Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1656 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1656 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/01/2026
AVVISO DI ACCERTAMENTO -redditi di partecipazione di soci di RAGIONE_SOCIALE -nullità del giudizio di primo e secondo grado.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16548/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO del foro di Venezia, giusta procura speciale in atti -ricorrenti –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t.
-intimato – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 891/6/2019, depositata in data 10.10.2019, non notificata;
udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 4.12.2025 dal consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME e COGNOME NOME impugnano la sentenza indicata in epigrafe, sulla base di tre motivi, con la quale la C.T.R. del Veneto ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 75/1/2017 RAGIONE_SOCIALEa C.T.P. di Venezia, che aveva accolto i ricorsi riuniti promossi da COGNOME NOME e NOME COGNOME avverso i rispettivi avvisi di accertamento, relativi all’anno di imposta 2008, con i quali l’RAGIONE_SOCIALE aveva loro imputato per trasparenza i maggiori redditi di partecipazione derivanti dagli avvisi di accertamento emessi nei confronti RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE e ‘RAGIONE_SOCIALE, divenuti definitivi per mancata impugnazione.
La C.T.R. riteneva, in sintesi, che dalla documentazione prodotta dalla parte appellante, analiticamente individuata in sentenza, ritenuta ammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 58 del decreto legislativo n. 546/92, risultava provato che il soggetto firmatario degli avvisi di accertamento apparteneva alla carriera direttiva e che la delega era valida e legittima. Nel merito, dava atto RAGIONE_SOCIALEa circostanza che gli avvisi di accertamento emessi nei confronti RAGIONE_SOCIALE società, presupposti rispetto agli atti impositivi impugnati, erano divenuti definitivi per mancata impugnazione e che anche relativamente all’anno 2007, la C.T.R. si era pronunciata in senso favorevole all’Ufficio. Gli elementi desumibili dal processo verbale di constatazione del 3.10.2012 RAGIONE_SOCIALEa Guardia di Finanza di Jesolo erano dotati di gravità, precisione e concordanza, mentre le giustificazioni addotte dagli appellati, a sostegno RAGIONE_SOCIALEa tesi secondo cui gli assegni erano serviti per pagare moRAGIONE_SOCIALEi F24 per conto RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE e che quelli
intestati alla RAGIONE_SOCIALE erano stati incassati dalla RAGIONE_SOCIALE, non erano supportate da idonea e valida documentazione. Infine, assumeva rilevanza la circostanza che i soci erano perfettamente a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa verifica effettuata dai militari RAGIONE_SOCIALEa Guardia di Finanza e RAGIONE_SOCIALE contestazioni ivi rilevate.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
E’ stata fissata l’adunanza camerale 4.12.2025
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Ed invero, in tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, di tutti i “rapporti giuridici”, i “poteri” e le “competenze” facenti capo al RAGIONE_SOCIALE, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività RAGIONE_SOCIALE Agenzie fiscali in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato è l’RAGIONE_SOCIALE, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE. ( ex multis , Cass. n. 1462/2020).
Tanto premesso, con il primo motivo – rubricato «Violazione degli articoli 24 e 111 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione relativi al giusto processo ed al diritto di difesa ed al principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e primo comma, n. 4, c.p.c. per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 58 del decreto legislativo n. 546/92, artt. 22, 23, 24, 32 e 61 del decreto legislativo n. 546/92, nonché per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 del d.p.r. n. 600/73 », i ricorrenti
deducono che l’art. 58 cit. deve essere coordinato con le norme del processo di primo grado e che dunque il deposito di nuovi documenti in appello deve avvenire, alternativamente, a pena di decadenza, o in occasione del deposito di memorie successive e, comunque, sino a venti giorni liberi prima RAGIONE_SOCIALEa trattazione del ricorso, per consentire al contribuente di replicare e contestare tempestivamente. Nel caso in esame, la documentazione prodotta in appello dall’RAGIONE_SOCIALE non era idonea a dimostrare l’esistenza RAGIONE_SOCIALEa delega, in quanto l’atto dispositivo n. 29 del 31.7.2013 prot. 178 provava solamente che il dottCOGNOME era stato autorizzato a sottoscrivere atti dal 31.7.2013 ossia con decorrenza da un periodo successivo all’emissione degli atti impositivi, mentre il prot. NUMERO_DOCUMENTO del 31.8.2010 non era stato prodotto dall’appellante. Inoltre, l’atto dispositivo n. 2/2010 nulla disponeva al riguardo. Ne conseguirebbe, in assenza di prova RAGIONE_SOCIALE‘esistenza RAGIONE_SOCIALEa delega alla data del 10.7.2013, la nullità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 del d.p.r. 600/73.
