Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1286 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1286 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/01/2025
Accertamento società persone-Litisconsorzio necessario
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12863/2022 R.G. proposto da:
NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura speciale alle liti in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso l’avv. NOME COGNOME in Roma alla INDIRIZZO;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 5148/2021 depositata in data 17/11/2021, non notificata;
udita la relazione tenuta nell’adunan za camerale del 10 dicembre 2024 dal consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME proposero ricorso contro l’avviso di accertamento per Irpef dell’ anno di imposta 2012 relativo ad NOME COGNOME della quale erano eredi, per i redditi di partecipazione nella società RAGIONE_SOCIALE destinataria di avviso di accertamento non impugnato.
La Commissione tributaria provinciale (CTP) di Frosinone rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale (CTR) del Lazio rigettava l’appello.
In particolare, i giudici del gravame preliminarmente evidenziavano che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società non era stato impugnato per cui le eccezioni ad esso relative erano inammissibili e definitiva doveva quindi considerarsi l’imputazione del reddito alla socia. Poi, dichiaravano inammissibili il motivo relativo alla violazione degli artt. 2, comma 6, e 23, del d.lgs. n. 82/2005 nonché quello relativo alla violazione dell’art. 65 del d.P.R. 600/1973; rigettavano i motivi relativi al difetto di prova della delega del funzionario sottoscrittore d ell’avviso e alla nullità per motivazione per relationem dell’avviso.
Contro tale sentenza propongono ricorso per cassazione i contribuenti in base a due motivi, illustrati da successiva memoria.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10 dicembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., rubricato «Violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 346 c.p.c., dell’art. 54 del D.lgs. 31.12.1992, n. 546, degli artt. 99, 100, 102, 112, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c.; omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3, 4 e 5», i ricorrenti censurano la pronuncia della CTR laddove ha ritenuto inammissibili le eccezioni mosse da essi avverso l’accertamento operato nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE di cui era socia accomandante la loro comune dante causa; in particolare la CTR avrebbe omesso di rilevare il giudicato interno formatosi sulla loro legittimazione a impugnare la pretesa tributaria anche nel merito, legittimazione affermata dalla CTP con statuizione non censurata dalla difesa erariale con appello incidentale. Pertanto, la CTR era tenuta ad esaminare il merito delle contestazioni dell’accertamento operato a danno della società RAGIONE_SOCIALE il che nel caso concreto non è avvenuto, con la ulteriore conseguente intervenuta violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.
1.1. Il motivo è infondato.
Dalla lettura integrale della sentenza della CTP richiamata e prodotta dalla parte ricorrente emerge che la decisione dei primi giudici in ordine alla legittimazione (degli eredi) della socia a contestare nel merito la ripresa effettuata in danno della società di persone era nel senso della insussistenza della stessa, dovendo eventualmente proporre ricorso contro la Direzione provinciale di Napoli alla Commissione tributaria provinciale di Napoli; la parte della motivazione richiamata dai ricorrenti attiene invece alla questione della legittimazione dei soci a recuperare l’opposizione meritale in sede di impugnazione della cartella, affermazione che corrobora la succitata conclusione.
Col secondo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 (in particolare dell’art. 5), del D.P.R. n. 600 del 29.9.1973 (in particolare dell’art. 41 bis), degli artt. 2727 e segg. c.c., dell’art. 2697 c.c., degli artt. 2267 e 2291 c.c., dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 24 della Costituzione Italiana; omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 », i ricorrenti contestano la pronuncia oggetto della sentenza impugnata, perché la CTR ha ritenuto preclusivo l’accertamento di cui sopra sul presupposto della presenza di un giudicato per non avere la so cietà impugnato l’avviso di accertamento notificatole, sicchè gli attuali ricorrenti non avrebbero potuto sollevare alcuna questione in ordine all’assunto maggior reddito conseguito dal socio defunto loro dante causa e, quindi, in merito all’accertamento riguardante essa società, al quale sarebbe conseguito un aumento del reddito di partecipazione del socio defunto, omettendo, però, di considerare che non è ipotizzabile alcun giudicato sul punto atteso che il socio di una società di persone, come nel caso concreto, può sempre muovere eccezioni relativamente all’accertamento inerente la società ancorchè definitivo perché non opposto dalla società.
2.1. Tanto premesso va necessariamente rilevata la mancata integrazione del contraddittorio e la violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 5 t.u.i.r.
Premesso infatti che Cass. n. 17360/2014 ha evidenziato che l’avviso di accertamento del reddito di societ à di persone, pur se divenuto irretrattabile per mancata impugnazione da parte di quest ‘ ultima, non può considerarsi definitivo in pregiudizio dei soci ai quali l ‘ atto non sia stato notificato, occorre evidenziare che Cass. S.U. n. 14815/2008 ha affermato il principio di diritto, costantemente seguito da questa Corte, per cui nel caso in cui venga proposto ricorso
avverso un avviso di rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone, o avverso un avviso di rettifica notificato ad un socio, in conseguenza della rettifica del reddito della società, ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra tutti i soci e la società, purché il ricorso venga proposto per contestare il reddito della società o le modalità del suo accertamento; ricorre, invece, una ipotesi di litisconsorzio necessario, solamente tra i soci, quando il ricorso introduttivo abbia ad oggetto la mera ripartizione del reddito, anche quando il socio contesti la propria qualità (nel qual caso gli altri soci hanno interesse a contrastare la tesi del ricorrente, il cui accoglimento determina un incremento del loro carico fiscale). È esclusa ogni ipotesi di litisconsorzio necessario quando venga eccepita, da chiunque (società o soci), la intempestività della notifica dell’avviso di accertamento e, quindi, la decadenza dell’ufficio dal potere impositivo nei confronti del singolo destinatario dell’atto, senza che ciò comporti ripercussioni per gli altri.
Nel caso di specie, costituisce circostanza pacifica che oltre ad alcune eccezioni di carattere personale, il socio avesse contestato lo stesso reddito della società e la sua determinazione, cosicchè il giudizio doveva svolgersi fin dall’inizio anche nei confronti degli altri soci (i ricorrenti sono eredi della socia che deteneva una quota del 90%) e della società.
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/1992 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
Esclusa la presenza di un giudicato, oggetto del primo motivo, ne consegue la pronuncia di nullità dell’intero giudizio con rimessione al
primo giudice, anche per il governo delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
rigettato il primo motivo, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone, in diversa composizione, per nuovo giudizio, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 10 dicembre 2024.