Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30988 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30988 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME del RAGIONE_SOCIALE, che hanno indicato recapito Pec, avendo il contribuente dichiarato domicilio presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 2290, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, il 17.10.2016, e pubblicata il 3.7.2017;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OGGETTO: Irpef 2006 -Reddito di partecipazione -Società di persone -Violazione del contraddittorio – Conseguenze.
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE procedeva a verifica fiscale nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, pertanto una società di persone, dedita al commercio di ortofrutticoli, e contestava il maggior reddito ritenuto conseguito nell’anno 2006. Al socio NOME COGNOME era quindi notificato l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, in relazione al reddito di partecipazione ritenuto conseguito ai fini Irpef.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE, contestando che potesse ritenersi accertato il conseguimento di un maggior reddito da parte della società. Anche altro socio e la società proponevano impugnativa avverso gli atti impositivi loro notificati. La CTP riteneva fondate le difese proposte da NOME COGNOME, ed annullava l’avviso di accertamento.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, che confermava la decisione dei giudici di primo grado.
Avverso la pronuncia del giudice del gravame ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi di ricorso. Il contribuente ha depositato atto di costituzione in giudizio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 21, comma 4, del Dpr n. 633 del 1972, per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non avesse offerto la prova presuntiva del maggior reddito conseguito dalla società.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del Dpr n. 600 del 1973, avendo il giudice dell’appello erroneamente valutato la prova presuntiva offerta dall’Amministrazione finanziaria.
Non sussistono le condizioni perché i motivi di ricorso siano esaminati.
Deve infatti rilevarsi d’ufficio il difetto del contraddittorio, sin dal primo grado di giudizio, poiché viene in rilievo il consolidato principio secondo cui l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone di cui all’art. 5 del Tuir e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone che siano tutti parte RAGIONE_SOCIALE stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Da ciò consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio, salvo che i soci prospettino questioni personali come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito tra i soci (Cass. sez. un. n. 14815 del 2008; Cass. n. 15116 del 2018).
Deve pertanto dichiararsi la nullità del giudizio con rimessione della causa al giudice di primo grado, perché possa procedere alla trattazione del processo con tutti i litisconsorti necessari.
Analoghe decisioni sono state assunte da questa Corte di legittimità, in relazione al medesimo accertamento tributario relativo all’anno 2006, con pronunce n. 9150/2025 (società) e 10406/2019 (altro socio, NOME). Sembra anche opportuno segnalare che, con pronuncia n. 9151/2025, questa Corte si è espressa in merito agli accertamenti compiuti, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e dei soci, in relazione all’anno 2007.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M .
in ordine al ricorso proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE , dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di RAGIONE_SOCIALE perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, nel rispetto del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 6.11.2025
Il Presidente
NOME Giudicepietro