Con il secondo motivo, rubricato « Violazione degli articoli 24 e 111 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione relativi al giusto processo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e primo comma, n. 4, c.p.c. per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 del d.p.r. n. 633/72 e d.p.r. 917/86 per errata tassazione di somme non imponibili», deducono che il contribuente accertato aveva prodotto tempestivamente in giudizio documentazione, che indica nel motivo di ricorso, idonea a dimostrare compiutamente quanto disciplinato dalla normativa in vigore rispetto agli assegni ricevuti dalla società RAGIONE_SOCIALE
Con il terzo motivo, rubricato « Violazione degli articoli 24 e 111 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione relativi al giusto processo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e primo comma, n. 4, c.p.c. per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2263 codice civile ovvero eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto
amministrativo impugnato per sua falsa applicazione », il ricorrente COGNOME NOME, dopo aver specificato la composizione RAGIONE_SOCIALEa compagine sociale RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, di cui era unico socio accomandatario e partecipazione del 25%, come da atto notarile pubblicato nel registro RAGIONE_SOCIALE imprese, lamenta che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE abbia illegittimamente previsto la tassazione totale RAGIONE_SOCIALE‘utile presunto RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE interamente a suo carico, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2263 c.c., che stabilisce che se il contratto sociale nulla dispone le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti e che, se il valore dei conferimenti non è stato determinato, le parti si presumono uguali. Non era pertanto giustificata l’imputazione per trasparenza nei suoi soli confronti.
Va rilevata d’ufficio, in via preliminare, la nullità del procedimento di primo e secondo grado e RAGIONE_SOCIALE relative pronunce.
5.1. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte ( tra le più recenti, Cass. , l’unitarietà RAGIONE_SOCIALE‘accertamento che è alla base RAGIONE_SOCIALEa rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone, di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e dei loro soci -alla quale consegue l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi -comporta che il ricorso tributario avanzato, anche contro un solo avviso di rettifica, dalla società o da uno dei soci, riguarda inscindibilmente sia l’una sia gli altri, salvo che vengano prospettate questioni personali ai singoli partecipanti (vedi Cass. S.U. n. 14815/2008 e, tra le più recenti, Cass. n. 28060/2024).
5.2. In virtù del richiamato indirizzo giurisprudenziale, tanto la società quanto i soci devono necessariamente partecipare allo stesso
procedimento, con la conseguenza che il ricorso proposto da alcuni soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, e che il giudizio celebrato senza il coinvolgimento di tutti i litisconsorti necessari risulta affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. Sez. Un. n. 14815/2008; conformi, ex multis, Cass. n. 35187/2022, Cass. n. 12590/2023, Cass. n. 33319/2023, Cass. n. 3110/2024).
5.3. La sentenza impugnata si è dunque posta in contrasto con l’indirizzo consolidato di questa Corte, secondo cui l’accertamento del vizio di difetto RAGIONE_SOCIALE‘integrità del litisconsorzio necessario sul piano sostanziale riveste carattere di pregiudizialità assoluta (cfr. Cass. sez. 1, 15 maggio 2001, n. 6666; Cass. sez. lav. 14 gennaio 2003, n. 432, Cass. n. 1472/2018).
5.4. Il giudice di secondo grado avrebbe dovuto rilevare d’ufficio il difetto di contraddittorio in primo grado e rimettere la causa alla C.T.P. di Venezia, affinchè la controversia fosse riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (società RAGIONE_SOCIALE e società RAGIONE_SOCIALE e rispettivi soci).
Va pertanto dichiarata la nullità dei giudizi di primo e secondo grado e RAGIONE_SOCIALE relative pronunce e la controversia deve essere rimessa al giudice di primo grado, ex art. 383, comma 3, c.p.c., davanti al quale dovrà essere riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
P.Q.M.
La Corte dichiara la nullità del giudizio di primo e secondo grado, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria
di primo grado di Venezia, davanti alla quale il processo dovrà essere riassunto nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, cui demanda anche di liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.12.2025 e, a seguito di riconvocazione, RAGIONE_SOCIALE‘8.1.2026.
Il Presidente
(NOME COGNOME)