Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6067 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6067 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24719/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
IULIANO DOMENICO
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL MOLISE n. 126/02/21 depositata il 22/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 126/02/21 del 22/02/2021, la Commissione tributaria regionale del Molise (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito AE) avverso la sentenza n. 37/01/17 della Commissione tributaria provinciale di Isernia (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, nonché dai soci COGNOME NOME, NOME NOME e COGNOME NOME avverso quattro
avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2011, l’uno per IRAP e IVA nei confronti della società e gli altri per IRPEF nei confronti di ciascuno dei soci, con imputazione dei maggiori redditi per trasparenza.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese di NOME, l’atto impositivo nei confronti della società contribuente era stato emesso, per quanto ancora interessa in questa sede, in ragione della esistenza di acquisti e vendite non contabilizzati e di acquisti di carburanti in violazione dell’art. 4, comma 1, del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 444.
Avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
NOME COGNOME non si costituiva in giudizio, restando, pertanto, intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che i giudizi di merito si sono svolti nei confronti di RAGIONE_SOCIALE nonché nei confronti dei soci di quest’ultima, NOME, NOME e NOME . Il presente giudizio, invece, è stata proposto unicamente nei confronti di NOME COGNOME in ragione della estinzione della società (cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 15/03/2021) e della definizione agevolata, ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, da parte dei soci NOME e NOME, RAGIONE_SOCIALE rispettive posizioni personali, concernenti gli avvisi di accertamento IRPEF loro notificati.
1.1. Sempre in via pregiudiziale, va evidenziato che la CTR ha ritenuto di dovere pronunciare unicamente con riferimento all’avviso di accertamento notificato a RAGIONE_SOCIALE (all’epoca dei fatti contestati e fino al 29/10/2012 RAGIONE_SOCIALE), a suo dire unico accertamento oggetto del giudizio anche davanti alla CTP.
1.2. Orbene, indipendentemente dalla circostanza che l’oggetto del giudizio debba ritenersi limitato all’avviso di accertamento nei confronti della società ovvero anche a quelli riguardanti i soci (questione, peraltro, oggetto del secondo motivo di ricorso), non è dubbio che il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere proposto nei confronti di tutti i soci, in quanto successori a titolo universale della società estinta (cfr. Cass. S.U. n. 6070 del 12/03/2013).
1.3. Invero, la circostanza, peraltro solo allegata, che i soci NOME e NOME abbiano definito gli avvisi di accertamento personali non esclude la loro legittimazione a contraddire nei confronti dell’avviso di accertamento notificato alla società.
1.4. Va, dunque, disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi.
Sotto diverso profilo, appare, altresì, necessaria, in ragione dei motivi proposti dalla ricorrente, l’acquisizione a cura della Cancelleria -del fascicolo d’ufficio.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando termine di giorni novanta per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME e NOME; dispone che, a cura della Cancelleria, venga acquisito il fascicolo d’ufficio.
Così deciso in Roma, il 17/01/2024.