Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24629 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24629 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/09/2025
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 18621/2016 R.G. proposto da
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione (PECEMAIL
EMAIL);
-ricorrente –
Contro
Agenzia delle Entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale dell’Emilia – Romagna n. 205/12/2016, depositata il 29.01.2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Oggetto: Tributi –
Accertamento –
Litisconsorzio necessario
La Commissione tributaria provinciale di Reggio -Emilia rigettava i ricorsi riuniti proposti dalla COGNOME COGNOME jr e RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di bar e ristorazione, e dal socio accomandatario COGNOME COGNOME avverso i rispettivi avvisi di accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno d’imposta 2008, con i quali erano stati accertati maggiori ricavi non contabilizzati, mediante l’accertamento analitico -induttivo, avendo la società dichiarato redditi esigui nel periodo 2007 -2009 ed essendo la stessa risultata non congrua agli studi di settore per tre anni consecutivi, attribuendone il maggior reddito accertato, per trasparenza, ai sensi dell’art. 5 del TUIR, al socio accomandatario NOME COGNOME in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili del 95%;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, osservando, per quanto qui rileva, che:
-l’accertamento analitico induttivo era legittimo, ma occorreva effettuare un’attenta verifica sulla precisione degli indizi nel caso in cui si applicava la cd. ‘tecnica del tovagliometro’ o altre similari;
poiché il metodo prescelto risultava solo parzialmente preciso, i maggiori ricavi accertati andavano ridotti del 20%;
i contribuenti impugnavano la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, illustrato con memoria;
l ‘ Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso i contribuenti denunciano la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia in relazione all’eccezione sulla inesistenza giuridica e comunque sulla nullità degli avvisi di accertamento e sanzionatori, nonché degli atti di controdeduzioni
dell’Ufficio finanziario in appello, formulata con memorie depositate nel giudizio di appello in data 14.10.2015, in quanto sottoscritti dal capo area dott. NOME COGNOME su delega del Direttore provinciale dott. NOME COGNOME dirigente non legittimato, perché nominato in base alla normativa dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 37 del 2015;
-con il secondo motivo deducono l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., sempre con riguardo alla inesistenza giuridica e nullità degli avvisi di accertamento e sanzionatori, nonché degli atti di controdeduzioni dell’Ufficio finanziario in appello, perché sottoscritti su delega di dirigente nominato in forza di norme dichiarate incostituzionali;
con il terzo motivo deducono la inesistenza giuridica e la nullità degli accertamenti, per violazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 21-septies della l. n. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., stante il difetto assoluto della loro sottoscrizione;
-con il quarto motivo lamentano, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità del procedimento, in relazione alla illegittimità e nullità della costituzione, nel giudizio d’appello, dell’Agenzia delle entrate direzione provinciale di Reggio Emilia per inesistenza giuridica e nullità delle sottoscrizioni degli atti di controdeduzioni del 4.03.2015, essendo stati sottoscritti dal dott. NOME COGNOME su delega del Direttore provinciale dott. NOME COGNOME nominato in base a norme dichiarate incostituzionali;
-con il quinto motivo deducono l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., e segnatamente: a) errato numero per eccesso dei tovaglioli utilizzati dall’Ufficio per i suoi calcoli induttivi; b)
il consumo medio di caffè per tazzina che era di gr. 9 e non di gr. 7,5, come erroneamente indicato dall’Ufficio; c) evidente erroneità del prezzo medio per pasto; d) indicazione di una quantità di pasti inferiore a quella risultante dalle ricevute;
con il sesto motivo denunciano la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., e in subordine la violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per motivazione meramente apparente, non avendo la CTR indicato gli elementi sui quali ha basato il suo convincimento; – con il settimo motivo deducono la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere utilizzato presunzioni multiple che di per sè non erano neppure gravi, precise e concordanti, perché erano presunzioni
su presunzioni;
preliminarmente rileva la Corte la violazione delle norme sul contraddittorio, in quanto il giudizio, che riguarda l’impugnazione di avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA, in relazione all’anno di imposta 2008, si è svolto senza la necessaria partecipazione di tutti i soci;
invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, “in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società
che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicché tutti questi, soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (Cass. Sez. U., n. 14815 del 04/06/2008);
nel caso di specie, con gli avvisi di accertamento impugnati l’Agenzia delle entrate accertava a carico della società, un maggior reddito di impresa, da imputare ai soci ai sensi dell’art. 5 TUIR;
avverso detti avvisi solo la società e il socio accomandatario hanno proposto impugnazione senza la necessaria partecipazione di tutti i soci;
in conclusione, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, deve disporsi d’ufficio l’annullamento sentenza impugnata e della sentenza di primo grado, con rimessione delle parti alla CTP di Reggio Emilia, per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari;
-il giudice di rinvio dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi del l’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992;
i motivi del ricorso restano assorbiti;
-trattandosi di controversia decisa su rilievo d’ufficio, le spese dell’intero giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, annulla la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado; rimette le parti innanzi alla CTP di Reggio Emilia per la rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 25 giugno 2025.