Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21701 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21701 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12765/2017 R.G. proposto da:
NOME e NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA SEZ.ST. CATANIA n. 1328/34/16 depositata il 06/04/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1328/34/16 del 06/04/2016, la Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania (di seguito CTR) rigettava gli appelli riuniti proposti da NOME
NOME COGNOME, nella qualità di ex socia ed ex legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, di seguito solo RAGIONE_SOCIALE), oggi in fallimento, e dagli allora soci NOME COGNOME e NOME COGNOME rispettivamente avverso le sentenze nn. 108/06/11, 109/06/11 e 143/06/11 emesse dalla Commissione tributaria provinciale di Catania, che aveva rigettato i ricorsi proposti dai contribuenti nei confronti dell’avviso di accertamento notificato alla società per IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005 e degli avvisi di accertamento notificati ai soci per IRPEF derivante da redditi da partecipazione.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, con l’avviso di accertamento notificato alla società venivano formulate una serie di contestazioni formali che inducevano l’Ufficio a ritenere la complessiva inattendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili della società e a ricostruire induttivamente il reddito, con l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni.
1.2. La CTR rigettava l’appello proposto da società e soci evidenziando che: a) non sussisteva la dedotta carenza di motivazione dell’avviso di accertamento notificato alla società ; b) le sanzioni erano la conseguenza della violazione di specifiche disposizioni di legge.
Avverso la sentenza di appello società e soci proponevano ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del procedimento per violazione dell’art. 102 cod. proc. civ. e dell’art. 14 del d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR omesso di integrare il contradittorio nei confronti del curatore fallimentare di RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Il motivo è fondato nei termini di cui appresso si dirà.
1.2. Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, « l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo » (così Cass. n. 16730 del 25/06/2018; ma la giurisprudenza della S.C. è pacifica a partire da Cass. S.U. n. 14815 del 04/06/2008; cfr., a mero titolo esemplificativo Cass. n. 27603 del 30/10/2018; Cass. n. 15116 del 11/06/2018; Cass. n. 1472 del 22/01/2018; Cass. n. 26648 del 10/11/2017; Cass. n. 15566 del 27/07/2016; Cass. n. 7789 del 20/04/2016; Cass. n. 25300 del 28/11/2014; litisconsorzio escluso dalla Corte unicamente in caso di controllo automatizzato RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni della società, senza rideterminazione del reddito: cfr. Cass. n. 9527 del 11/05/2016).
1.2.1. La necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi è esclusa solo nel caso di contemporanea pendenza di più giudizi introdotti dai litisconsorti e trattati e decisi in unico contesto dal collegio nella medesima composizione; in tal caso la riunione può essere disposta anche in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 29843 del 13/12/2017; Cass. n. 3830 del 18/02/2010), atteso che il rinvio al giudice di primo grado non sarebbe giustificato dalla necessità di salvaguardare il contraddittorio
e si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo (Cass. n. 3789 del 15/02/2018).
1.3. Nel caso di specie, la CTR ha disposto la riunione del procedimento promosso dalla società con i procedimenti promossi dagli allora soci della stessa, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Tuttavia, tale riunione non sana il difetto originario di contraddittorio. Ciò non tanto perché non è dato sapere se le sentenze pronunciate dalla CTP siano state emesse dallo stesso collegio in unico contesto e nemmeno perché non è stata chiamata in giudizio la curatela fallimentare, come sostenuto dai ricorrenti: invero, l’inerzia della curatela evidenziata dalla CTP avrebbe legittimato la proposizione del giudizio anche da parte della società contribuente in persona del suo legale rappresentante (cfr. Cass. S.U. n. 11287 del 28/04/2023).
1.4. In realtà, va sottolineato che RAGIONE_SOCIALE non ha mai effettivamente partecipato al giudizio di primo e di secondo grado, atteso che, come emerge dagli atti, la società è fallita prima della instaurazione del contenzioso e la rappresentanza legale della stessa non era, al momento dell’impugnazione dell’avviso di accertamento, in capo a NOME COGNOME, definita ex socio ed ex rappresentante legale dalla stessa sentenza impugnata.
1.5. In altri termini, NOME COGNOME non era legittimata ad impugnare, per conto di RAGIONE_SOCIALE, l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, sicché va dichiarata la nullità RAGIONE_SOCIALE tre sentenze di primo grado e della sentenza di secondo grado, pronunciate senza la necessaria partecipazione di RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/ la errata applicazione dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, per non avere la CTR ritenuto la nullità della motivazione dell’avviso di accertamento
in ragione della mancata integrale allegazione del processo verbale di constatazione cui si fa espresso riferimento.
2.1. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR condannato i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite sulla base di una decisione errata.
I motivi restano assorbiti dall’accoglimento del primo motivo di ricorso e dalla conseguente declaratoria di nullità della sentenza impugnata.
In conclusione, va accolto, nei termini di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; vanno cassate la sentenza impugnata, nonché le sentenze della CTP nn. 108/06/11, 109/06/11 e 143/06/11 e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e le sentenze di primo grado e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 10/04/2024.