Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19688 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19688 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14125/2024 R.G. proposto da :
PROIETTO NOME, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC: EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n. 6951/2023 depositata il 05/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La contribuente NOME era attinta da avviso di accertamento sull’anno di imposta 2009, per maggior reddito quale socia al 20% della società di fatto costituita da ella medesima in sodalizio con i signori COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Nello specifico, veniva contestata la costituzione di una società estera, la RAGIONE_SOCIALE, con sede in Romania, per la commercializzazione di telefoni in violazione di Iva comunitaria per operazioni fittiziamente avvenute ‘estero Italia’, con l’int erposta società rumena, in luogo della reale operazione ‘RAGIONE_SOCIALE‘ con la dissimulata società di fatto.
La contribuente ha adito il giudice di prossimità, contestando l’esistenza della ‘frode carosello’, ma i gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente che ricorre per cassazione affidandosi a due motivi, poi illustrati con memoria.
Spiega controricorso l’Agenzia delle entrate con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato.
In prossimità dell’adunanza, il Pubblico Ministero, in persona del sost. Procuratore generale, dott. NOME COGNOME ha depositato requisitoria in forma di memoria, concludendo per la cassazione con rinvio al primo giudice, per violazione del litisconsorzio necessario.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si profila censura i sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per violazione degli articoli 132 del codice di procedura civile, nonché 36 del decreto legislativo numero 546 del 1992.
Nello specifico, si lamenta motivazione parvente.
1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 e 5 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 2247 del codice civile.
Nello specifico si lamenta il mancato accertamento dell’insussistenza degli elementi propri della società, donde non poteva essere accertata una ‘società di fatto’ fra la contribuente e gli altri soggetti coinvolti nell’accertamento.
In via preliminare di rito va rilevata la violazione del contraddittorio per mancato rispetto del litisconsorzio necessario fra una presunta società di fatto e i suoi soci.
2.1. Il ricorso allibrato avanti questa Corte con il numero 7097/2017 è stato definito con ordinanza n. 31974/2021, che ha cassato con rinvio al primo giudice la sentenza attinente l’accertamento per maggior reddito di altro socio della medesima società di fatto, sig. COGNOME Altresì, più specificamente, va ricordata l’ordinanza di questa Corte n. 18431/24, dep. il 5 luglio 2024, resa in controversia per l’anno d’imposta 2008 riguardante la medesima contribuente NOME COGNOME
Al riguardo, anche in questa sede, deve essere riaffermato il seguente principio di diritto: “nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non resa nei confronti di tutti” (Cass. n. 23261/2018 e n. 14387/2014), con la ulteriore conseguenza che il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’Ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci che sono, appunto, litisconsorti necessari (Cass. n. 15566/2018).
2.2. I gradi di merito sono stati celebrati in violazione del prefato litisconsorzio necessario e quindi sono radicalmente nulli, né è possibile ricomporre il litisconsorzio in questa sede, come pure ammesso da questa Suprema Corte di legittimità, a determinate condizioni, qui non sussistenti (cfr. Cass. S.U. 14815/2008, con affinamento in Cass. V, n. 3789/2018).
Pertanto, pronunciando sul ricorso, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio per violazione del contraddittorio, con rimessione al primo giudice.
Gli ulteriori motivi restano assorbiti.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, la corte dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di Roma, in diversa composizione, cui demanda