Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26638 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26638 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2024
Oggetto: Tributi
DIFETTO DI LITISCONSORZIO NECESSARIO ORIGINARIO
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 11935 del ruolo generale dell’anno 20 20, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, incorporante per fusione RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per atto notar COGNOME. AVV_NOTAIO stipulato in Reggio Calabria il 6.2.2016, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del l’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria n. 3110/07/2019, depositata in data 12 settembre 2019, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
1.RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , incorporante per fusione RAGIONE_SOCIALE per atto notar COGNOMEAVV_NOTAIO stipulato, in Reggio Calabria, il 6.2.2016, propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, aveva accolto l’appello proposto d a ll’RAGIONE_SOCIALE dell e RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , nei confronti di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 827/05/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria di accoglimento del ricorso della suddetta RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva contestato maggior reddito d’impresa , ai fini Irap e Iva, per l’anno 2006, sulla base dell’applicazione degli studi di settore.
In punto di diritto, la CTR ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento in questione in quanto le risultanze dello studio di settore non erano state oggetto di contestazione nella parte afferente al calcolo dei valori, era rimasto invariato
il livello dei costi d’impresa nonostante la perdita d i un asserito importante cliente avvenuta, stando alla deduzione della stessa contribuente, nell’anno precedente; la RAGIONE_SOCIALE non aveva fornito alcuna valida giustificazione del rilevato scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli derivanti dall’applicazione dello studio di settore.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 101 c.p.c. e 111, comma 2, Cost., 14 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR accolto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE senza disporre in violazione RAGIONE_SOCIALE norme sul contraddittorio originario necessario – la riunione del giudizio della RAGIONE_SOCIALE con i procedimenti dei soci (COGNOME NOME e COGNOME NOME) trattandosi dell’impugnativa di avviso con il quale era stato contestato un maggior reddito di impresa, ai fini Irap e Iva, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, indicando anche le quote percentuali di partecipazione societarie dei singoli soci ai fini dei rispettivi redditi di partecipazione.
2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546/92 sotto il profilo dell’ error in procedendo per motivazione apparente.
Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 del DPR n. 600/73, 54 del DPR n. 633/72 e 62 sexies del D.L. n. 331/93 per avere ritenuto legittimo l’avviso in presenza di circostanze giustificative idonee a non fare assurgere a rango di prova le presunzioni semplici di cui allo studio di settore.
Con il quarto motivo si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. per avere la CTR ritenuto legittimo integralmente l’avviso in questione (contenente sia una ripresa basata
sugli studi di settore che una contestazione di maggiori ricavi ai fini Iva) sebbene l’RAGIONE_SOCIALE , con l’atto di appello, avesse chiesto la conferma di tali ulteriori ricavi limitandosi ad affermare la correttezza del calcolo effettuato con lo studio di settore.
Il primo motivo è fondato nei termini di seguito indicati.
5.1. Secondo orientamento consolidato, a partire dall’arresto di Cass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815, «in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE associazioni di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comportano che il ricorso tributario proposto anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla RAGIONE_SOCIALE, riguarda inscindibilmente sia la RAGIONE_SOCIALE che tutti i soci -salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario» (nello stesso senso, ex plurimis , Cass., sez. 5, n. 40175 del 2021; n. 6873 del 2020).
