carico della quale era stato accertato un maggior reddito di impresa pari ad € 512.598,47 oggetto di altro avviso di accertamento.
Il contribuente proponeva ricorso innanzi la C.t.p. di Sondrio che, con sentenza n. 3/2021 rigettava il ricorso ritenendo che dalle indagini della G.di F. era chiaramente emerso che NOME COGNOME fosse titolare di tutti i poteri tipici dell’amministratore della società.
Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi alla C.t.r. della Lombardia che, con sentenza n. 347/2022, depositata in data 8 febbraio 2022, rigettava l’appello.
Avverso questa sentenza, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.
Le cause sono state trattate nella camera di consiglio del 20 maggio 2025 per il quale i contribuenti hanno depositato memoria.
Considerato che:
Nel ricorso n. 2051/2023 R.G.:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.P.r. 22 dicembre 1986, n. 917 e art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3, cod. proc. civ.», i contribuenti lamentano l’error in iudicando per la nullità dei giudizi di primo e secondo grado e, conseguentemente, della sentenza impugnata per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società RAGIONE_SOCIALE
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 118 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», i contribuenti lamentano l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso l’esposizione delle ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione. La motivazione della sentenza tributaria ne costituisce la ratio decidendi ed è la rappresentazione e la documentazione dell’iter logico argomentativo seguito dal giudice per giungere alla decisione. Lamentano che la C.t.r. ricalca pedissequamente le argomentazioni difensive svolte dall’Ufficio nelle proprie controdeduzioni e le fa proprie in maniera del tutto acritica, senza elaborare e sviluppare alcun proprio iter motivazionale basato su di un corretto ed argomentato logico-giuridico.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», i contribuenti lamentano l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che l’Ufficio avesse assolto l’onere probatorio in relazione ai fatti costitutivi della propria pretesa e, in particolare, che il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, sul quale si fonda l’avviso di accertamento impugnato, offrisse un quadro indiziario contenente elementi caratterizzati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza idonei a provare una situazione di amministrazione di fatto della società, che nel caso di specie non erano affatto presenti.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 2639 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», i contribuenti lamentano l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che il ricorrente sia stato amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE, condizione ravvisabile solo in capo a chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o la funzione. La mentano che le circostanze di fatto addotte dall’Ufficio a sostegno di tale tesi non configurano una situazione di amministrazione di fatto della società da parte dei RAGIONE_SOCIALE, che non hanno svolto in modo continuativo i poteri propri degli amministratori.
Nel ricorso n. 20116/2022 R.G.:
2.1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.», l’Ufficio lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha tralasciato alcuni fatti storici, discussi tra le parti ed importanti, di cui era a conoscenza in quanto menzionati nella parte dedicata allo svolgimento del processo, fatti questi che, se opportunamente esaminati, avrebbero potuto determinare un esito diverso dalla controversia.
Nel ricorso n. 22070/2022 R.G:
3.1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 118 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso l’esposizione delle ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione. Lamenta che la motivazione della sentenza tributaria ne costituisce la ratio decidendi ed è la rappresentazione e la
documentazione dell’iter logico argomentativo seguito dal giudice per giungere alla decisione e la C.t.r. si limita a ricalcare pedissequamente le argomentazioni difensive svolte dall’Ufficio nelle proprie controdeduzioni e le fa proprie in maniera del tutto acritica, senza elaborare e sviluppare alcun proprio iter motivazionale basato su di un corretto ed argomentato logicogiuridico.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che l’Ufficio abbia assolto l’onere probatorio in relazione ai fatti costitutivi della propria pretesa e, in particolare, che il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, sul quale si fonda l’avviso di accertamento impugnato, offra un quadro indiziario contenente elementi caratterizzati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, idonei a provare una situazione di amministrazione di fatto della società, che nel caso di specie non sono affatto presenti. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 2639 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che il ricorrente sia stato amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE, condizione ravvisabile solo in capo a chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o la funzione. Lamenta che le circostanze di fatto addotte dall’Ufficio a sostegno di tale tesi non configurano una situazione di amministrazione di fatto della società da parte del RAGIONE_SOCIALE, che non ha svolto in modo continuativo i poteri propri dell’amministratore.
Preliminarmente, va disposta la riunione al presente giudizio di quelli recanti i n.ri 20116/2022 R.G. e 22070/2022 R.G. sussistendone ragioni di connessione oggettiva e soggettiva atteso che sono gli stessi contribuenti e medesima è la causa, ossia la asserita amministrazione di fatto della RAGIONE_SOCIALE e la pretesa impositiva a carico di detta società di persone con le conseguenziali pretese impositive, ai fini irpef, per la medesima annualità di imposta (2013) a carico dei Fascendini, quali soci di fatto.
Va accolto il primo motivo di ricorso del presente giudizio.
5.1. Invero, questa Corte ha avuto modo di evidenziare che: «In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi» (Cass. n. 36325/2022, Cass. n. 32998/2021, Cass. n. 23762/2013 e Cass. n. 14815/2008).
5.2. Va poi considerato che l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dei relativi soci. Tuttavia, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto all’accertamento di IVA e di altre imposte, IRAP e IRPEF, fondato su elementi in parte comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente
l’imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del ” simultaneus processus “, attesa l’inscindibilità delle due situazioni e l’esigenza, alla luce dell’art. 111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti (Cass. n. 6303/2018 e Cass. n. 21340/2015).
5.3. Orbene, non può che rilevarsi la nullità dell’intero giudizio qui in discussione per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 101 cod. proc. civ., 111, secondo comma, Cost. e 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non essendo stati evocati in giudizio (sia in primo che in secondo grado) i restanti soci della società di persone di cui è stato accertato il maggior reddito di impresa (RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE).
Tutti i restanti motivi devono ritenersi assorbiti.
In conclusione, va dichiarata la nullità dei giudizi che travolge le sentenze di primo e secondo grado, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Sondrio affinché proceda, a contraddittorio integro, a nuovo e motivato esame nonché provveda in ordine alla liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara la nullità dei relativi giudizi e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Sondrio cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 20 maggio 2025.