Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34604 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34604 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRPER-IRAP-IVA 2012.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21935/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’ Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE con sede in Rende, in persona del legale rappresentante pro-tepore; COGNOME, rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale allegata al controricorso,
-controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria n. 902/02/2023, depositata il 23 marzo 2023;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal consigliere dott. NOME COGNOME
– Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Cosenza, in data 3 gennaio 2018, notificava alla società RAGIONE_SOCIALE avviso di accertamento n. TD30203756/2017, con il quale rideterminava il reddito d’impresa per l’anno 2012, aumentandolo da € 56.907,00 ad € 141.758,00, da imputare per trasparenza ai fini IREPF ai soci, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi).
In particolare, l’Ufficio provvedeva a recuperare a tassazione costi non documentati per € 84.851,00, derivanti dalla differenza delle voci di costo di cui ai righi da RG12 a RG21, al netto dei costi attribuiti pari ad € 46.066,00, per violazione dell’art. 109 del d.P.R. n. 917/1986, recuperando altresì I.V.A. per € 24.416,00.
Con ulteriore avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/2017 il maggior reddito societario veniva imputato, per trasparenza e pro-quota, al socio COGNOME Giovanni.
2. La società ed il socio COGNOME NOME proponevano distinti ricorsi avverso gli avvisi di accertamento suddetti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza la quale, previa riunione dei ricorsi suddetti, con sentenza n. 6301/01/2021, depositata il 1° dicembre 2021, li accoglieva, annullando gli avvisi di accertamento e condannando l’Ufficio alla rifusione delle spese di giudizio.
Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate , la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (nuova denominazione della Commissione Tributaria Regionale) della Calabria, con sentenza n. 902/02/2023, pronunciata l’8 novembre 2022 e depositata in segreteria il 23 marzo 2023, rigettava l’appello, condannando lente impositore al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorso notificato il 23 ottobre 2023).
Resistono con controricorso la RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE e COGNOME Giovanni.
Con decreto del 12 giugno 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 1° ottobre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 c.p.c.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione dell’art. 102 c.p.c. e dell’art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, l’Ufficio che, nel caso di specie, trattandosi di società di persone, non era stato rispettato il litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, in quanto il giudizio instaurato dall’altro socio COGNOME NOME NOME (pure destinatario di avviso di accertament o ‘per trasparenza’) non era stato riunito a quelli instaurati dalla società e dal socio COGNOME NOME, nonostante specifica richiesta dell’Agenzia.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 109, commi 1 e 5, del d.P.R. n. 917/1986, e dell’art. 21, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3, cod. proc. civ.
Rileva, in particolare, la ricorrente che, nel caso di specie, non era stata fornita la prova dell’inerenza dei costi dedotti dalla società, il cui relativo onere spettava a quest’ultima.
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. Il primo motivo è fondato.
Ed invero, in tema di società di persone, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 917/1986 e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguardi inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone dunque che tutti questi soggetti siano parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, salvo che i soci prospettino questioni personali come la
qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito tra i soci (Cass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815; Cass. 11 giugno 2018, n. 15116; Cass. 14 aprile 2022, n. 12180; Cass. 29 novembre 2023, n. 33319; Cass. 9 febbraio 2023, n. 4094).
Nel caso di specie, non è controversa l’unitarietà dell’accertamento, che ha coinvolto la società ed i soci; conseguentemente, il giudizio avrebbe quindi dovuto svolgersi anche nei confronti del socio COGNOME NOME Fabrizio (nei cui confronti pende, invece, autonomamente).
In conclusione, quindi, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice di primo grado (Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza), ex art. 383, comma 3, c.p.c., che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.
2.2. Il secondo motivo è da considerare assorbito.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, e dichiara assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, dichiara la nullità del giudizio e rinvia per nuovo giudizio alla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 1° ottobre 2024.