Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21114 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21114 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19324/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-Ricorrente- contro RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO
-Controricorrente – nonchè contro COMUNE DI ERCOLANO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
–
Controricorrente
e
ricorrente
incidentale-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DEL TERRITORIO, AGENZIA
avverso la sentenza n. 1390/6/2018 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. 6, depositata il 14.2.2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’avviso di accertamento relativo al pagamento di una maggiore imposta ICI, per l’anno 2010, relativa ad un immobile sito in Ercolano, deducendo, in particolare, che l’annullamento della rendita catastale e della categoria individuata, analoghe a quelle oggetto della controversia definita con sentenza della CTP di Napoli n. 30 del 2009, divenuta definitiva, non potevano essere poste a fondamento dell’accertamento impugnato, in ossequio al principio dell”effetto estensivo esterno del giudicato’.
Il Comune di Ercolano e l’Agenzia delle Entrate si sono costituite in giudizio, contestando le pretese della ricorrente.
Con sentenza n. 21316 del 17.11.2016 la CTP di Napoli ha accolto il ricorso, affermando che, in tema di ICI, la sentenza che aveva deciso con efficacia di giudicato relativamente ad alcune annualità faceva stato anche in riferimento ad annualità diverse, purchè la questione non concernesse elementi variabili dell’accertamento.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello e la società contribuente si è costituita chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello ed ha condannato la società contribuente al pagamento delle spese di lite.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi di ricorso.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Il Comune di Ercolano ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sulla preliminare eccezione di inammissibilità dell’appello, per violazione dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto iscritto a ruolo prima della notifica.
Con il secondo motivo, si censura la decisione del giudice regionale per aver omesso di pronunciarsi sulla preliminare eccezione di inammissibilità dell’appello, per violazione dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, iscritto a ruolo senza il contestuale deposito della fotocopia di spedizione o comunque di altro documento equipollente attestante la data di invio dell’atto.
Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2909 c.c., per non aver la CTR tenuto conto del giudicato esterno formatosi sulla rendita, con la sentenza n. 110/47/2011 della CTR di Napoli.
Con il quarto motivo, si censura la decisione del giudice regionale per non aver ritenuto applicabile il giudicato esterno formatosi sulla rendita, con la citata sentenza n. 110/47/2011 della CTR di Napoli, come ritenuto dalla Suprema Corte con le ordinanze n. 13415/2018, n. 13416/20188, n. 14970/2018 e 14971/2018.
Con l’ultimo motivo, la ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sull’eccezione di inefficacia della rendita catastale, asseritamente attribuita dall’Ufficio il 23.2.1993 per mancata prova dell’affissione all’ambo pretorio della stessa.
Il Comune di Ercolano, con il primo motivo di ricorso incidentale, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e la nullità della sentenza per omessa notifica al Comune dell’atto di appello dinanzi alla CTR e la violazione di legge in relazione agli artt. 14 e 53 del d.lgs. n.
5464 del 1992, nonché agli artt. 291 e 331 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, rubricato ‘della infondatezza dei motivi di ricorso proposti ex adverso’, il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso avversario, richiamando le motivazioni dell’ordinanza della Suprema Corte n. 11119/2017.
Si impone, preliminarmente, l’esame del primo motivo del ricorso incidentale.
8.1. La società contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento relativo all’ICI per l’annualità 2010 dinanzi alla CTP di Napoli, in un giudizio nel quale si erano costituiti il Comune di Ercolano e l’Agenzia delle Entrate. La CTP di Napoli aveva accolto il ricorso con sentenza successivamente appellata dall’Agenzia delle Entrate ed il relativo giudizio si celebrava solo tra dette parti, non avendo la CTR campana ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Ercolano.
8.2. Il Giudice di appello avrebbe, tuttavia, dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Ercolano che era stato parte del giudizio di primo grado, ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale.
Infatti, il concetto di «causa inscindibile», di cui all’art. 331 c.p.c., che disciplina il litisconsorzio nelle fasi di gravame, opera non solo quando la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche quando dipenda da ragioni di carattere processuale, trattandosi di ipotesi di c.d. litisconsorzio necessario processuale. Ne consegue che la pluralità di parti deve necessariamente persistere nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (Cass. 22 gennaio 1998 n. 567, Cass. n. 2284 del 05/02/2016).
8.3. Va ancora osservato che, come recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, nei limiti del rispetto delle richiamate
regole prescritte dai richiamati artt. 331 e 332 c.p.c., applicabili al processo tributario, nelle cause scindibili non vi è obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti di quelle parti del giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione all’appello sia venuto meno (Sez. U., Sentenza n. 11676 del 30/04/2024, Rv. 670949-01).
Nel caso di specie, il Comune di Ercolano, in quanto ente impositore, aveva un perdurante interesse alla partecipazione al giudizio d’appello.
8.4. Tuttavia, come chiaramente risulta dalla lettura dell’art. 331 c.p.c., la mancata impugnazione della sentenza – pronunciata tra più parti in causa inscindibile – nei confronti non di tutte le parti, ma solo nei confronti di una (o più), non determina l’inammissibilità del gravame, bensì l’ordine del Giudice d’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, in quanto il ricorso in appello era stato proposto solo nei confronti della società contribuente e la mancanza di tale ordine non comporta l’inammissibilità del gravame (allorché la parte pretermessa non si sia comunque costituita nel relativo giudizio), dato che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello – per il mancato ordine di cui sopra – determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (cfr., ex multis, Cass. nn. 10934/2015, 1462/2009, 8854/2007, 1789/2004, 11154/2003).
8.5. Constatato quindi il difetto d’integrità del contraddittorio innanzi alla CTR, e la mancata applicazione dell’art. 331 c.p.c., con perdurante interesse del Comune -quale ente impositore – alla partecipazione al giudizio d’appello, va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria della Campania, in diversa composizione, per un nuovo giudizio da
espletarsi – previa integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Ercolano.
Tutti i motivi articolati dalla società contribuente restano assorbiti.
Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara la nullità della sentenza impugnata per difetto di integrità del contraddittorio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di