Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17579 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17579 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 692-2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec: EMAIL), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE.s. di COGNOME FRANCESCO RAGIONE_SOCIALE,
in persona del legale rappresentante pro tempore , e COGNOME NOME , rappresentati e difesi, per procura allegata al controricorso, dall’avv. NOME COGNOME (pec: EMAILpec.ordineavvocatimarsala.it);
– controricorrenti –
Oggetto: TRIBUTI -litisconsorzio necessario tra società di persone e soci -art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
avverso la sentenza n. 6133/12/2023 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata in data 18 luglio 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 maggio 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di quattro avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2013 e 2014 emessi nei confronti della s.a.s. RAGIONE_SOCIALE NOME di COGNOME NOME e C., esercente l’attività di ‘commercio all’ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata’ , nonché del socio NOME COGNOME, relativi ad IVA ed IRAP recuperate nei confronti della predetta società contribuente e ad IRPEF nei confronti del socio per i redditi di partecipazione nella predetta società di persone, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986.
Gli avvisi di accertamento erano basati sulle risultanze di una verifica fiscale condotta dalla G.d.F. nei confronti della RAGIONE_SOCIALE da cui l’esistenza di un disegno fraudolento attuato mediante l’emissione da parte di tale società di fatture nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per operazioni in tutto o in parte inesistenti, nonché sulle risultanze del p.v.c. redatto sempre dalla G.d.F. nei confronti della RAGIONE_SOCIALE con riferimento agli anni d’imposta 2013, 2014 e 2015 e notificato alla società contribuente in data 20/02/2017.
La CTP (Ora Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Trapani, riuniti i ricorsi, li rigettava e la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Sicilia, investita dell’appello proposto dalle parti soccombenti, lo accoglieva con la sentenza in epigrafe indicata.
3.1. Innanzitutto, i giudici di appello rilevavano che nelle more del processo d’appello era intervenuto un accordo conciliativo tra l’Agenzia delle Entrate e le società coinvolte nel presunto accordo fraudolento a seguito del quale l’Ufficio aveva abbandonato il rilievo relativo alla presunta fatturazione di operazioni inesistenti, dato che gli elementi portati a supporto dalla G.d.F. venivano ritenuti insufficienti per una
proficua difesa in giudizio, in quanto, la RAGIONE_SOCIALE era riuscita a riconciliare le discrasie tra le fatture ed il registro della tracciabilità sanitaria. Di conseguenza, la CTR rilevava come fossero stati annullati gli addebiti contestati ed anche il processo penale a carico degli amministratori, imputati di emissione di fatture false riconducibili oggettivamente e soggettivamente ad attività inesistenti, aveva esito favorevole per gli imputati. Pertanto, secondo il giudice di appello, le affermazioni degli accertatori risultavano infondate e, allo stesso modo, infondata doveva ritenersi la tesi secondo la quale la ricorrente avrebbe acquistato in nero tale merce che veniva pagata regolarmente ed in modo tracciabile. Si sottolineava il fatto che la merce veniva acquistata all’estero, per cui veniva accompagnata dal documento di trasporto e dal CMR controfirmato dal vettore; inoltre, tutti gli animali venivano regolarmente macellati ed accompagnati e tracciati sui libri sanitari, con le certificazioni dei medici veterinari che certificavano tali macellazioni. Pertanto, si riteneva tutti questi documenti conformi fiscalmente e contabilmente alle vendite fatte dalla RAGIONE_SOCIALE a tutti i suoi clienti, compresa la società contribuente, odierna controricorrente.
Avverso tale statuizione l ‘Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replicano le controparti con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di cassazione la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto – Nullità della sentenza per violazione del principio del litisconsorzio necessario ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs n. 546/92».
1.1. La ricorrente, richiamati i principi espressi da questa Corte a Sezioni unite nella sentenza n. 14815/2008, sostiene che la sentenza è nulla in quanto i giudici di appello, non facendo buon governo delle disposizioni censurate, hanno emesso la sentenza senza la
partecipazione al giudizio dell’altra socia della società, NOME COGNOME che aveva comunque impugnato gli avvisi di accertamento alla medesima notificati e la cui controversia era stata incardinata al ruolo generale n. 44/18 e 46/18 presso la CTP di Trapani che aveva pronunciato le sentenze n. 334/03/22 e n. 335/03/22.
Il motivo è fondato e va accolto.
È principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, a partire dall’arresto di Cass., Sez. U., n. 14815 del 2008, successivamente ribadito dalle sezioni semplici (cfr., ex multis , Cass. n. 27337/2014; n. 11727 e n. 13737 del 2016 e, più recentemente, Cass. n. 30588/2024 e n. 33260/2024), quello secondo cui «in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto
da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio».
3.1. Seppur sia vero che l’accertamento a carico della società riguarda, oltre all’IRAP, anche l’IVA, la giurisprudenza di questo giudice di legittimità è nel senso che l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del simultaneus processus nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a cari co della società e dei soci, ma qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto con un unico atto impositivo ad accertamenti per IVA ed anche per IRAP a carico di una società di persone, fondati su elementi (anche in parte) comuni, come nel caso in esame, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus , attesa l’inscindibilità delle due situazioni (in termini, Cass. n. 12236 del 2010; conf. n. 11240 del 2011; n. 21340 del 2015; n. 16731 del 2016).
3.2. Pertanto, ove in sede di legittimità venga rilevata una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal collegio di primo grado (che avrebbe dovuto disporre immediatamente l’integrazione del contraddittorio, ovvero riunire i processi in ipotesi instaurati dai litisconsorti necessari, ai sensi del D.Igs. n. 546 del 1992, art. 29), né dal collegio d’appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell’integrazione del contraddittorio con tutti i soci della società contribuente, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art.
59, comma 1, lett. b), in modo da assicurare un processo unitario per tutti i soggetti interessati), deve disporsi, anche d’ufficio, l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. un., n. 3678 del 2009; Cass. n. 12547 e n. 7212 del 2015, n. 18127 del 2013, n. 5063 del 2010, n. 138825 del 2007);
3.3. Da quanto detto consegue che la società e tutti i suoi soci, non solo l’accomandatario, ma anche l’accomandante, dovevano essere parte dello stesso procedimento e la controversia non poteva essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi.
3.4. Orbene, nel caso di specie, è pacifico che il giudizio di merito venne celebrato senza la partecipazione della socia NOME COGNOME e, benché quest’ultima abbia impugnato separatamente gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti ai fini delle imposte dirette, per i redditi di partecipazione nella predetta società di persone, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, i giudizi non sono stati riuniti e neppure trattati simultaneamente; circostanza, quest’ultima, che avrebbe escluso la dichiarazione di nullità del giudizio fin dal primo grado, in ossequio al principio giurisprudenziale secondo cui «Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il
fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio» (Cass. n. 29843 del 2017).
Da quanto detto consegue l ‘accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, e la dichiarazione di nullità dell’intero giudizio di merito con il rinvio della causa al giudice di primo grado, per la celebrazione del giudizio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, previa integrazione del contraddittorio, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 14. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali dell’intero giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; dichiara la nullità dell’intero giudizio di merito, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani, in diversa composizione, per la celebrazione del giudizio a contraddittorio integro e per la regolamentazione delle spese processuali dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2025.