Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1643 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1643 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2926/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. P_IVA) e NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO.ti. NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrenti- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 881, depositata il 20/6/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 /12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la CTR della Liguria, riformando la sentenza della CTP di Genova n. 236/2013, accoglieva il ricorso della RAGIONE_SOCIALE nonché di NOME
COGNOME avverso gli avvisi di accertamento, con cui erano stati accertati in capo alla RAGIONE_SOCIALE una plusvalenza di euro 560.716,00 e in capo al socio NOME COGNOME un maggior reddito di partecipazione di euro 599.595,00. Il giudice di secondo grado osservava che l’imprenditore agricolo , che vende dei terreni rivalutati dopo il pagamento del l’imposta sostitutiva , non realizza una plusvalenza. I terreni erano stati stimati per un valore di euro 795.327,34 al 19/10/2022 e su tale valore era stata corrisposta l’imposta sostitutiva del 4%. Secondo il giudice di appello era irrilevante che nel successivo atto di permuta fosse stato indicato un valore inferiore al valore di stima. La mancata indicazione del valore rivalutato nel quadro RM della denuncia dei redditi non comportava una decadenza dall’agevolazione poiché il contribuente aveva effettuato la perizia di stima e corrisposto l’imposta sostitutiva .La C.t.r. affermava che, s e è vero che l’art. 7, comma 6 , legge n. 448 del 2001 prevede che il valore rideterminato ‘costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale’, la norma è derogata nel caso di cessione di terreni edificabili già rivalutati effettuata da imprenditori agricoli. L’atto di permuta era soggetto a iva e il valore indicato, anche se inferiore a quello rivalutato, corrispondeva al valore effettivo sicché la permuta non aveva comportato una plusvalenza.
Contro la sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, rispetto al quale RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME resistono con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo i controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 e 101 e 102 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.: mentre nel giudizio di primo grado, a seguito di ordine d’integrazione, si erano costituiti anche i due soci NOME COGNOME e NOME COGNOME, la controversia era stata decisa in secondo grado senza la partecipazione al giudizio della socia NOME COGNOME nonostante fosse ravvisabile un caso di litisconsorzio necessario originario;
Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 331 c.p.c. e 52 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. poiché l’omessa notificazione dell’impugnazione a tutte le parti che avevano partecipato al giudizio di primo grado comporta l’esigenza dell’integrazione del contraddittorio per ordine del giudice e , in mancanza dell’integrazione , determina la nullità del processo di secondo grado e della sentenza, rilevabile d ‘ufficio anche in sede di legittimità.
Con il terzo motivo l’RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 448 del 2001, degli artt. 67 e 68 t.u.i.r. e dell’art. 13 lett. c) e lett. d) , d.P.R. n. 633 del 1972 con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. La RAGIONE_SOCIALE aveva dimostrato di aver pagato entro la data ultima consentita solo la prima rata dell’imposta sostitutiva del 4%. L’art. 7, comma 6 , legge n. 246 del 2001 prevede che il valore periziato costituisca il valore minimo di riferimento ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, dell’imposta di registro e RAGIONE_SOCIALE imposte ipotecarie e catastali : se la cessione avviene per un importo inferiore a quello rivalutato, la rivalutazione perde di efficacia tornano applicabili le regole ordinarie RAGIONE_SOCIALE plusvale nze indicate dall’art. 68 t.u.i.r. Nel caso di permuta si applica l’art. 13 lett. c) e lett. d) , d.P.R. n. 633 del 1973, il quale stabilisce che la base imponibile è il valore normale dei beni e dei
servizi che hanno formato oggetto RAGIONE_SOCIALE operazioni. Per l’art. 14 d.P.R. n. 633 del 1973 il valore normale sono il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato. Se la permuta è soggetta a iva, proprio per il fatto che la base imponibile è costituita non dal corrispettivo ma dal valore normale dei beni, vi è l’obbligo di far menzione della rivalutazione e RAGIONE_SOCIALE ragioni del deprezzamento.
Con il controricorso la RAGIONE_SOCIALE e il socio NOME COGNOME hanno chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile ex art. 360bis , primo comma, num. 1, c.p.c. perché, ritenendo integrati tutti i presupposti per applicare il regime speciale dell’art. 7 legge n. 448 del 2001, la sentenza si è pronunciata in maniera conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione.
