Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1579 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1579 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2025
Oggetto: violazione art.
14 d. Lgs.n. 546/92
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5605/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME ditta individuale, già RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’ avv. NOME COGNOME (con domicilio digitale all’indirizzo PEC: EMAIL
-ricorrente – contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (con domicilio digitale all’indirizzo PEC: EMAILavvocaturastatoEMAIL)
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia n. 7002/49/2016 depositata in data 16/12/2016, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 15/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
-con l’avviso di accertamento impugnato nel presente giudizio l’Amministrazione Finanziaria contestava per il periodo di imposta 2008 la inesistenza oggettiva di una serie di operazioni intercorse tra la contribuente odierna ricorrente, emittente delle fatture relative a dette operazioni, e altre società; ne derivava la rideterminazione del reddito della società a fini Iva ed Irap, oltre che ai fini dell’ Irpef in capo ai soci della stessa;
-il giudice di primo grado rigettava il ricorso proposto dalla contribuente; appellava la stessa, divenuta nel corso del giudizio in argomento ditta individuale;
con la sentenza di secondo grado qui impugnata, la CTR confermava la pronuncia di prime cure, rigettando l’appello della contribuente;
ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a cinque motivi di doglianza;
resiste l ‘Amministrazione Finanziaria con controricorso;
Considerato che:
va preliminarmente rilevato che, come si evince dal ricorso per cassazione stesso e dai documenti allegati, la RAGIONE_SOCIALE è divenuta in data 19 gennaio 2009, quindi nel corso del giudizio di fronte alla CTP, ditta individuale;
pertanto, l’avviso di accertamento qui impugnato è stato emesso e notificato alla contribuente quando la stessa era costituita in forma di società di persone; a fronte di ciò, non risulta che i soci della società siano mai stati parte dei giudizi del merito;
– orbene, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci delle stesse fa sì che la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporti che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi ultimi prospettino questioni personali (Cass. Sez. 6-5, 11 giugno 2018, n. 15116);
– il principio affonda le proprie radici in Cass. Sez. Un., 4 giugno 2008, n. 14815 la quale, con riferimento a tale ultimo profilo, ebbe altresì a chiarire (cfr. § 2.6 della motivazione) che ‘naturalmente, non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci quando il contribuente svolga una difesa sulla base di eccezioni personali, come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento, o che riguardino la ripartizione del reddito tra i soci’; che è stato conseguentemente chiarito che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 del d. Lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo (Cass. Sez. 6 – 5, 25 giugno 2018, n. 16730);
Cons. Est. NOME COGNOME 3 – va ritenuto, in conclusione, che (a) pacifica essendo la mancata partecipazione, al l’intero giudizio, della società e degli altri soci, (b) contestando il contribuente l’obbligazione tributaria nel suo complesso (e, in specie, la legittimità dell’accertamento condotto, ‘a monte’, nei confronti della società), né (c) potendosi in questa sede ripristinare l’integrità del contraddittorio (arg. da Cass. Sez. 5, 24 febbraio 2022, n. 6073), non può che discenderne la nullità delle sentenze rese dalla
C.T.P. (prima) e dalla C.T.R. (poi), con la conseguente cassazione di entrambe e rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia, in diversa composizione ex art. 383, comma 3, c.p.c. per la decisione nel merito, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi, oltre che per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità (Cass., Sez. 3, 22 febbraio 2021, n. 4665);
resta quindi assorbito l’esame dei motivi di ricorso;
p.q.m.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio di merito; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2025.