Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11944 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11944 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME con avv. NOME COGNOME;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; -controricorrente
Avverso la sentenza della C.G.T. di 2^ grado della Sicilia, n. 10143/2022 depositata il 30 novembre 2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La contribuente propone ricorso fondato su un unico motivo avverso la pronuncia della C.G.T. di 2^ grado in quanto pronunciata in violazione del litisconsorzio necessario tra la stessa ricorrente, la società e gli altri soci.
L’Agenzia delle Entrate resiste a mezzo di controricorso.
Successivamente in data 20 luglio 2024 veniva depositata proposta di definizione accelerata sul presupposto del rispetto del contraddittorio essendo state le cause inerenti tutte le parti del
LITSCONSORZIO NECESSARIO
rapporto plurisoggettivo erano state trattate simultaneamente, e la contribuente depositava tempestiva istanza di decisione.
CONSIDERATO CHE
1.Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni espresse nella proposta.
Invero, pur sussistendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario con la società e l’altro socio, i ricorsi contro i singoli avvisi di accertamento (società e soci) sono stati comunque trattati congiuntamente, e quindi il litisconsorzio processuale è stato sostanzialmente rispettato, essendo peraltro i ricorrenti consapevoli della pendenza dei diversi giudizi, anche perché difesi dallo stesso procuratore.
Invero in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, allorquando, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, vi sia: 1) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio. (cfr. Cass. 13.12.2017, n. 29843; Cass. 18.2.2010, n. 3830).
Va dunque affermato il seguente principio di diritto
‘In presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, allorquando, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, vi sia: 1) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici’.
Nella specie tutti tali requisiti sono pacificamente presenti, come accertato dallo stesso giudice d’appello, e non contestato.
In definitiva deve pronunciarsi il rigetto del ricorso.
In ordine alle spese le stesse vanno poste a carico della ricorrente, aumentate della metà ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., e ulteriormente alla somma di € 1000,00 ai sensi del quarto comma della stessa disposizione.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.800,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente dell’ulteriore somma di € 2.900,00
Ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 1000,00.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2025