Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 539 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 539 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 5707/2019 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in Roma INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrente –
E
Vigorito NOME
-intimato- avverso la sentenza n.6400/18 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 3 luglio 2018 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi avverso COGNOME COGNOME che è rimasto intimato, contro la sentenza indicata in epigrafe,
tributi
che ha rigettato l’appello dell’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo al reddito imputato per trasparenza al contribuente in qualità di socio nella misura del 51% della società RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE per l’anno di imposta 2007.
Con la sentenza impugnata, la C.t.r. rigettava l’appello dell’amministrazione finanziaria, osservando che , per l’accertamento nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE si era svolto un autonomo giudizio di impugnazione, che si era concluso in primo grado con l’annullamento dell’atto impositivo ed in secondo grado con la conferma della decisione dei primi giudici; pertanto, venuto meno l’avviso di accertamento nei confronti della società, cadeva anche l’accertamento del redito imputato al socio per trasparenza.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14 dicembre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
CONSIDERATO CHE
1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.324, 337 cod. proc. civ., 124 disp. att. cod. proc. civ., 2909 e 2697 cod. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.
Secondo la ricorrente, la C.t.r. ha fondato la propria decisione solo sull’erronea convinzione del passaggio in giudicato della sentenza della C.t.r. del Lazio nel procedimento avente ad oggetto l’avviso emesso nei confronti della società.
1.2. Con il secondo motivo (indicato con il numero 3 nel ricorso), la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.1, 14 e 59 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, nonchè degli artt. 101, 102, 276cod. proc. civ., 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione
all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., con conseguente nullità dell’intero giudizio per la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario.
2.1. Preliminarmente, deve rilevarsi che questa Corte, con ordinanza n. 37233/2022, ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia delle entrate avverso la decisione n. 5833/38/2016 della Commissione Tributaria regionale del Lazio, che aveva dichiarato l’inammissi bilit à dell’appello dell’Ufficio, nella controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. TK7020105388/2012, con cui era stato rideterminato, per trasparenza, il reddito di partecipazione conseguito da NOME di Vigorito NOME e COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE , quale socia di RAGIONE_SOCIALE (nei confronti della quale era stato emesso l’avviso di accertamento n. TFK020502362/2012, anno di imposta 2007).
A tale giudizio, che si è concluso con la predetta ordinanza, hanno partecipato la società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e COGNOME RAGIONE_SOCIALE e tutti i soci dell’epoca, cioè NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
2.2.Il primo motivo è fondato e va accolto, rigettato il secondo.
Il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo al reddito imputato per trasparenza al contribuente in qualità di socio nella misura del 51% della società RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME e COGNOME RAGIONE_SOCIALE per l’anno di imposta 2007.
Nel presente giudizio, non vi è, dunque, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci, i quali tutti hanno partecipato al giudizio che ha ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento societario.
Come rilevato dal P.G., tale conclusione non è in contrasto con la sentenza n. 14815 del 04/06/2008 delle Sezioni Unite, che, nel riconoscere il litisconsorzio necessario nei giudizi relativi
all’impugnazione degli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle società di persone e dei soci (ad eccezione delle cause aventi ad oggetto motivi di impugnazione non estensibili), ha richiamato la precedente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.5366/2006) in tema di sospensione necessaria del processo.
In particolare, si è evidenziato che, in presenza del litisconsorzio necessario, la sospensione del processo promosso dai singoli soci, prevista dall’art. 295 cod.proc.civ. (compatibile con il d.lgs. n. 546 del 1992, art. 39), non può trovare applicazione se non in relazione a quei soci che siano parte anche nel giudizio pregiudiziale.
A ciò logicamente consegue che, nel giudizio promosso dal singolo socio per l’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, non è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio, nel caso in cui tutti i litisconsorti necessari abbiano partecipato al giudizio relativo all’impugnazione dell’atto impositivo emesso nei confronti della società.
Pertanto, come si è detto, nel caso di specie, che riguarda l’impugnazione dell’avviso di accertamento ai fini Irpef di uno dei soci, per i redditi imputati ex art. 5 T.u.i.r, in misura della sua partecipazione (il 51 per cento del reddito complessivo della società), non vi è necessità di integrare il contraddittorio, avendo la società e tutti i soci partecipato al giudizio avverso l’avviso societario.
Da ciò deriva l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, mentre il primo è fondato
Invero, la C.t.r. ha fondato la propria decisione sull’erronea convinzione della definitività della sentenza 5833/38/16 che, invece, come si è visto, era oggetto di ricorso in cassazione ed è stata cassata con rinvio alla C.t.r per nuovo esame.
2.2. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di
giustizia tributaria di secondo grado della Campania, cui si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2023