Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22425 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22425 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
Oggetto: litisconsorzio necessario
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 23850/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
AUTO NOME COGNOME di COGNOME RAGIONE_SOCIALE, in persona della legale rappresentante p.t., COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME COGNOME;
-intimati – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia n.4147/10/2023 depositata l’11 maggio 2023, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 aprile 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia n.4147/10/2023, veniva rigettato l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate e accolto l’appello incidentale della società RAGIONE_SOCIALE proposti avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.499/7/2012 di parziale accoglimento del ricorso introduttivo, con cui la contribuente impugnava l’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2003.
Con tale atto impositivo ai sensi degli artt.41 bis e 40 d.P.R. n.600/73 veniva rettificato il reddito di impresa della società, ai fini IRAP, IVA e sanzioni, in relazione ad operazioni contestate dall’Amministrazione finanziaria come soggettivamente inesistenti, di importazione infracomunitaria di autoveicoli.
Avverso la decisione propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate per un unico motivo, mentre parte contribuente è rimasta intimata.
Considerato che:
In via pregiudiziale, il Collegio osserva che pende avanti alla Corte di cassazione il ricorso iscritto all’RGN 24350/2023 nei confronti di NOME
Parnasso, necessariamente da trattarsi congiuntamente al presente ricorso per eventuale riunione ex art.274 cod. proc. civ. al fine di ricomporre il litisconsorzio necessario.
Per tale ragione la presente controversia dev’essere rinviata a nuovo ruolo;
P.Q.M.
La Corte:
rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il ricorso iscritto all’RGN 24350/2023.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2025