Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28607 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28607 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/11/2024
AVVISO ACCERTAMENTO IRPEF IRAP
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14401/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona degli amministratori NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO presso il cui studio in Lido di OstiaINDIRIZZO, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ,
-resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, n. 7648/2016, depositata il 30 novembre 2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti d ell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Roma che, a propria volta, aveva accolto solo parzialmente il ricorso spiegato avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2007, l’Ufficio aveva rettificato il reddito di impresa.
L’avvocatura erariale ha depositato «atto di costituzione», dando atto di non aver proposto tempestivo controricorso, ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale .
Considerato che:
Con l’unico motivo la società ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , tre diverse censure.
1.1. Con la prima denuncia la violazione dell’art. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. 29 settembre 197 3, n. 600 e dell’art. 32 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Assume che l’Ufficio ha determinato il reddito in via induttiva, indipendentemente dalla regolarità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, contestando un comportamento antieconomico in ragione di costi superiori al normale ed argomenta sulla normalità dei costi sostenuti ed alla incomprensibilità della ricostruzione del reddito. Aggiunge che quest’ultimo è stato rideterminato dall’Ufficio secondo il «livello minimo di sussistenza» senza alcuna ricostruzione dei ricavi e senza che combaciassero i risultati RAGIONE_SOCIALE imposte indirette e di quelle dirette.
1.2. Con la seconda denuncia la violazione dell’art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Assume che anche per le imposte indirette l’Ufficio non era legittimato a procedere su base induttiva non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 54, commi 2 e 3, cit.
1.3. Con la terza censura denuncia la violazione dell’art. 10-bis legge 8 maggio.1998, n. 146.
Osserva che le rettifiche di cui all’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 ed all’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 non possono essere effettuate nei confronti dei «contribuenti congrui, anche per adeguamento agli studi di settore, qualora l’ammontare RAGIONE_SOCIALE attività non dichiarate, su base presuntiva, con un massimo di euro 50.000,00 sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati».
In via preliminare va rilevato di ufficio il difetto di litisconsorzio necessario tra tutti i soci della RAGIONE_SOCIALE
2.1. L’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone di cui all’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone che siano tutti parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; da ciò consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, salvo che i soci prospettino questioni personali come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito tra i soci (Cass., Sez. U, 04/06/2008, n. 14815; Cass. 11/6/2018, n. 15116).
2.2. Gli stessi principi operano anche con riferimento all’Irap dovuta da una società di persone, trattandosi di imposta da imputarsi per trasparenza ai soci, ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (Cass., Sez. U., 29/05/2017, n. 13452; Cass., Sez. U., 20/06/2012, n. 10145).
2.3. Nel caso di specie si è verificato che il giudizio si è svolto davanti ai giudici di merito senza la presenza processuale dei soci la cui partecipazione al giudizio era necessaria vertendosi in tema di accertamento a carico di società di persone.
In conclusione, deve dichiararsi la nullità della sentenza impugnata e dell’intero giudizio ; la controversia va, pertanto, rimessa al giudice del primo grado, Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della RAGIONE_SOCIALE. Le spese saranno regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la nullit à dell’intero giudizio e rimette le parti innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in