I primi due motivi dell’RAGIONE_SOCIALE devono essere esaminati per ragioni logico-giuridiche con priorità , anche rispetto all’eccezione d’inammissibilità , perché concernono la nullità dell’intero processo di secondo grado mentre l’eccezione d’inammissibilità il terzo motivo . I primi due motivi sono fondati e assorbenti.
4.1 Mentre nel giudizio di primo grado, a fronte del ricorso della RAGIONE_SOCIALE semplice e del socio NOME COGNOME, si era successivamente costituita anche l’altra socia NOME COGNOME , l’appello si è svolto senza la partecipazione della socia. Il giudice di secondo grado avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa perché si trattava di causa inscindibile ai sensi dell’art. 331 c.p.c. , in quanto ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale. Per l’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte dello stesso processo. Per l’art. 53 d.lgs. cit. , inoltre, il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all’art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado. La regola è applicabile non solo in caso di litisconsorzio necessario sostanziale ma anche in caso di litisconsorzio processuale (Cass. 21418/2021 e Cass.
27616/2018). Al giudizio di primo grado avevano partecipato, oltre alla RAGIONE_SOCIALE, anche entrambi i soci e di conseguenza l’impugnazione avrebbe dovuto notificarsi a entrambi i soci. La mancata adozione di un provvedimento idoneo a garantire il contraddittorio nei confronti dei soci, in causa inscindibile, determina la nullità del procedimento e della sentenza (Cass. 16137/2023, per l’applicazione del principio in un caso di mancata integrazione del contraddittorio nel secondo grado di giudizio). La modesta quota di partecipazione al capitale sociale (0,20%) della socia e la mancata emissione di un avviso di accertamento nei suoi confronti non costituiscono motivi sufficienti per escludere che la causa fosse inscindibile, tanto più che la socia aveva partecipato al giudizio di primo grado.
4.2 A i fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, l’imputazione per trasparenza ai soci di RAGIONE_SOCIALE di persone di maggiori redditi in derivazione da quello accertato in capo alla RAGIONE_SOCIALE determina, in sede di impugnazione, un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli uni e l’altra . Il principio è stato definitivamente affermato da Cass., Sez. U., 14815/2008: l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di persone e RAGIONE_SOCIALE associazioni di cui all’art. 5 t.u.i.r. e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla RAGIONE_SOCIALE riguarda inscindibilmente sia la RAGIONE_SOCIALE che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con
conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (per recenti applicazioni del principio, Cass. 19741/2025, Cass. 33260/2024 e Cass. 28060/2024).
4.3 L’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una RAGIONE_SOCIALE di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d ‘ impugnazione, la necessità del ‘ simultaneus processus ‘ nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 40, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 5 t.u.i.r., di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della RAGIONE_SOCIALE ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della RAGIONE_SOCIALE e dei soci. Qualora, peraltro, l’RAGIONE_SOCIALE abbia proceduto con un unico atto ad accertamenti d ‘ imposte dirette ed IRAP a carico di una RAGIONE_SOCIALE di persone, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del “simultaneus processus” per l’inscindibilità RAGIONE_SOCIALE due situazioni (Cass. 21340/2015, Cass. 26071/2015 e Cass. 10550/2025).
4.4 La necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso deve essere esclusa unicamente nel caso di contemporanea pendenza di più giudizi introdotti dai litisconsorti e trattati e decisi in unico contesto. Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una RAGIONE_SOCIALE di persone ed
alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (RAGIONE_SOCIALE e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e RAGIONE_SOCIALE difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni sia della RAGIONE_SOCIALE che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale RAGIONE_SOCIALE decisioni adottate dai giudici. In tale caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111, secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e RAGIONE_SOCIALE libertà fondamentali), evitando che, con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio (Cass. 29843/2017, Cass. 2224/2021 e Cass. 11944/2025).
Deve pertanto dichiararsi la nullità del giudizio di secondo grado e di conseguenza la sentenza impugnata va cassata con rimessione degli atti al giudice di appello, che disporrà l’integrazione del contraddittorio nei confronti della socia per poi valutare il merito della controversia e regolare le spese, comprese quelle del presente grado di legittimità.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio di appello, cassa la sentenza impugnata e rimette la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, per la celebrazione del giudizio e per la definitiva regolazione RAGIONE_SOCIALE spese.
Così deciso in Roma, l’ 11/12/2025.
la Presidente NOME COGNOME