Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6832 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6832 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
Oggetto: IRPEF – Accertamento in rettifica nei confronti di socio di RAGIONE_SOCIALE – Litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci – Violazione Conseguenze.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18576/2020 R.G. proposto da
SEGRETO COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME
-ricorrente – contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
– intimate – avverso la sentenza della C.T.R. della Sicilia – Sezione staccata di Messina, n. 6281/2019, depositata il 4.11.2019 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.3.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Messina, COGNOME NOME impugnava l ‘ avviso di accertamento, con cui l’Agenzia delle entrate gli aveva contestato l’omesso versamento di imposte relative a maggiori redditi imponibili, conseguenti all’accertamento di maggiori redditi non dichiarati per l’anno 2001 dalla società RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, di cui il ricorrente era socio.
Ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti della predetta società, questa si costituiva in giudizio, precisando che, seppur destinataria del p.v.c. della Guardia di finanza relativamente agli anni di imposta 2000, 2001, 2002 e 2003, con riferimento all’anno 2001 non aveva mai ricevuto la notificazione di alcun avviso di accertamento, come da certificazione rilasciata in data 31.5.2010 dalla stessa Agenzia delle entrate.
In primo grado, la C.t.p. accoglieva il ricorso del contribuente, poiché, non essendo stati accertati maggiori redditi in capo alla società, non era possibile ripartire ai soci alcun reddito d’impresa in base alle rispettive quote di partecipazione.
Proposto appello dall’Agenzia delle entrate, la C.t.r. riformava parzialmente la decisione di primo grado, ritenendo legittimo l’accertamento ed annullando solo la parte relativa alle sanzioni.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il contribuente, sulla base di un motivo. Rimanevano intimate l ‘Agenzia delle entrate e la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO CHE:
Con l’ unico motivo di doglianza, il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 40, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 5, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , avendo errato la C.t.r. a ritenere legittimo l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio, in assenza del presupposto avviso di accertamento emesso nei confronti della società, che non può essere equiparato al mero p.v.c. della Guardia di finanza.
Devesi rilevare d’ufficio la violazione delle regole del litisconsorzio necessario tra la società di persone e tutti i suoi soci.
Occorre a tal proposito preliminarmente evidenziare che, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, che si presume proporzionata al valore del conferimento.
A tal riguardo, la Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha ripetutamente statuito che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso
proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. Sez. U. n. 14815/2008, Rv. 60333001; conf., da ultimo, Cass. n. 28060/2024, Rv. 67262101).
Inoltre, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, la Suprema Corte ha più volte precisato che la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci determina la rimessione della causa al primo giudice che, tuttavia, non è necessaria ove in sede di legittimità possa disporsi la ricomposizione del contraddittorio mediante la riunione; ciò si verifica quando, oltre a sussistere la piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, la complessiva fattispecie sia caratterizzata da: identità oggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi; simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici (Cass. N. 6073/2022, Rv. 66398401).
Nel caso in esame, l’accertamento è stato rivolto nei confronti di una società di persone. Sussisteva, pertanto, il litisconsorzio necessario tra questa e tutti i suoi soci, trattandosi sempre di un accertamento unitario.
Tuttavia, non risulta che nei gradi di merito abbiano partecipato tutti i soci, essendo indicato come parte solo il socio NOME NOMECOGNOME come nel presente giudizio di legittimità.
Ne discende che deve dichiararsi la nullità dell’intero giudizio , il chè travolge le due sentenze dei gradi di merito, con rimessione della causa al giudice di primo grado, perché possa procedere alla trattazione unitaria del processo con tutti i litisconsorti. I motivi di impugnazione introdotti con il ricorso del contribuente rimangono, dunque, assorbiti.
La Corte
P.Q.M.
Decidendo sul ricorso dichiara la nullità dell’intero giudizio;
Rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio nel rispetto delle regole del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione