Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 964 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 964 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 19632/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende -controricorrente-
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO -intimata-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 342/2016 depositata il 21/01/2016.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 04/10/2023 dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati NOME COGNOME per delega dell’avv. NOME COGNOME per la ricorrente e l’avvocato dello Stato NOME COGNOME per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
La contribuente è stata resa destinataria di un avviso di accertamento in relazione all’anno di imposta 2007, mediante il quale, sul presupposto di una rettifica del reddito d’impresa ai sensi dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, l’erario ha recuperato i maggiori importi dovuti a titolo di Imposte dirette e di IVA.
La CTP di Milano ha accolto l’impugnazione della contribuente, reputando che la mancata, tempestiva risposta di quest’ultima al questionario inviato dall’Ufficio fosse incolpevolmente riconducibile a questioni societarie interne, che avevano reso la documentazione richiesta non immediatamente attingibile.
La CTR della Lombardia ha accolto, per converso, l’appello erariale, valorizzando l’intervenuta preclusione processuale a depositare la documentazione richiesta invano dall’erario attraverso questionario non riscontrato.
La contribuente affida il proprio ricorso per cassazione a tre motivi, illustrati con memoria.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, rubricato sub II., si lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR trascurato il fatto controverso relativo al riassetto societario avvenuto nel gennaio 2012, che aveva implicato l’impossibilità di rispondere immediatamente al questionario dell’Amministrazione.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato III., si censura, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, co. 3, d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la società iniziato a produrre la documentazione richiesta in anticipo sulla notifica dell’avviso di accertamento, documentazione di cui l’Ufficio avrebbe dovuto tener conto.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato IV., si contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 39, co. 2, lett. d -bis , d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR trascurato di considerare che la contribuente non aveva tenuto un comportamento non collaborativo, iniziando a produrre quanto richiestole già in data 13 novembre 2012, come evidenziato nei processi verbali del 21 gennaio e del 19 febbraio 2013.
Il giudizio di legittimità è attualmente in essere unicamente fra la società di persone e l’erario, ancorché nei precedenti gradi di merito fossero stati evocati in giudizio anche i soci della RAGIONE_SOCIALE, ossia -come evincibile dalla sentenza d’appello della CTR NOME Roberto, NOME NOME e COGNOME NOME.
Dalla circostanza della presenza, anche mediante formale costituzione di questi ultimi nel giudizio di merito, discende, quale ineludibile corollario, che tali soggetti persone fisiche debbano essere considerate parti del procedimento anche nella presente fase. Il contraddittorio, che attualmente si palesa monco, va, pertanto, ricomposto nei confronti delle persone dei soci, non potendo la controversia essere decisa limitatamente all’ente e all’Agenzia e ricorrendo, piuttosto, un’ipotesi di litisconsorzio necessario.
La causa va, pertanto, rinviata a nuovo ruolo per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci dell’ente.
P.Q.M.
Ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci su indicati, a cura della ricorrente, entro giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 04/10/2023.