Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9123 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9123 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 510/2016 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in INDIRIZZO, INDIRIZZO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4696/01/2015, depositata il 18.05.2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Oggetto:
Tributi
La CTP di Napoli rigettava il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso l ‘avviso di accertamento per imposte dirette e IVA, relativo all’anno 200 8, notificatogli in qualità di socio e amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dal contribuente, rilevando che:
-era infondata l’eccezione di nullità della notificazione dell’avviso di accertamento, in quanto l’atto era stato notificato a mani proprie del contribuente ed era stato notificato anche al liquidatore della società; la tempestiva proposizione del ricorso aveva comunque sanato eventuali irregolarità, avendo l’atto raggiunto il suo scopo;
la questione relativa alla necessità di integrare il contraddittorio era infondata, in quanto ‘ l’accertamento dell’evasione di imposta a carico di una cooperativa o di una società di persone non determina, in caso di impugnazione, la necessità del ‘simultaneus processus’ nei confronti dei soci di fatto e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e degli stessi soci ‘ ; l’appellante, del resto, non aveva contestato la percentuale di ripartizione del reddito e degli utili, eccependo ‘ in via astratta ‘ la carenza di legittimazione, per cui ‘nessuna utilità trarrebbe dall’integrazione del contraddittorio’ ;
nel merito, i rilievi contenuti nel PVC, posti alla base dell’avviso di accertamento, erano sufficienti a confermare la pretesa impositiva, essendo emerso che la cooperativa non operava con finalità mutualistiche, ma perseguiva lo scopo di evadere le imposte e violare
le norme in materia di lavoro, in quanto forniva in modo fraudolento la manodopera alle imprese richiedenti;
-nel corso della verifica erano state riscontrate numerose irregolarità, omissioni dichiarative e mancato versamento dell’IVA;
la cooperativa non era gestita dagli amministratori che formalmente ricoprivano detta carica, ma da alcuni soci -tra cui il COGNOME – che erano gli amministratori di fatto, sicchè la RAGIONE_SOCIALE costituiva una società – schermo che celava una società di fatto, dedita allo sfruttamento della manodopera;
il COGNOME si occupava di gestione commerciale e organizzativa (come si evinceva dai numerosi riscontri documentali e dalle dichiarazioni di terzi, acquisiti nel corso della verifica), sicchè il reddito accertato nei confronti della società di fatto che gestiva l’organizzazione illecita, avvalendosi nei rapporti con i terzi della cooperativa, andava imputato al predetto e agli altri soci per trasparenza ai sensi dell’art. 5 TUIR;
le sentenze di merito che avevano escluso il ruolo di amministratore di fatto del COGNOME, prodotte dalla difesa di quest’ultimo, riguardavano altre società e comunque erano carenti sotto il profilo motivazionale;
COGNOME NOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;
l ‘RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso;
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione de ll’art. 112 cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata in ordine alla eccepita carenza di legittimazione del COGNOME;
con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art.
360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR disposto l’integrazione del contraddittorio con gli altri soci, litisconsorti necessari, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME; – con il terzo motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 145 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato l’inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento impugnato, non essendo stato notificato presso la sede della VE.CO., ma presso il domicilio del ricorrente che era soggetto estraneo alla predetta società, non essendo né socio né legale rappresentante della stessa;
con il quarto motivo, deduce l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che dall’avviso di accertamento risultava che l’amministratore effettivo della VE.CO. era all’epoca dei fatti COGNOME NOME che si occupava della gestione finanziaria della società, mentre non venivano indicati elementi sostanziali per dimostrare la qualifica di amministratore di fatto del COGNOME;
con il quinto motivo, deduce la violazione degli artt. 2, 5, comma 1, primo periodo, e 11, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non emergendo dal PVC elementi incontrovertibili da cui si potesse desumere che il COGNOME fosse il reale amministratore della società o uno dei soggetti a cui imputare il compimento dei fatti e le omissioni rilevate in capo alla società;
poiché il profilo dell’integrità del contraddittorio è pregiudiziale e suscettibile di rilievo d’ufficio, oltre che di carattere assorbente , va dapprima esaminato il secondo motivo che è fondato;
la controversia, infatti, involge la configurabilità, o meno, di una società di fatto tra l’odierno ricorrente e gli altri soci, sicché i due
gradi del giudizio di merito avrebbero dovuto svolgersi con la partecipazione necessaria di tutti i soci, invece assenti;
costituisce, infatti, principio consolidato di questa Corte quello per cui « nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti » ( ex multis Cass. n. 23261 del 27/09/2018; Cass. n. 24025 del 03/10/2018; Cass. n. 14387 del 25/06/2014);
ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. 28/02/2018, n. 4580; Cass. 22/01/2018, n. 1472);
il litisconsorzio necessario sussiste anche quando, come nel caso in esame, la controversia verte (anche) sulla configurabilità o meno di una società di fatto, venendo in rilievo non solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, ma anche in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. 25/06/2014, n. 14387);
– in conclusione, in accoglimento del secondo motivo, assorbiti gli altri, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito, con cassazione dell’impugnata sentenza e di quella di primo grado; la causa va rinviata, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992 nei confronti dei litisconsorti pretermessi, procedere a nuovo esame dell’impugnazione originaria e provvedere anche alla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità dei giudizi di merito per omessa integrazione del contraddittorio, cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli in diversa composizione.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 4 ottobre 2023