Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29843 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29843 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
Oggetto: riunione di giudizi – rinvio a nuovo ruolo – difetto notifica avviso fissazione RAGIONE_SOCIALE.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 26788/2021 proposto da
RAGIONE_SOCIALE quale successore in quanto incorporante di RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL);
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del l’Emilia Romagna n. 455/14/21 depositata in data 30/03/2021; e sul ricorso iscritto al n. 26789/2021 proposto da:
COGNOME NOME rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (PEC: EMAIL)
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del l’Emilia Romagna n. 453/14/21 depositata in data 30/03/2021; e sul ricorso iscritto al n. r.g. 26790NUMERO_DOCUMENTO proposto da: COGNOME NOME rappresentato e difeso in forza di procura NOME COGNOME (PEC:
speciale in atti dall’AVV_NOTAIO dall’AVV_NOTAIO. EMAIL);
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna n. 454/14/21 depositata in data 30/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME; Rilevato che:
-la società RAGIONE_SOCIALE, ora incoroporata nella società RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE e gli ex soci COGNOME NOME e COGNOME NOME impugnavano gli avvisi di accertamento notificati loro per l’anno d’imposta 2011 per maggiore IRAP ed IVA quanto alla società e quanto ai soci per maggiore IRPEF chiedendone l’annullamento;
-in separati giudizi, la CTP accoglieva le doglianze sui costi di sponsorizzazione e rigettava nel resto i gravami;
-appellavano tale pronuncia la società e i soci; l’RAGIONE_SOCIALE proproneva appello incidentale;
-la CTR, sempre in separati giudizi, accoglieva l’appello incidentale dell’Ufficio e rigettava le impugnazioni dei contribuenti confermando quindi nel resto la decisione di primo grado;
-ricorre a questa Corte la società con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE;
-all’adunanza camerale del 14 dicembre 2022 il Collegio rinviava a nuovo ruolo, stante la pendenza di ulteriori autonomi giudizi, rispetto al presente, n. r.g. 26789/2021 e r.g. n. 26790/2021 nei quali erano parti i soci della società ricorrente, all’epoca costituita nella forma della RAGIONE_SOCIALE, per i quali risultava opportuna la trattazione congiunta RAGIONE_SOCIALE controversie;
Considerato che:
-va preliminarmente osservato che al presente giudizio r.g. n. 26788/2021 vanno riuniti i giudizi iscritti ai n. r.g. 26789/2021 e n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO in quanto dalla sentenza impugnata si evince come anche i soci della ora incorporata RAGIONE_SOCIALE (allora costituita nella forma della s.n.c.), alla quale è succeduta la ricorrente COGNOME, abbiano presentato ciascuno autonomo ricorso e come dette impugnative siano state riunite nel primo grado di merito; gli stessi hanno proposto distinti appelli, sia pure non riuniti di fronte alla CTR ma contestualmente decisi come si deduce dalle indicazioni dei relativi r.g.a. riportata a pag. 2 del ricorso per cassazione nel giudizio n. 26788/2021;
-va ricordato che che costituisce principio reiterato e pacifico che, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e RAGIONE_SOCIALE associazioni di cui all’art. 5 TUIR e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, sicché tutti devono essere parte RAGIONE_SOCIALE stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi;
-la controversia infatti non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d. Lgs. n. 546 del 1992 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815; 25 luglio 2012, n. 13073; 28 novembre 2014, n. 25300; 25 giugno 2018, n. 16730);
-nondimeno, ai fini della verifica del rispetto del litisconsorzio si è anche riconosciuto che, nella ipotesi di rettifica del reddito di una società di persone e di quello di partecipazione dei soci, le pur distinte pronunce riguardanti la società ed i soci, se adottate dallo stesso collegio in identica composizione, nella medesima circostanza e nel contesto di una trattazione sostanzialmente unitaria, implicano la presunzione che si sia realizzata una vicenda sostanzialmente esonerativa del litisconsorzio formale;
-ne deriva che la parte che lamenti la violazione del principio del necessario contraddittorio con riferimento al giudizio di primo grado, ha l’onere – in conformità al principio di autosufficienza del ricorso – di descrivere lo sviluppo RAGIONE_SOCIALE procedure nel corso di quel grado. Più in generale, quando oggetto della controversia sia l’accertamento del reddito di una società di persone, incidente sul reddito di partecipazione di ciascun socio, per il principio della trasparenza, ex art. 5 TUIR, anche per osservanza dei principi, aventi fondamento costituzionale, di economia processuale e di ragionevole durata del processo, deve ritenersi già soddisfatta l’esigenza del simultaneus processus nei gradi di merito, atteso che in essi i diversi ricorsi, trattati contestualmente e dal medesimo giudice seppur resi oggetto di distinte decisioni, hanno ugualmente ricevuto completezza del contradditorio ( ex multis , cfr. Sez. un., n. 14815 del 2008, cit.; Cass., 15 febbraio 2018, n. 3789; 10 dicembre 2019, n. 32220; 1° giugno 2021, n. 15179; in ultimo Cass. Sez. V., Ordinanza 6 ottobre 2022, n. 29032);
-nel presente caso, in forza di quanto si desume dalle sentenze impugnate nei giudizi ora riuniti al presente, oltre in quella oggetto di gravame nel presente giudizio n. 26788/2021 non vi è, nel senso sopra precisato, alcuna violazione dell’art. 14 del d. Lgs. N. 546 del 1992;
-deve quindi limitarsi il Collegio a disporre la riunione dei giudizi di cui si è detto in esordio;
-a questo punto, peraltro, osserva la Corte che nel giudizio n. r.g. 26789/2021, connesso e ora riunito al presente unico giudizio, la notifica agli eredi di COGNOME NOME dell’avviso di fissazione dell’adunanza camerale del 19 ottobre 2023 (resosi necessaria in forza del decesso -documentato in atti – sia di entrambi i difensori costituiti del ricorrente COGNOME NOME, sia RAGIONE_SOCIALE stesso COGNOME NOME, difettando in detto giudizio n. 26789/2021 la costituzione degli stessi per mezzo di nuovo difensore, cosa invece avvenuta puntualmente negli altri giudizi connessi) non risulta esser andata
a buon fine non avendo l’UURAGIONE_SOCIALEGG. di Modena incaricato della notifica (che risulta agli atti ritualmente invitata) restituito alla Cancelleria di questa Corte l’avviso di ricevimento a prova del perfezionamento di detto incombente, evidentemente necessario a tutela del diritto di difesa;
-pertanto, il giudizio va rinviato a nuovo ruolo;
p.q.m.
rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023.