Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18197 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 18197  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 9262/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE ,  nella  persona  del  Direttore pro  tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
NOME NOME
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4773/14/2022, depositata il 2.11.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
 La  CTP di  Roma accoglieva il ricorso proposto da COGNOME NOME, avverso un avviso di accertamento in materia di IRAP, IVA ed altro, per l’anno di imposta 2013 ;
Oggetto: Tributi –
Litisconsorzio necessario
 con  la  sentenza  indicata  in  epigrafe,  la  Commissione  tributaria regionale  del  Lazio  rigettava l’appello  proposto da ll’RAGIONE_SOCIALE, rilevando, per quanto ancora qui interessa, che:
-con l’avviso di accertamento impugnato l’Ufficio aveva contestato al COGNOME  la  qualifica  di  socio  di  fatto  e  coobbligato  della  società cooperativa  RAGIONE_SOCIALE  con  sede  a  Roma  in  ordine  alle  imposte, sanzioni ed interessi;
 correttamente  il  primo  giudice  aveva  accolto  il  ricorso,  in  quanto l’atto  impugnato  era  viziato  da  incompetenza  territoriale  dell’Ufficio che lo aveva emesso ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 600 del 1973;
-nel caso in esame , competente ad emettere l’avviso di accertamento nei confronti del NOME era l’Ufficio di Milano dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate, in quanto il predetto aveva nell’anno 2013 la  propria  residente  in  Dresano  (provincia  di  Milano),  dovendosi ritenere  che  l’espressione  ‘soggetto  obbligato  alla  dichiarazione’, contenuta  nell’art.  31  cit.  riguardi  il  contribuente  e  non  il  soggetto tenuto a presentare la dichiarazione in suo nome;
-l’RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo;
il contribuente rimaneva intimato;
il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha depositato le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO CHE
 Preliminarmente,  va  disattesa  l’istanza  di  riunione  avanzata  dalla ricorrente, in quanto non ne sussistono i presupposti.
c on l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e/o falsa applicazione  degli  artt.  31  e  58  del  d.P.R.  n.  600  del  1973,  in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per avere la CTR confuso  tra  l’Ufficio  impositore  competente  sull’accertamento  del
reddito della società (DPII Roma) e l’Ufficio impositore competente in relazione ai redditi da partecipazione dei soci ex art. 5 TUIR (DP Milano), posto che l’avviso di accertamento impugnato era diretto ad accertare la posizione della società cooperativa RAGIONE_SOCIALE, il cui domicilio fiscale, per l’anno d’imposta 201 3 era a Roma, e non la posizione personale del COGNOME al quale detto atto impositivo era stato notificato nella sua qualità di socio -amministratore di fatto della cooperativa e autore RAGIONE_SOCIALE violazioni contestate; precisa che l’Ufficio, avendo riqualificato la società cooperativa in società di fatto, aveva legittimamente accertato in capo alla RAGIONE_SOCIALE, ” equiparata alle società di persone e, nel caso specifico ad una società in nome collettivo ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR ‘, un maggior reddito, che era stato imputato per trasparenza ai soci, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette ex art. 5 del TUIR;
sempre in via preliminare rileva il Collegio la violazione RAGIONE_SOCIALE norme sul contraddittorio, in quanto il giudizio, che riguarda anche l’IRAP , si è svolto senza la necessaria partecipazione della società di fatto e di tutti i soci;
dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso per cassazione (p. 3), infatti, si evince che la controversia involge anche la configurabilità, o meno, di una società di fatto tra l’odierno ricorrente e altri soggetti;
ne deriva, pertanto, che i due gradi del giudizio di merito avrebbero dovuto svolgersi con la partecipazione necessaria di tutti i soci, invece assenti;
 costituisce,  infatti,  principio  consolidato  di  questa  Corte  quello  per cui « nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario  di  tutti  i  soggetti  coinvolti,  che  sussiste,  oltre  che  nelle ipotesi  espressamente  previste  dalla  legge,  nei  casi  in  cui,  per  la
particolare  natura  o  configurazione  del  rapporto  giuridico  dedotto  in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa  nei confronti di tutti »  ( ex  multis Cass.  n.  23261  del 27/09/2018;  Cass.  n.  24025  del  03/10/2018;  Cass.  n.  14387  del 25/06/2014);
 ne  consegue  che  il  ricorso  proposto  anche  da  uno  soltanto  dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed il giudizio celebrato senza  la  partecipazione  di  tutti  i  litisconsorti  necessari  è  affetto  da nullità  assoluta,  rilevabile  in  ogni  stato  e  grado  del  procedimento, anche  di  ufficio  (Cass.  28/02/2018,  n.  4580;  Cass.  22/01/2018,  n. 1472);
il litisconsorzio necessario sussiste anche quando, come nel caso in esame, la controversia verte (anche) sulla configurabilità o meno di una società di fatto, venendo in rilievo non solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, ma anche in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. 25/06/2014, n. 14387);
da quanto detto consegue che tutti i suoi soci devono essere parte RAGIONE_SOCIALE  stesso  procedimento  e  la  controversia  non  può  essere  decisa limitatamene ad alcuno soltanto di essi, essendo del tutto irrilevante che  uno  dei  soci  non  abbia  impugnato  l’avviso  di  accertamento emesso nei loro confronti o, addirittura,  che  nessun  atto  impositivo sia  stato  emesso  nei  confronti  di  uno  di  essi  ( ex  multis ,  Cass.  n. 32412 dell’11/12/2019 e Cass. n. 22251 del 6/08/2024, in motivazione);
-anche con riferimento all’IRAP, invero, questa Corte ha affermato che, trattandosi di imposta assimilabile all’ILOR – in forza dei suo carattere reale, della sua non deducibilità dalle imposte sui redditi e della sua proporzionalità (cfr. art. 17, comma 1, e art. 44 del decreto legislativo n. 446 del 1997 -ed essendo essa imputata per trasparenza ai soci, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, al pari RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, il litisconsorzio necessario del soci sussiste anche nel giudizio di accertamento della relativa imposta dovuta dalla società (Cass., Sez. U., 20 giugno 2012, n. 10145; Cass., Sez. U., 29 maggio 2017, n. 13452; Cass., 24 luglio 2018, n. 19599);
-in conclusione, quindi, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, deve disporsi d’ufficio l’annullamento dei giudizi di merito, svoltisi a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al giudice di primo grado (Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma), ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ., che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità;
il motivo di ricorso resta assorbito;
-trattandosi  di  controversia  decisa  su  rilievo  d’ufficio,  le  spese dell’intero giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
La  Corte,  pronunciando  sul  ricorso,  dichiara  la  nullità  dei  giudizi  di merito,  cassa  la  sentenza  impugnata  e  rinvia  alla  Corte  di  giustizia tributaria  di  primo  grado  di  Roma,  in  diversa  composizione,  per  la