Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9150 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 9150 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/04/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4864/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE);
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE n. 2289/2017 depositata il 03/07/2017.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso
e in subordine per la sospensione del giudizio e rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale sollevata nella requisitoria scritta.
Sentiti l’avv. dello Stato NOME COGNOME per la ricorrente e l’avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’avv. COGNOME per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME Domenico ha proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento per il 2006 con il quale erano stati accertati per la società maggiori redditi e determinati minori costi relativi a fatture fittizie per operazioni inesistenti.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Brindisi accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Puglia, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello erariale.
I giudici d’appello ritenevano condivisibili le considerazioni che avevano condotto i giudici di prime cure a disattendere la ricostruzione dell’Ufficio, osservando che l’accertamento si era fondato su dichiarazioni di terzi e non era stato spiegato perché queste fossero maggiormente attendibili delle risultanze della contabilità della società accertata.
Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate che si è affidata a due motivi.
Non ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 21 comma 4 del d.P.R. n. 633/1972 in quanto l’Amministrazione aveva assolto l’onere di prova a suo carico.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n. 600/1973 in quanto la CTR aveva
errato nel ritenere che l’accertamento si fondava su una pluralità di presunzioni, basandosi invece sulle dichiarazioni e la contabilità dei terzi fornitori le cui risultanze si riflettevano sui dati dichiarati dalla società ricorrente.
Deve rilevarsi d’ufficio il difettoso contraddittorio, sin dal primo grado di giudizio, poiché viene in rilievo il consolidato principio secondo cui l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all’art. 5 TUIR e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone che siano tutti parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Da ciò consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio, salvo che i soci prospettino questioni personali come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito tra i soci (Cass. sez. un. n. 14815 del 2008; Cass. n. 15116 del 2018).
Quindi, deve dichiararsi la nullità del giudizio con rimessione della causa al giudice di primo grado, perché possa procedere alla trattazione del processo con tutti i litisconsorti necessari. I motivi di impugnazione introdotti con il ricorso dell’Agenzia delle entrate rimangono, dunque, assorbiti.
P.Q.M.
dichiara la nullità del giudizio, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio nel rispetto del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Roma, 15 gennaio 2025