Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9080 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9080 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 18634/2016 R.G. proposto da
COGNOME NOME, in proprio e in qualità di ‘preteso amministratore di fatto’ della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Roma, INDIRIZZO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 148/44/2016, depositata il 15.01.2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Oggetto:
Tributi
La CTP di Milano accoglieva il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, in persona di COGNOME NOME , che agiva in qualità di ‘preteso suo amministratore’, avverso l ‘avviso di accertamento per imposte dirette e IVA, relativo all’anno 200 6, notificatogli in quanto ‘socio di fatto e autore RAGIONE_SOCIALE violazioni’, con il quale era stato rideterminato il reddito della predetta cooperativa, sul presupposto che si trattasse di società fittizia, volta a dissimulare un’associazione di persone, finalizzata al compimento di frodi ed attività illecite, in particolare mediante compensazione di crediti IVA generati da operazioni inesistenti;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, dopo avere illustrato la vicenda processuale, accoglieva l’appello proposto dal l’RAGIONE_SOCIALE e dichiarava inammissibile il ricorso originario, in quanto proposto da soggetto privo di interesse ad agire, non avendo il COGNOME proposto il ricorso in qualità di partecipante alla presunta società di fatto, e comunque non legittimato, non essendo egli legale rappresentante della cooperativa;
COGNOME NOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
l ‘RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso;
-il Pubblico Ministero, in persona del l’AVV_NOTAIO, ha depositato le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 24 Cost., 100 cod. proc. civ., 2, 5 e 11 del d.lgs. n. 472 del 1997, per avere la CTR ritenuto erroneamente che il COGNOME fosse privo di interesse ad agire e carente di legittimazione;
con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 100 cod. proc. civ., 2, 5 e 11 del d.lgs. n. 472 del 1997, per non avere la CTR rilevato che non sussisteva alcun elemento che consentisse di qualificare il COGNOME come amministratore di fatto della CBF, essendo emerso che ad altri soggetti, come COGNOME NOME, andava attribuito detto ruolo, sicchè andava confermata la sentenza di primo grado che, nel riconoscere la carenza di legittimazione del COGNOME a ricevere l’avviso di accertamento, lo aveva annullato;
con il terzo motivo, deduce la nullità della sentenza per omessa e insufficiente motivazione, ai sensi de ll’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2, 5 e 11 del d.lgs. n. 472 del 1997, non emergendo dal PVC elementi incontrovertibili da cui si potesse desumere che il COGNOME fosse il reale amministratore della società o uno dei soggetti a cui imputare il compimento dei fatti e le omissioni rilevate in capo alla società;
-in via preliminare, occorre valutare il profilo, pregiudiziale e suscettibile di rilievo d’ufficio, oltre che di carattere assorbente , dell’integrità del contraddittorio ;
la controversia, infatti, involge la configurabilità, o meno, di una società di fatto tra l’odierno ricorrente e gli altri soci, sicché i due gradi del giudizio di merito avrebbero dovuto svolgersi con la partecipazione necessaria di tutti i soci, invece assenti;
costituisce, infatti, principio consolidato di questa Corte quello per cui « nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in
giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti » ( ex multis Cass. n. 23261 del 27/09/2018; Cass. n. 24025 del 03/10/2018; Cass. n. 14387 del 25/06/2014);
ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. 28/02/2018, n. 4580; Cass. 22/01/2018, n. 1472);
il litisconsorzio necessario sussiste anche quando, come nel caso in esame, la controversia verte (anche) sulla configurabilità o meno di una società di fatto, venendo in rilievo non solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, ma anche in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. 25/06/2014, n. 14387);
ne deriva, attesa la celebrazione dei giudizi di merito senza la partecipazione degli altri soci di fatto (e, quindi, della società), tutti litisconsorti necessari, la nullità assoluta dell’intero giudizio, posto che il rapporto processuale si è sviluppato, sin dall’inizio, in violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992;
in conclusione, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito, con cassazione dell’impugnata sentenza e di quella di primo grado; la causa va rinviata, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, in diversa composizione, che dovrà disporre
l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992 nei confronti dei litisconsorti pretermessi, procedere a nuovo esame dell’impugnazione originaria e provvedere anche alla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dei giudizi di merito per omessa integrazione del contraddittorio, cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano in diversa composizione.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 4 ottobre 2023