Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27628 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27628 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23837/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE NECESSARIO
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA -MILANO n. 940/2017, depositata in data 8/3/2017;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 13 settembre 2024;
Rilevato che:
Con ricorso innanzi alla C.T.P. di Milano, il contribuente (NOME COGNOME) impugnò l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO in relazione all’anno d’imposta 2003, con cui l’amministrazione finanziaria , all’esito dell’accertamento condotto nei confronti della società di fatto RAGIONE_SOCIALE società di fatto (avviso n. NUMERO_DOCUMENTO), aveva imputato ex art. 5 Tuir il maggior reddito da partecipazione degli utili societari, recuperando a tassazione la relativa imposta oltre interessi e sanzioni.
Il contribuente ripropose le censure proposte, unitamente agli altri soci (COGNOME NOME e COGNOME NOME), contro l’accertamento a carico della società.
Si costituì l’RAGIONE_SOCIALE , ribadendo la legittimità della pretesa fiscale e rilevando che l’avviso di accertamento presupposto (quello nei confronti della società di fatto) era stato confermato in primo grado dal giudice tributario.
La RAGIONE_SOCIALE accolse il ricorso del contribuente ritenendo che fosse passata in giudicato, per omessa impugnazione, la decisione che, in secondo grado, aveva annullato l’avviso di accertamento a carico della società. La RAGIONE_SOCIALE confermò la sentenza di primo grado, ritenendo che l’annullamento dell’avviso di accertamento nei confronti della società , a prescindere dalla definitività della relativa sentenza, avesse comunque determinato la caducazione dell’avviso di accertamento notificato all’odierno contribuente.
Avverso la sentenza d’appello, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
Resiste con controricorso il contribuente, che ha depositato memoria difensiva con la quale ha rappresentato lo stato degli altri giudizi relativi alla società di fatto.
Considerato che:
1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deduce che la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Ufficio ritenendo che l’annullamento dell’accertamento a carico della società di fatto fosse preclusivo rispetto all’accertamento ex art. 5 Tuir nei confronti del socio.
L’RAGIONE_SOCIALE rappresenta di avere impugnato tempestivamente la sentenza che aveva annullato l’avviso di accertamento a carico della società, con la conseguenza che, non essendo divenuto definitivo l’accertamento a carico della società, l’avviso di accertamento a carico del socio di fatto non avrebbe potuto essere annullato per il solo fatto che l’accertamento a carico della società era stato annullato con sentenza non definitiva.
1.1. Il motivo è fondato.
Con ordinanza n. 10715 del 2022, questa Corte ha cassato con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado della Lombardia la sentenza d’appello pronunciata tra NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, sul presupposto che non fosse stato integrato, a partire dal primo grado di giudizio, il contraddittorio anche nei confronti della società di fatto tra essi costituita.
Orbene, dal momento che nella presente controversia è stato impugnato, in primo grado, l’avviso di accertamento emesso nei confronti di un socio (NOME COGNOME) della citata società di fatto, in base alla giurisprudenza di questa Corte, sussiste il litisconsorzio necessario tra società e socio (cfr., ex multis , Sez. 5, Ordinanza n. 24025 del 03/10/2018, Rv. 651397 – 01), con la conseguenza che il presente giudizio dovrà regredire a partire dal primo grado, affinché l’emananda sentenza sia pronunciata nei confronti della società di fatto, costituita tra NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (società nei cui confronti la sentenza è stata già cassata da questa Corte), e dei singoli soci singolarmente (tra cui NOME COGNOME, controricorrente nel presente giudizio di legittimità).
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla C.G.T. di primo grado di Milano, in diversa composizione.
Né può avere rilievo che in sede di rinvio, in relazione ad altri contenziosi riguardanti la società, il giudice di primo grado abbia già pronunciato sentenza poi appellata dall’ufficio, in quanto la regola del litisconsorzio necessario è inderogabile, sicché tutte le impugnazioni aventi ad oggetto avvisi di accertamento notificati ad un socio di una supposta società di fatto debbono essere trattate e decise nello stesso processo con un’unica sentenza.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla C.G.T. di primo grado di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 settembre