Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8128 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8128 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22307/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, domiciliato ‘ex lege’ in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE e dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (società di fatto) RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante ‘pro tempore’
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DELLA PUGLIA n. 1410/2023 depositata il 10/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
1. Premette il ricorso per cassazione che
gli atti impositivi oggetto del presente contenzioso trovano fondamento in una complessa attività di polizia giudiziaria condotta dalla Guardia di finanza di Barletta – autorizzata dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Trani nell’ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 5393/2014 – che aveva consentito di individuare, nel territorio barlettano, «un sodalizio dedito all’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti nei confronti di diversi soggetti economici, finalizzato all’attività di riciclaggio di proventi derivanti dall’attività illecita e all’indebita compensazione di imposte, formato, tra gli altri, da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME».
a Guardia di finanza -Gruppo di Barletta, procedeva a effettuare una verifica fiscale nei confronti della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE (p.i.: NUMERO_DOCUMENTO, i cui esiti venivano trasfusi nel processo verbale di constatazione del 29 giugno 2016 notificato, oltre che al sig. COGNOME NOME, titolare dell’omonima ditta individuale, anche ai signori COGNOME NOME e COGNOME NOME, in quanto ritenuti amministratori di fatto, dal 3 giugno 2011 al 20 giugno 2012, della società di fatto ‘COGNOME -AcquavivaVerderosa’, la cui esistenza
veniva contestata dall’Ufficio e alla quale veniva attribuito d’ufficio il codice fiscale n. CODICE_FISCALE
Nel corso dell’attività di verifica, la Guardia di finanza constatava la sistematica contabilizzazione e registrazione di fatture per operazioni inesistenti .
.
1.1. Veniva notificato un avviso di accertamento a carico della società di fatto. Trattasi dell’avviso n. TVS020101l97/2017 per l’anno d’imposta 2011, in cui venivano evidenziate operazioni attive per € 627.542,00 e operazioni passive per € 38.893,00, con un reddito d’impresa di € 130.609,00, attribuito per quota ad Acquaviva, Magliocca e Verderosa, cui conseguivano riprese in materia di ii.dd. ed ii. e di sanzioni.
1.2. Inoltre, venivano notificati, a ciascuno dei soci di fatto, altrettanti avvisi di accertamento ai fin della rietermnazione dei redditi personali ex art. 5 TUIR.
Trattasi degli avvisi:
-n. TVS010101217/2017 carico dell’Acquaviva,
n. TVSO10101219/2017 a carico del COGNOME,
n. TVSOl0101220/2017 a carico del RAGIONE_SOCIALE
1.3. Specifica ancora il ricorso che
vverso l’avviso di accertamento n. TVS020101197/2017 i sig.ri COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di «presunti amministratori di fatto» della società di fatto RAGIONE_SOCIALE, proponevano distinti ricorsi, di analogo contenuto, notificati all’Ufficio rispettivamente il 17 e il 18 ottobre 2017, mediante i quali contestavano l’illegittimità dell’atto impugnato e ne chiedevano l’annullamento .
1.4. Inoltre:
-il COGNOME proponeva ricorso avverso l’avviso n. TVS010101219/2017,
-il Verderosa proponeva ricorso avverso l’avviso n. TVS010101220/2017.
1.5. Il controricorso offre testuale conferma che l’Acquaviva, invece, non proponeva ricorso:
Il Signor COGNOME NOME non proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento n. TVS010101217/2017 .
Procedendo nell’esposizione, il medesimo controricorso, sostanzialmente sulla medesima china del ricorso, riferisce che
a Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con la sentenza del 24 luglio 2018, la n. 1843/7/2018, previa riunione dei quattro ricorsi, li rigettava, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in € 6.000,00.
Il COGNOME ed il COGNOME proponevano appello, accolto dalla CGT II della Puglia, con la sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione:
entre con riferimento all’emissione di fatture false da parte dell’RAGIONE_SOCIALE risulta allegata copiosa e probante documentazione, non altrettanto può dirsi per quanto attiene all’esistenza della società di fatto ed al ruolo rivestito in essa dagli odierni appellanti secondo la ricostruzione operata dai verbalizzanti atteso che il materiale probatorio che comproverebbe il loro coinvolgimento nell’emissione di false fatture da parte dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE non è stato allegato al pvc e neppure acquisito al presente giudizio. La circostanza che gli atti istruttori (verbali di interrogatorio di persone informate dei fatti, intercettazioni telefoniche ed altri atti) relativi agli odierni appellanti non siano stati allegati in quanto, costituendo materiale probatorio nell’ambito di un procedimento penale a tutela della riservatezza delle indagini penali, come pure dei diritti della persona che ad essa è sottoposta, comporta che gli atti suddetti non possono essere esaminati da questa Corte che pertanto non ha elementi per valutare la fondatezza della ricostruzione operata dai verbalizzanti. Ne consegue che l’appello e, conseguentemente il ricorso originario deve essere accolto non emergendo sufficienti elementi prova a carico degli odierni appellanti. Deve infatti rilevarsi che non costituisce idoneo elemento il contenuto del pvc il quale fa piena prova, fino a querela di falso relativamente all’attestazione della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ma non anche per quanto attiene alla veridicità intrinseca delle dichiarazioni ricevute né
tanto meno per quello che concerne valutazioni, giudizi e ricostruzioni dei fatti fondati sulle suddette dichiarazioni e sugli altri atti degli stessi compiuti.
