Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17608 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17608 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
AGENZIA DELLE ENTRATE,
-resistente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. TOSCANA, n. 2046/2015 depositata il 16/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Avviso di accertamento -società di persone e soci litisconsorzio necessario
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11722/2016 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente – contro
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate, con processo verbale di constatazione notificato a NOME COGNOME socio per una quota pari al 99 per cento e rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, ricostruiva in via induttiva un maggiore imponibile in capo alla società ai fini Irpef, Irap ed Iva con riferimento all’anno 2006. L’Ufficio assumeva che l’atto con il quale in data 21 marzo 2007 l’intero capitale sociale era stato ceduto a tale NOME COGNOME fosse oggetto di simulazione al fine di eludere i tributi per l’anno 2006. Di seguito, l’Ufficio notificava al COGNOME sia l’avviso di accertamento societario sia l’ avviso di accertamento personale con il quale gli attribuiva, per trasparenza ex art. 5 t.u.i.r., i maggiori redditi accertati in capo alla società in misura proporzionale alla sua quota.
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento personale innanzi alla CTP di Pistoia che accoglieva parzialmente il ricorso. In particolare, la CTP riteneva legittima la sola sanzione per l’omessa dichiarazione.
Avverso detta sentenza l’Ufficio spiegava appello che veniva integralmente accolto dalla CTR con la sentenza in epigrafe.
Avverso detta ultima sentenza il contribuente ricorre per cassazione mentre l ‘Agenzia delle entrate ha depositato nota intestata «atto di costituzione» ai soli fini della eventuale partecipazione alla discussione orale e dichiarando di non aver depositato tempestivo controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il contribuente propone cinque motivi di ricorso, all’esito dei quali ripropone le questioni ed eccezioni già proposte e non accolte, non trattate o risultate assorbite.
1.1. Con il primo motivo te denuncia, in via pregiudiziale, violazione e falsa applicazione dell’art. 5 t.u.i.r. e dell’art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la mancata impugnazione dell’avviso societario da parte dell’ente lo avrebbe reso definitivo anche nei propri confronti, sebbene avesse presentato ricorso. Osserva che, al contrario, la formazione di un giudicato sfavorevole a carico di uno dei litisconsorti in fattispecie di litisconsorzio necessario non pregiudica la posizione degli altri litisconsorti.
1.2. Con il secondo motivo denuncia, sempre in via pregiudiziale, la violazione e falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt. 115 e 329 cod. proc. civ.
Assume che l’appello spiegato dall’Agenzia delle entrate avve rso la sentenza di primo grado, nella parte in cui quest’u ltima aveva accolto le doglianze avverso l’avviso societario , doveva ritenersi inammissibile per effetto del giudicato interno ai sensi dell’art. 329 cod. proc. civ. ed ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ. in quanto l’Ufficio non aveva specificamente controdedotto in primo grado e la CTP aveva deciso sulla scorta di circostanze non contestate.
3. Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e precisamente: il fatto che l’Ufficio era caduto in errore duplicando componenti attivi di reddito (terzo motivo); il valore apparente dell’immobile oggetto di cessione (quarto motivo) il deficit patrimoniale (quinto motivo).
1.4. All’esito ripropone la violazione degli artt. 6 e 7 legge n. 27 luglio 2000 n. 212 e dell’art. 5 t.u.i.r. e l’illegittimità delle sanzioni irrogate.
In via preliminare va rilevato di ufficio il difetto di litisconsorzio necessario tra tutti i soci della RAGIONE_SOCIALE
(già Albergo la RAGIONE_SOCIALE) e la società stessa.
2.1. L’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all’art. 5 t.u.i.r. e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone che siano tutti parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; da ciò consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, salvo che i soci prospettino questioni personali come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito tra i soci (Cass., Sez. U, 04/06/2008, n. 14815; Cass. 11/6/2018, n. 15116).
2.2. Gli stessi principi operano anche con riferimento all’Irap dovuta da una società di persone, trattandosi di imposta da imputarsi per trasparenza ai soci, ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Cass., Sez. U., 29/05/2017, n. 13452; Cass., Sez. U., 20/06/2012, n. 10145).
2.3. E’ stato poi precisato, con riferimento a casi, come quello di specie, nei quali l’accertamento a carico della società abbia per oggetto sia le imposte dirette che l’Irap e l’Iva, che « L’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone autonomamente operato non determina, in caso di impugnazione, un litisconsorzio necessario nei confronti dei soci, attesa l’assenza – in mancanza di un
meccanismo analogo a quello previsto dagli artt. 40, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – di un accertamento unitario e di una conseguente automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci. Ove, peraltro, l’Agenzia abbia proceduto con un unico atto ad accertamenti di imposte dirette ed Irap a carico di una società di persone, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile Iva, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus per l’inscindibilità delle due situazioni (Cass. 14/03/2022, n. 8211).
Si è anche affermato, in ipotesi analoghe, che vada devoluto al giudice di merito l’accertamento se si sia, nel frattempo, formato un giudicato nei confronti di uno dei litisconsorti e, quali effetti sostanziali e processuali questo eventuale giudicato determini (Cass. 23/05/2022, n. 16522, Cass. 23/11/2012, n. 20820)
2.4. Dall’esposizione del fatto riportata in ricorso risulta che il ricorrente ha impugnato l’avviso di accertamento proponendo questioni non soltanto personali. Il socio , infatti, contestava l’accertamento di un maggior reddito in capo alla società. Per questi aspetti, dunque, la controversia concerne gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari (nella specie l’altro socio e la società) affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
Ne consegue la declaratoria di nullità dell’intero giudizio, che travolge entrambe le decisioni, di primo e secondo grado, e la rimessione delle parti innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara la nullit à dell’intero giudizio e rimette le parti innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia, in diversa composizione alla quale demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2025.