Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 657 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 657 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2251/2019 R.G. proposto da : A LIVELLA DI RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, INDIRIZZO, con l’avvocato AVV_NOTAIO -ricorrenti- contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato
-resistente- nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, NOME
– intimati- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania, Sezione Staccata di Salerno, n. 9954/2017 depositata il 23/11/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società ‘RAGIONE_SOCIALE, nonché i soci NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con cinque motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha confermato la pronuncia di primo grado di rigetto del ricorso proposto avverso quattro avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2004,
2005 e 2006, con i quali l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Vallo RAGIONE_SOCIALEa Lucania aveva imputato alla società un maggior reddito di impresa per ciascuna annualità, derivante dalla mancata fatturazione di servizi funebri e relative lapidi da parte di NOME COGNOME, ex socio la cui formale esclusione dalla società veniva contestata, sotto un profilo sostanziale, da parte RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio.
In particolare, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate rilevava che, di fatto, la struttura societaria non aveva subito alcuna concreta variazione, essendo stato il reddito egualmente ripartito tra gli originari quattro soci nella misura del 25% ciascuno, e che le omesse fatturazioni erano riferibili non alla attività svolta da NOME COGNOME, già socio, ma alla società.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato foglio di costituzione per l’eventuale udienza pubblica e NOME COGNOME è rimasto intimato.
Con ordinanza interlocutoria n. 20924 del 23/07/2025 questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione dei fascicoli del giudizio di merito, ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica del rispetto del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, previsto dall’art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La causa viene quindi chiamata a decisione all’odierna adunanza , in prossimità RAGIONE_SOCIALEa quale parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380bis.1 c.p.с.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che, con la memoria illustrativa, parte ricorrente ha chiesto disporsi l’interruzione del processo a seguito RAGIONE_SOCIALEa avvenuta cancellazione RAGIONE_SOCIALEa società ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, avvenuta in data 14/05/2024.
1.1. L’istanza non può essere accolta.
La cancellazione RAGIONE_SOCIALEa società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, se avvenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, non è causa di interruzione del processo, benché comunicata dal
difensore, atteso che nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso di ufficio, non sono applicabili le comuni cause interruttive previste dalla legge. (Cass. Sez. 5, 10/10/2024, n. 26452, Rv. 672670 – 01).
1.2. Sempre preliminarmente, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto avverso il RAGIONE_SOCIALE. A seguito del trasferimento alle agenzie fiscali dei rapporti giuridici, dei poteri e RAGIONE_SOCIALE competenze, in precedenza facenti capo al RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, il RAGIONE_SOCIALE non è più legittimato a proporre ricorso per cassazione nel processi pendenti, riguardanti i servizi attribuiti all’RAGIONE_SOCIALE, perché, a partire dal 1° gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività RAGIONE_SOCIALE agenzie fiscali, in virtù RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000) la legittimazione ad impugnare spetta esclusivamente a tale RAGIONE_SOCIALE. (Cass. Sez. 5, 26/02/2019, n. 5556, Rv. 652787 – 01)
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la «Violazione e la falsa applicazione degli artt. 210 c.p.c. e 7 D.Lgs. 546/1992, 2967 c.c. e 112, 115, 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n 4 e 5 c.p.c.», deducendo i ricorrenti la «nullità del procedimento per omessa pronuncia sull’istanza di ordine di esibizione avanzato dalla parte ex art. 210 c.p.c. e rivolto alla documentazione contabile detenuta dal socio escluso NOME COGNOME».
Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la «violazione e la falsa applicazione degli artt. 7 d.lgs. 546/1992, 2967 c.c. e 115 e 116 c.p.c.», lamentando la «omessa pronuncia in riferimento alle contestazioni inerenti la mancata fatturazione RAGIONE_SOCIALE c.d. lapidi».
4 . Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c., la «Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2729 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, n. 4 c.p.c. nonché articolo 39, comma 1, del DPR n.
600/1973 per le imposte dirette e articolo 54, comma 2, del dpr n. 633/1972 per l’Iva».
Con il quarto strumento di impugnazione si deduce, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c., la «Violazione e la falsa applicazione degli artt. 38, 39 e 41 DPR 600/73 art. 55 DPR 633/72 in relazione all’art. 62 D.Lgs. n. 546/1992 nonché omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia».
Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la «Violazione artt. 36, comma 1, n. 4, D.Lgs. 546/1992 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e degli artt. 2679 e 2729 del codice civile e art. 39 DPR. 600/73 e art. 54 del DPR 633/72».
Preliminarmente, la Corte osserva che dalla sentenza impugnata risulta che il ricorso originario era stato proposto dai tre soci RAGIONE_SOCIALEa ‘RAGIONE_SOCIALE‘ NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME; che la CTR RAGIONE_SOCIALEa Campania, con sentenza depositata il 16/04/2013, aveva rilevato la violazione del contraddittorio, rimettendo gli atti al giudice di primo grado per la integrazione nei confronti di NOME COGNOME rilevando che, nella prospettazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, questi aveva mantenuto la qualità di socio.
Si rileva peraltro: che, nella sentenza qui impugnata, i giudici di appello hanno dato atto che «La CTP di Salerno ordinava l’integrazione del Contraddittorio, ed i ricorrenti prontamente ottemperavano a tanto», senza specificare quali siano state le parti del giudizio riassunto avanti ai giudici di primo grado; che la sentenza pronunciata all’esito del giudizio riassunto risulta essere stata impugnata dalla società e dai due soci COGNOME e COGNOME, attuali ricorrenti, ma nulla risulta in merito alla posizione del socio NOME COGNOME.
Ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica del rispetto del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, previsto dall’art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è stata disposta l’acquisizione dei fascicoli RAGIONE_SOCIALE‘intero
giudizio di merito, ivi compresa la fase relativa al primo giudizio svoltosi avanti alla CTR di Salerno anteriormente alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa CTR del 16/04/2013, di annullamento con rimessione al giudice di primo grado.
A seguito RAGIONE_SOCIALE‘esame degli atti del merito, va rilevato che il giudizio è stato correttamente riassunto in primo grado da e nei confronti dei litisconsorti necessari, ma che l’ appello si è svolto senza la partecipazione del socio NOME COGNOME, circostanza pacifica che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
9.1. E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui l’unitarietà RAGIONE_SOCIALE‘accertamento che è alla base RAGIONE_SOCIALEa rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, sicché tutti questi soggetti devono essere parte RAGIONE_SOCIALEo stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (cfr., per tutte, Cass., Sez. U, 2008, n. 14815).
Siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni RAGIONE_SOCIALEa fattispecie costitutiva RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario “originario”.
9.2. Ne deriva che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è
affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr., altresì, da ultimo, Cass., ord., 28 febbraio 2018, n. 4580; Cass., ord., 22 gennaio 2018, n. 1472). 9.3. Va pertanto ribadito il principio di diritto che «Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti» (Cass., Sez. 5 – , Sentenza n. 23261 del 27/09/2018; conformi, Cass., n. 14387/2014 e n. 24025/2018; Cass. n. 28729/2021).
10. L’accertato difetto di integrità del contradditorio nel grado di appello, rilevabile d’ufficio da questa Corte, comporta la declaratoria di nullità del relativo giudizio, con cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e rimessione degli atti alla Corte di giustizia di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania -Sezione staccata di Salerno, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992 e procedere a nuovo esame RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione originaria, provvedendo anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia tributaria di Secondo Grado RAGIONE_SOCIALEa Campania – Sezione Staccata di Salerno, in diversa composizione, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992 e procedere a nuovo esame RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione originaria, provvedendo anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/12/2025. La Presidente NOME COGNOME