Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28785 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28785 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7429/2017 R.G. proposto da COGNOME NOME, nella qualità di legale rappresentante pro tempore e socia dell’RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli avv.ti COGNOME NOME e COGNOME NOME (domicilio digitale: EMAIL) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa «ope legis»
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA -ROMAGNA n. 2273/2016 depositata il 20 settembre 2016
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 ottobre 2024 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
All’esito di attività di verifica fiscale condotta dalla Tenenza della RAGIONE_SOCIALE di Sassuolo, la Direzione RAGIONE_SOCIALE
dell’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE > (d’ora in poi, per brevità, RAGIONE_SOCIALE) un avviso di accertamento mediante il quale rideterminava il reddito d’impresa e il volume d’affari dalla stessa dichiarati ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette e dell’IVA per l’anno 2007.
La rettifica reddituale si fondava sulla ritenuta indeducibilità del costo di 38.000 euro risultante dalla fattura n. 1 ) del 3 dicembre 2007 emessa nei confronti del soggetto accertato dalla RAGIONE_SOCIALE per prestazioni di consulenza e assistenza.
In sèguito lo stesso Ufficio notificava alla socia accomandataria NOME COGNOME due distinti avvisi di accertamento: con il primo, relativo all’anno 2007, le imputava per trasparenza, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili, il maggior reddito determinato in capo all’ente collettivo; con il secondo, inerente all’anno 2008, rettificava il reddito da partecipazione dichiarato per quel periodo d’imposta dalla contribuente, previo disconoscimento dell’invocata scomputabilità «pro quota» della perdita di 53.798 euro riportata dall’RAGIONE_SOCIALE nell’esercizio 2006.
La società e la socia impugnavano separatamente i suddetti atti impositivi, ognuna per quanto di rispettivo interesse, dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la quale, riuniti i loro ricorsi, li respingeva.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia -Romagna, che con sentenza n. 2273/2016 del 20 settembre 2016 respingeva gli appelli RAGIONE_SOCIALE parti private.
A sostegno della pronuncia adottata il collegio regionale osservava che: -correttamente la CTP aveva escluso l’effettività e l’inerenza del costo di 38.000 euro portato in deduzione dall’RAGIONE_SOCIALE, in quanto la fattura n. 1) del 3 dicembre 2007 emessa nei suoi riguardi dalla RAGIONE_SOCIALE «non consent (iva) d’identificare l’oggetto della prestazione, di cui (avrebbe) d (o) v (uto) indicare
natura, qualità e quantità» ; -con riferimento alla socia COGNOME, occorreva tenere presente che «l’intervenuta definizione del reddito da parte RAGIONE_SOCIALE società di persone costituisce titolo per l’accertamento, ai sensi dell’articolo 41 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nei confronti RAGIONE_SOCIALE persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata» ; -«quanto deciso dai primi giudici in merito alla posizione» della prefata socia «non merita (va) censura, posto che l’Amministrazione finanziaria (avev) a proceduto per l’anno 2006 con avviso di accertamento dei redditi imputati per trasparenza, non impugnato dalla contribuente» .
Avverso tale sentenza NOME COGNOME, nella duplice qualità di legale rappresentante e socia dell’RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e degli artt. 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4) del D. Lgs. n. 546 del 1992.
1.1 Si sostiene che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità per motivazione, avendo la CTR apoditticamente escluso l’effettività e l’inerenza della spesa portata in deduzione dalla società, senza compiere un’approfondita disamina logico -giuridica della documentazione da questa depositata.
1.2 Viene soggiunto che tale documentazione costituiva .
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5 e 8, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e dell’art. 41 -bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
2.1 Viene contestato al collegio di appello di aver erroneamente negato il diritto della socia COGNOME di computare in diminuzione del reddito dichiarato per gli anni 2007 e 2008, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, la perdita d’esercizio riportata dalla società nell’anno 2006.
2.2 Si soggiunge che la rettifica reddituale compiuta dall’Ufficio nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE in riferimento all’anno d’imposta 2006 era stata annullata dalla CTP di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 183/2010 del 16 ottobre 2010 e che .
2.3 Viene, inoltre, censurata l’affermazione dei giudici regionali secondo cui l’adesione della società alla definizione agevolata ex art. 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011, convertito in L. n. 111 del 2011, con riguardo alla lite fiscale inerente all’anno d’imposta 2006 .
Essi, infatti, avrebbero .
In via pregiudiziale, va rilevato d’ufficio che il processo si è irregolarmente svolto nei due gradi di merito a contraddittorio non integro.
3.1 Valgano, in proposito, le seguenti considerazioni.
3.2 Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e dei loro soci -alla quale consegue l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi -comporta che il ricorso tributario avanzato, anche avverso un solo avviso di rettifica, dalla società o da uno dei soci, riguarda inscindibilmente sia l’una che gli altri, salvo il caso in cui vengano prospettate questioni personali ai singoli partecipanti.
3.3 Ne discende che tutti questi soggetti devono essere parti dello stesso procedimento e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di loro.
3.4 Pertanto, il ricorso proposto anche da uno solo degli interessati impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, pure d’ufficio (cfr. , ex multis , Cass. n. 3110/2024, Cass. n. 33319/2023, Cass. n. 12590/2023, Cass. n. 35187/2022).
3.5 È stato, altresì, precisato che il litisconsorzio necessario originario ricorre anche rispetto al socio accomandante di una società in accomandita semplice, poiché l’accertamento in rettifica della dichiarazione societaria incide anche sull’imputazione proporzionale di un maggior reddito da partecipazione a costui, indipendentemente dal fatto che la sua responsabilità sia limitata alla quota conferita (cfr. Cass. n. 30070/2021, Cass. n. 7026/2018, Cass. n. 27337/2014).
3.6 Ciò premesso, va osservato che la presente vertenza ha ad oggetto l’impugnazione di tre distinti avvisi di accertamento: (a)il primo , adottato nei confronti d ell’RAGIONE_SOCIALE, con il
quale sono stati rideterminati il reddito complessivo netto e il volume d’affari d ichiarati ai fini dell’IRAP e dell’IVA dalla predetta società di persone per l’anno 2007; (b)gli altri due, emessi a carico d ella socia NOME COGNOME, mediante i quali è stato rettificato il reddito da partecipazione alla stessa imputabile «pro quota» per gli anni 2007 e 2008.
3.7 In entrambi i gradi di merito il giudizio si è svolto senza la necessaria partecipazione degli altri soci e nell’odierna sede di legittimità non è possibile ricomporre l’unicità della controversia, difettando le condizioni all’uopo richieste dalla giurisprudenza di questa Corte (sull’argomento si vedano, ex plurimis , Cass. n. 7763/2018, Cass. n. 29843/2017, Cass. n. 6876/2016, Cass. n. 9732/2015).
Per le ragioni illustrate, in applicazione dei suenunciati princìpi di diritto, va dichiarata la nullità dell’impugnata sentenza e dell’intero procedimento.
4.1 Essendosi al cospetto di una nullità del processo per la quale il collegio d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti al giudice di prime cure, la causa va rinviata, ai sensi degli artt. 383, comma 3, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, perché provveda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi.
4.2 Il giudice del rinvio pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, affinchè provveda alla rinnovazione del giudizio,
previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, e pronunci anche sulle spese della presente fase di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione