Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28488 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28488 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36006/2019 R.G. proposto da :
COGNOME, con gli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello stato
– controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 3302/2019 depositata il 16/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Guardia di Finanza di Torre Annunziata rilevava, a seguito di un’attività di verifica che interessava diversi periodi di imposta nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, con oggetto dell’attività ‘altre attività professionali n.c.a.’, e dei soci NOME e NOME COGNOME, una serie di violazioni RAGIONE_SOCIALE disposizioni tributarie in materia di imposte dirette ed Iva.
1.1. In particolare, i verificatori procedevano all’acquisizione ex artt. 32, co. 1, n. 7 del D.P.R. n. 600/73 e 51, co. 2, n. 7 del D.P.R.
633/72 di copia dei conti correnti bancari e postali intestati alla società e ai soci, nonché alla sig.ra NOME COGNOME, altro familiare, estraneo alla compagine sociale.
All’esito dell’attività istruttoria, i militari rilevavano che, per diversi periodi di imposta, i contribuenti non avevano fornito adeguata giustificazione RAGIONE_SOCIALE movimentazioni riscontrate sui conti correnti e, in particolare, non avevano fornito prova dell’estraneità di tali movimentazioni all’attività esercitata dall’attività in verifica.
Per quanto qui rileva, l’ufficio notificava al socio NOME COGNOME avviso di accertamento ex art. 5 Tuir, relativo al maggior reddito di partecipazione nella società accertato per l’anno di imposta 2010 , avverso la quale il contribuente opponeva separato ricorso avanti alla CTP di Napoli, che lo accoglieva parzialmente, ritenendo giustificati alcuni movimenti bancari.
Il contribuente e l’RAGIONE_SOCIALE proponevano separati appelli avanti alla CTR della Campania che, previa riunione, li rigettava entrambi, richiamandosi al decisum di altra pronuncia della medesima Commissione regionale, che aveva statuito in merito al ricorso av verso l’avviso di accertamento societari o.
Avverso la predetta sentenza ricorre NOME COGNOME con due motivi, illustrati con il deposito di memoria difensiva ex art. 380 bis.1 c.p.с.; resiste l’ Amministrazione con controricorso e ricorso incidentale sorretto da due motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, va rilevato d’ufficio che il processo si è irregolarmente svolto nei due gradi di merito a contraddittorio non integro.
Valgano, al riguardo, le seguenti considerazioni.
2.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e dei loro soci alla quale consegue l’automatica
imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi – comporta che il ricorso tributario avanzato, anche avverso un solo avviso di rettifica, dalla società o da uno dei soci, riguarda inscindibilmente sia l’una che gli altri, salvo il caso in cui vengano prospettate questioni personali ai singoli partecipanti.
Ne discende che tutti questi soggetti devono essere parti dello stesso procedimento e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di loro.
2.2. Il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone, quindi, l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, onde il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, pure d’ufficio (cfr., ex multis, Cass. n. 3110/2024, Cass. n. 33319/2023, Cass. n. 12590/2023, Cass. n. 35187/2022). 2.3. È stato, altresì, precisato che il litisconsorzio necessario originario ricorre anche nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, poiché l’accertamento in rettifica della dichiarazione societaria incide anche sull’imputazione proporzionale dei redditi a costui, indipendentemente dal fatto che la sua responsabilità sia limitata alla quota conferita (cfr. Cass. n. 30070/2021, Cass. n. 7026/2018, Cass. n. 27337/2014).
2.4. Ciò premesso, va osservato che il presente giudizio, avente ad o ggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento mediante il quale è stato imputato per trasparenza al socio di una società di persone (la RAGIONE_SOCIALE ) il maggior reddito d’impresa determinato dall’Ufficio in capo all’ente collettivo in relazione all’anno d’imposta 20 10, si è svolto nei due gradi di merito senza il necessario coinvolgimento di tale società e dell’altro socio (emergendo dalla stessa sentenza in esame che il ricorrente, all’epoca dei fatti contestati, era titolare di una quota pari al 50% e
che del sodalizio faceva parte anche tale NOME COGNOME, socio accomandatario).
2.5. L’unicità della controversia non può, peraltro, essere ricomposta nell’odierna sede di legittimità, difettando le condizioni a ll’uopo richieste dalla giurisprudenza di questa Corte (sull’argomento si vedano, ex plurimis, Cass. n. 7763/2018, Cass. n. 29843/2017, Cass. n. 6876/2016, Cass. n. 9732/2015).
Per le ragioni illustrate, in applicazione dei surriferiti princìpi di diritto, va dichiarata la nullità dell’impugnata sentenza e dell’intero procedimento.
3.1. Rilevata una nullità del processo per la quale il collegio d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti al giudice di prime cure, la causa va rinviata, ai sensi degli artt. 383, comma 3, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione, perché provveda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi (la società e l’altro socio ).
I giudici del rinvio pronunceranno, inoltre, sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione, affinché provveda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, e pronunci anche sulle spese della presente fase di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME