Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4868 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4868 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28585/2016 R.G. proposto da :
AGENZIA DELLE ENTRATE, ex lege rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 5462/2016 depositata il 09/06/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In controversia attinente alla impugnazione, da parte di NOME COGNOME, dell’avviso di accertamento relativo al maggior reddito a fini Irpef per l’anno d’imposta 2007, derivante dal maggior reddito di partecipazione quale socio al 50% della RAGIONE_SOCIALE di NOME RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza della CTR indicata in epigrafe ricorre, con unico motivo, l’Agenzia delle entrate.
Il contribuente è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria denuncia , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la Violazione dell’art. 5 del DPR n. 917/1986 .
Lamenta la ricorrente che la CTR, nel rigettare l’appello dell’Agenzia delle entrate, abbia uniformato la propria decisione a quella assunta dalla CTP di Napoli, che aveva annullato il ricorso proposto dalla società partecipata, rilevando che la decisione era stata riformata dalla CTR della Campania, in accoglimento dell’appello erariale, con sentenza passata in giudicato, peraltro producendo copia non munita della attestazione di definitività dell’invocato provvedimento.
Tanto premesso, va rilevata la mancata integrazione del contraddittorio per violazione dell’art. 14 D. Lgs 546/92, in relazione agli artt. 5 D.P.R. 917/86, 40 D.P.R. 600/73 e 62 D. Lgs. 546/92 stante la sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario fra la società ed i soci.
2.1. Ed invero, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 14815/2008; Cass., n. 25300/2014; Cass. n. 23096/2012), che il Collegio condivide, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci (salvo che si prospettino questioni personali).
2.2. Ne discende che tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto, in quanto non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi
comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di litisconsorzio necessario originario.
2.3. Pertanto, la proposizione del ricorso da parte di uno dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio con conseguente rinvio al giudice di primo grado (Cass. n. 3523/2018; Cass. n. 1472/2018).
In conclusione, va dichiarata la nullità dell’intero procedimento, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli affinché provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE di NOME NOME RAGIONE_SOCIALE e della socia NOME COGNOME altresì provvedendo sulle spese del giudizio di legittimità, con la precisazione che l’eventuale -e ventilata – formazione di giudicati parziali (riferiti, cioè, a singole posizioni), sarà valutata tenendo conto dei limiti soggettivi stabiliti dall’art. 2909 c.c.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la nullità dell’intero giudizio.
Rinvia il procedimento innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta affinché provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE e della socia NOME COGNOME provvedendo sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025.