Né va trascurato che la mancata allegazione al pvc degli atti suddetti ha gravemente violato il diritto di difesa degli appellanti i quali non avendo contezza degli elementi probatori ritenuti decisivi dai verbalizzanti non hanno potuto contestarli in maniera specifica né addurre elementi di prova diretti a contrastare le prove decisive e concludenti che i verbalizzanti assumono di aver acquisto a loro carico.
Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato ad un motivo, cui resistono con separati controricorsi sia il Magliocca che il COGNOME. La società di fatto resta intimata. In data 19 febbraio 2025 il Verderosa deposita ampia memoria, ulteriormente illustrativa delle sue ragioni, altresì compiegando ‘copia conforme della sentenza n. 476/2022 Reg. Sent. del Tribunale di Trani pronunciata l’8/11/2022, depositata in Cancelleria il 10/01/2023 e divenuta irrevocabile il 24/03/2023’.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: ‘ Violazione dell’articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli articoli 2697 e 2729 del codice civile in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3, del codice di procedura civile’.
1.1. ‘Il Collegio, condividendo l’operato dell’Ufficio, ha ritenuto comprovata l’inesistenza oggettiva delle operazioni commerciali fatturate dalla ditta individuale RAGIONE_SOCIALE; tuttavia ha ritenuto che non fosse stata fornita prova dell’esistenza della società di fatto ipotizzata dai verificatori e del ruolo in essa rivestito dai sig.ri COGNOME e COGNOME. ‘I Giudici hanno omesso di considerare che dagli avvisi di accertamento, nonché dal PVC della Guardia di finanza che ne costituiva il fondamento, emergevano una serie di elementi indiziari idonei a sostenere la pretesa tributaria anche in riferimento al ruolo assolutamente marginale del signor COGNOME NOME e all’indispensabile apporto in qualità di
domini dei signori COGNOME NOME e COGNOME NOME, reali ideatori ed organizzatori del meccanismo fraudolento ‘. ‘Il Collegio, in altri termini, non ha considerato che gli elementi istruttori contenuti negli avvisi di accertamento e nel PVC notificato agli appellanti costituivano, nel loro complesso, prova presuntiva della pretesa azionata con gli atti impositivi impugnati ‘. ‘Oltre ai riscontri contabili, la Guardia di finanza aveva riportato nel PVC stralci delle dichiarazioni di alcuni dei soggetti coinvolti che ammettevano di non conoscere il signor COGNOME . L’Ufficio aveva anche depositato nel primo grado di giudizio una nota della Guardia di finanza di Barletta del 18 dicembre 2017, che richiamava una significativa conversazione telefonica intercorsa tra il COGNOME NOME e il COGNOME NOME e gli esiti delle perquisizioni operate presso lo studio di COGNOME NOME‘.
A fronte di quanto precede, si impone la questione, rilevabile d’ufficio, della verifica dell’integrità del contraddittorio, già nei gradi di merito, con riferimento a tutti i soci della società di fatto, tra cui l’RAGIONE_SOCIALE
2.1. Ed invero, la sentenza impugnata, come già quella di primo grado, ha giudicato sulla rettifica relativa ad una società di fatto, equiparabile ad una società in nome collettivo ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b), TUIR, senza che il contraddittorio fosse esteso anche all’Acquaviva, rimasto estraneo ai vari giudizi.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza (cfr., ancora recentemente, Cass. n. 3954 del 2024) quello per cui l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente
sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (cfr., per tutte, Cass., Sez. U, n. 14815 del 2008). Siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario “originario”. Ne deriva che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr. ad es. Cass. n. 4580 del 2018; 1472 del 2018).
Il litisconsorzio necessario sussiste altresì quando, come nel caso in esame, la controversia verte sulla configurabilità o meno di una società di fatto, venendo in rilievo non solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, ma anche in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. n. 23261 del 2018; conf. Cass. n. 28729 del 2021; 24025 del 2018; 14387 del 2014).
L’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo ad imposte dirette, dovute dalla società di persone e dai soci, riguarda inscindibilmente sia l’una che gli altri anche se proposto dal socio occulto di società di persone per contestare tale posizione, atteso il principio dell’unitarietà, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci, con automatica
imputazione dei redditi a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla loro percezione, sicché il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti soci, che sono litisconsorti necessari (Cass. n. 15566 del 2016). Invero, il giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento promosso dal socio di fatto di una società di persone, che pure contesti tale qualità, deve svolgersi nel contraddittorio tra la società ed i soci della stessa, perché la relativa decisione non può conseguire il suo scopo, ove non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. n. 5007 del 2023; 24025 del 2018).
Tornando al caso di specie, da tanto discende un vizio genetico di nullità dell’intero processo, per originario difetto del contraddittorio in capo all’Acquaviva.
Conseguentemente, questa S.C., pronunciando su ricorso, deve dichiarare la nullità dell’intero giudizio di merito, con cassazione dell’impugnata sentenza e rimessione degli atti al giudice di primo grado, il quale è chiamato a disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 ed a procedere a nuovo esame dell’impugnazione originaria.
Competerà a detto giudice di valutare, in riferimento alla posizione del RAGIONE_SOCIALE, la questione degli effetti della sentenza penale assolutoria del Tribunale di Trani, dedotta con memoria.
Il medesimo, infine, avrà a definitivamente regolare tra le parti le spese di lite, comprese quelle del presente grado di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando su ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio; cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, in diversa composizione, per la celebrazione del giudizio, previa
integrazione del contraddittorio, e per le spese, comprese quelle del presente grado di legittimità.
Così deciso a Roma, lì 13 marzo 2025.