5.2.Al riguardo, come già precisato da questa Corte, «l’Irap è imposta assimilabile all’Ilor, in quanto essa ha carattere reale, non è deducibile dalle imposte sui redditi ed è proporzionale, potendosi, altresì, trarre profili comuni alle due imposte dal d.lgs. n. 446 del 1997, art. 17, comma 1, e art. 44. Ne consegue che, essendo l’Irap imputata per trasparenza ai soci, ai sensi del d.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento dell’Irap dovuta dalla RAGIONE_SOCIALE» (Cass., sez. un., n. 10145 del 2012). E’ vero, inoltre, che, come statuito da questa Corte,
«l’accertamento di maggior imponibile Iva a carico di una RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del simultaneus processus nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2, e d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della RAGIONE_SOCIALE ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della RAGIONE_SOCIALE e dei soci» (Cass. n. 12236 del 2010); tuttavia, qualora l’RAGIONE_SOCIALE abbia contestualmente proceduto, con unico atto, ad accertamenti Irpef, Irap ed Iva a carico di una RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, fondati su elementi (anche in parte) comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile Iva, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici (come nella specie), non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus, attesa l’inscindibilità RAGIONE_SOCIALE due situazioni (in senso conforme, v. Cass. n. 16607 del 2015 e, sia pur con riferimento ad avviso di accertamento per Iva ed Ilor, Cass. n. 12236 del 2010; conf. n. 11240 del 2011; n. 21340 del 2015; n. 16731 del 2016; Cass. sez. 5, n. 40175 del 2021; Cass., sez. 5, n. 8380 del 2023; Cass. n. 14521 del 2024).
5.3. Siffatto principio è applicabile anche, nel caso di specie, trattandosi di rettifica nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (poi incorporata per fusione da RAGIONE_SOCIALE per atto notar AVV_NOTAIO stipulato, in Reggio Calabria, il 6.2.2016), di un maggior reddito, ai fini Irap e Iva, per l’anno 2006 .
5.4 . Ricorrendo l’ipotesi descritta, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile -anche d’ufficio -in ogni stato e grado del procedimento del 2013, n. 13073 e n. 23096 del 2012); -pertanto, ove in sede di legittimità venga rilevata una violazione RAGIONE_SOCIALE norme
sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal collegio di primo grado (che avrebbe dovuto disporre immediatamente l’integrazione del contraddittorio, ovvero riunire i processi in ipotesi instaurati dai litisconsorti necessari, ai sensi del D.Igs. n. 546 del 1992, art. 29), né dal collegio d’appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell’integrazione del contraddittorio con tutti i soci della RAGIONE_SOCIALE contribuente, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b), in modo da assicurare un processo unitario per tutti i soggetti interessati), deve disporsi, anche d’ufficio, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. un., n. 3678 del 2009; Cass. n. 12547 e n. 7212 del 2015, n. 18127 del 2013, n. 5063 del 2010, n. 138825 del 2007).
5.5. In tal senso, deve disporsi per la controversia in oggetto, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione; l’esigenza sostanziale del simultaneus processus non può invero ritenersi soddisfatta nel caso in esame, nemmeno nella prospettiva affermata da Cass. 18 febbraio 2010, n. 3830 secondo cui «nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (RAGIONE_SOCIALE e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e RAGIONE_SOCIALE difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni sia della RAGIONE_SOCIALE che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale RAGIONE_SOCIALE
decisioni adottate da tali giudici; in tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111, secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e RAGIONE_SOCIALE libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio» (Cass. 29 gennaio 2014, n. 2014; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22122; Cass. 9 luglio 2010, n. 16223; v. anche, Cass. 10 febbraio 2010, n. 2907; Cass. n. 12700-2018; Cass. n. 20606 del 2023).
5.6. I n particolare, nella specie, trattandosi, dell’impugnativa d i un avviso di accertamento emesso, per il 2006, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE – e non risultando dalla sentenza impugnata la circostanza dedotta in ricorso (pag. 3) della proposizione congiunta del ricorso introduttivo avverso l’atto impositivo in oggetto da parte della RAGIONE_SOCIALE e de i soci – il giudizio, in ossequio al principio di integrità del contraddittorio, avrebbe dovuto essere celebrato, in entrambi i gradi di merito, con la partecipazione anche dei soci.
6.Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbiti i restanti, va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado Reggio Calabria, per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, provvedendo il giudice del rinvio a disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 14 e a regolare le spese anche del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbiti i restanti, dichiara la nullità dei giudizi di merito, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla Corte di giustizia tributaria di
primo grado di Reggio Calabria, perché provveda, previa integrazione del contraddittorio, a nuovo giudizio e a regolamentare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 26 settembre 2024