Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6832 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 6832  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME CECILIA
Data pubblicazione: 14/03/2025
Oggetto: IRPEF – Accertamento in rettifica nei confronti di socio di RAGIONE_SOCIALE – Litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci – Violazione Conseguenze.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18576/2020 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO,  in  virtù  di  procura  speciale  in  atti,  ed  elettivamente domiciliato  in  Roma,  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’AVV_NOTAIO.
-ricorrente – contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
– intimate – avverso la sentenza della C.T.R. della Sicilia – Sezione staccata di Messina, n. 6281/2019, depositata il 4.11.2019 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.3.2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE:
Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Messina, COGNOME NOME impugnava l ‘ avviso di accertamento, con cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE gli aveva contestato l’omesso versamento di imposte  relative a maggiori  redditi imponibili, conseguenti all’accertamento di maggiori redditi non dichiarati per l’anno 2001 dalla società RAGIONE_SOCIALE, di cui il ricorrente era socio.
Ordinata  l’integrazione  del  contraddittorio  nei  confronti  della predetta  società,  questa  si  costituiva  in  giudizio,  precisando  che, seppur destinataria del p.v.c. della Guardia di finanza relativamente agli  anni  di  imposta  2000,  2001,  2002  e  2003,  con  riferimento all’anno 2001 non aveva mai ricevuto la notificazione di alcun avviso di accertamento, come da certificazione rilasciata in data 31.5.2010 dalla stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In primo grado, la RAGIONE_SOCIALE.t.p. accoglieva il ricorso del contribuente, poiché,  non  essendo  stati  accertati  maggiori  redditi  in  capo  alla società, non era possibile ripartire ai soci alcun reddito d’impresa in base alle rispettive quote di partecipazione.
Proposto appello dall’RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE riformava parzialmente  la  decisione  di  primo  grado,  ritenendo  legittimo l’accertamento ed annullando solo la parte relativa alle sanzioni.
Avverso  tale  decisione  proponeva  ricorso  per  cassazione  il contribuente, sulla base di un motivo. Rimanevano intimate l ‘RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO CHE:
Con l’ unico motivo di doglianza, il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 40, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 5, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , avendo errato la RAGIONE_SOCIALE.t.RAGIONE_SOCIALE. a ritenere legittimo l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio, in assenza del presupposto avviso di accertamento  emesso  nei confronti della società, che non può essere equiparato al mero p.v.c. della Guardia di finanza.
Devesi  rilevare d’ufficio la violazione RAGIONE_SOCIALE regole del litisconsorzio necessario tra la società di persone e tutti i suoi soci.
Occorre  a  tal  proposito  preliminarmente  evidenziare  che,  ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, i redditi RAGIONE_SOCIALE società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente  dalla  percezione,  proporzionalmente  alla  sua quota di partecipazione agli utili, che si presume proporzionata al valore del conferimento.
A tal riguardo, la Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha ripetutamente statuito che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e RAGIONE_SOCIALE associazioni di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso
proposto  anche  da  uno  soltanto  dei  soggetti  interessati  impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio  celebrato  senza  la  partecipazione  di  tutti  i  litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. Sez. U. n. 14815/2008, Rv. 60333001; conf., da ultimo, Cass. n. 28060/2024, Rv. 67262101).
Inoltre, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, la Suprema Corte ha più volte precisato che la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci determina la rimessione della causa al primo giudice che, tuttavia, non è necessaria ove in sede di legittimità possa disporsi la ricomposizione del contraddittorio mediante la riunione; ciò si verifica quando, oltre a sussistere la piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e RAGIONE_SOCIALE difese processuali svolte dalle stesse, la complessiva fattispecie sia caratterizzata da: identità oggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi; simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; identità sostanziale RAGIONE_SOCIALE decisioni adottate da tali giudici (Cass. N. 6073/2022, Rv. 66398401).
Nel caso in esame, l’accertamento è stato rivolto nei confronti di  una  società  di  persone.  Sussisteva,  pertanto,  il  litisconsorzio necessario tra questa e tutti i suoi soci, trattandosi sempre di un accertamento unitario.
Tuttavia, non risulta che nei gradi di merito abbiano partecipato tutti  i  soci,  essendo  indicato  come  parte  solo  il  socio  COGNOME NOME, come nel presente giudizio di legittimità.
Ne discende che deve dichiararsi la nullità dell’intero giudizio , il chè travolge le due sentenze dei gradi di merito, con rimessione della causa  al  giudice  di  primo  grado,  perché  possa  procedere  alla trattazione unitaria del processo con tutti i litisconsorti. I motivi di impugnazione introdotti con il ricorso del contribuente rimangono, dunque, assorbiti.
La Corte
P.Q.M.
Decidendo sul ricorso dichiara la nullità dell’intero giudizio;
Rinvia  innanzi  alla  Corte  di  giustizia  tributaria  di  primo  grado  di Messina perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti,  proceda  a  nuovo  giudizio  nel  rispetto  RAGIONE_SOCIALE  regole  del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Sezione